Decisione n.GSP22014
Data: 2022-10-21
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 20/10/2022 relativo all'incontro (20524) di Campionato Nazionale Maschile IHL disputatosi a Cotta Morandini (TO) il 20/10/2022 tra HC Valpellice Bulldogs (637) e HCMV Varese Hockey (795).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 1 giornate inflitte al giocatore
Pietro Canale per Canale : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 52,54 il predetto giocatore caricava da tergo un avversario (Marcello Borghi).
Veniva cosi punito con una penalità maggiore (5 minuti) più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta in base alla regola 43.5 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Il direttore di gara fa altresi presente che il giocatore che ha subito la carica, dopo gli accertamenti del caso, riprendeva regolarmente il gioco.
Ciò premesso, non essendo state segnalate conseguenze lesive a carico del giocatore che ha subito il fallo, si ritiene equo contenere l'infliggenda sanzione disciplinare della
squalifica nel minimo edittale previsto di 1 (una) giornata. per 1 giornate inflitte al giocatore
Alessio Piroso per Piroso al minuto 52,54 veniva punito con una penalità maggiore (5 minuti) più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta in base alla regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco per aver continuato un alterco nonostante l' ingiunzione degli Ufficiali di gara di cessare detto comportamento.
Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della
squalifica per la durata di 1 (una) giornata di campionato. Motivazione:
Pietro Canale : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 52,54 il predetto giocatore caricava da tergo un avversario (Marcello Borghi).
Veniva cosi punito con una penalità maggiore (5 minuti) più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta in base alla regola 43.5 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Il direttore di gara fa altresi presente che il giocatore che ha subito la carica, dopo gli accertamenti del caso, riprendeva regolarmente il gioco.
Ciò premesso, non essendo state segnalate conseguenze lesive a carico del giocatore che ha subito il fallo, si ritiene equo contenere l'infliggenda sanzione disciplinare della
squalifica nel minimo edittale previsto di 1 (una) giornata.Alessio Piroso al minuto 52,54 veniva punito con una penalità maggiore (5 minuti) più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta in base alla regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco per aver continuato un alterco nonostante l' ingiunzione degli Ufficiali di gara di cessare detto comportamento.
Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della
squalifica per la durata di 1 (una) giornata di campionato.
Spese di procedura addebitate:
€ 200.00 () alla squadra HC Valpellice Bulldogs.
€ 200.00 () alla squadra HCMV Varese Hockey.
Il Giudice Sportivo
Franco
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