IHL
Anno sportivo 2022-2023

8° Turno Andata - Eistadion Sportzone Gries - Dobbiaco (BZ)

20541
01/11/2022
20:00
9 - 6
Ora d'inizio: 20:00
Ora di fine: 22:10
Team T1T2T3OTSO Finale
AHC Toblach Dobbiaco Icebears 23400 9
Alleghe Hockey 32100 6
  • Arbitri




  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP22028

    Data: 2022-11-03

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 01/11/2022 relativo all'incontro (20541) di Campionato Nazionale Maschile IHL disputatosi a Eistadion Sportzone Gries (BZ) il 01/11/2022 tra AHC Toblach Dobbiaco Icebears (106) e Alleghe Hockey (018).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 1 giornate inflitte al giocatore Alessandro Fontana per Fontana  : dal rapporto arbitrale emerge che al  minuto 59.36, a gioco fermo all'altezza della panca dei cronometristi, l'allenatore della squadra B, Alessandro Fontana, scagliava dalla sua panca dei giocatori in direzione degli ufficiali di gara due borracce. Veniva pertanto punito con una Penalità di partita di cattiva condotta in base alla regola 39.5 vi  del Regolamento Ufficiale di Gioco. Si fa presente, che le borracce non colpivano nessuno degli ufficiali di gara presenti sul ghiaccio.
    Ciò premesso, il segnalato illecito comportamento, pur non configurandosi come tentativo di ferimento nei confronti degli ufficiali da gara, ma piuttosto come manifestazione marcata di protesta, appare comunque connotato da evidente antisportività e per di più aggravato dalle funzioni di responsabilità ricoperte in seno alla propria squadra dall’autore del censurabile gesto, nella sua qualità di allenatore.
    Ne consegue la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata di campionato.
    Motivazione:
    Alessandro Fontana  : dal rapporto arbitrale emerge che al  minuto 59.36, a gioco fermo all'altezza della panca dei cronometristi, l'allenatore della squadra B, Alessandro Fontana, scagliava dalla sua panca dei giocatori in direzione degli ufficiali di gara due borracce. Veniva pertanto punito con una Penalità di partita di cattiva condotta in base alla regola 39.5 vi  del Regolamento Ufficiale di Gioco. Si fa presente, che le borracce non colpivano nessuno degli ufficiali di gara presenti sul ghiaccio.
    Ciò premesso, il segnalato illecito comportamento, pur non configurandosi come tentativo di ferimento nei confronti degli ufficiali da gara, ma piuttosto come manifestazione marcata di protesta, appare comunque connotato da evidente antisportività e per di più aggravato dalle funzioni di responsabilità ricoperte in seno alla propria squadra dall’autore del censurabile gesto, nella sua qualità di allenatore.
    Ne consegue la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata di campionato.


    Spese di procedura addebitate:
    € 200.00 () alla squadra Alleghe Hockey.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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