Decisione n.GSP22028
Data: 2022-11-03
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 01/11/2022 relativo all'incontro (20541) di Campionato Nazionale Maschile IHL disputatosi a Eistadion Sportzone Gries (BZ) il 01/11/2022 tra AHC Toblach Dobbiaco Icebears (106) e Alleghe Hockey (018).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 1 giornate inflitte al giocatore
Alessandro Fontana per Fontana : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 59.36, a gioco fermo all'altezza della panca dei cronometristi, l'allenatore della squadra B, Alessandro Fontana, scagliava dalla sua panca dei giocatori in direzione degli ufficiali di gara due borracce. Veniva pertanto punito con una Penalità di partita di cattiva condotta in base alla regola 39.5 vi del Regolamento Ufficiale di Gioco. Si fa presente, che le borracce non colpivano nessuno degli ufficiali di gara presenti sul ghiaccio.
Ciò premesso, il segnalato illecito comportamento, pur non configurandosi come tentativo di ferimento nei confronti degli ufficiali da gara, ma piuttosto come manifestazione marcata di protesta, appare comunque connotato da
evidente antisportività e per di più
aggravato dalle funzioni di responsabilità ricoperte in seno alla propria squadra dall’autore del censurabile gesto, nella sua qualità di allenatore.
Ne consegue la comminazione della sanzione disciplinare della
squalifica per la durata di 1 (una) giornata di campionato. Motivazione:
Alessandro Fontana : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 59.36, a gioco fermo all'altezza della panca dei cronometristi, l'allenatore della squadra B, Alessandro Fontana, scagliava dalla sua panca dei giocatori in direzione degli ufficiali di gara due borracce. Veniva pertanto punito con una Penalità di partita di cattiva condotta in base alla regola 39.5 vi del Regolamento Ufficiale di Gioco. Si fa presente, che le borracce non colpivano nessuno degli ufficiali di gara presenti sul ghiaccio.
Ciò premesso, il segnalato illecito comportamento, pur non configurandosi come tentativo di ferimento nei confronti degli ufficiali da gara, ma piuttosto come manifestazione marcata di protesta, appare comunque connotato da
evidente antisportività e per di più
aggravato dalle funzioni di responsabilità ricoperte in seno alla propria squadra dall’autore del censurabile gesto, nella sua qualità di allenatore.
Ne consegue la comminazione della sanzione disciplinare della
squalifica per la durata di 1 (una) giornata di campionato.
Spese di procedura addebitate:
€ 200.00 () alla squadra Alleghe Hockey.
Il Giudice Sportivo
Franco
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