IHL Division I
Anno sportivo 2022-2023

2° Turno Ritorno - Palaghiaccio Fanano - ARES Arena - Fanano (MO)

20635
05/11/2022
18:30
4 - 2
Ora d'inizio: 18:30
Ora di fine: 21:15
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Fanano Miners 22000 4
HC Milano Old Boys 01100 2
  • Arbitri


  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP22032

    Data: 2022-11-09

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 06/11/2022 relativo all'incontro (20635) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I disputatosi a Fanano (MO) il 05/11/2022 tra HC Miners (530) e HC Milano Old Boys (738).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 4 giornate inflitte al giocatore Giacomo Nicolodi per Nicolodi : dal rapporto arbitrale emerge che, a gara appena terminata (minuto 60,00), il predetto giocatore, trovandosi nella zona di centro campo, colpiva volontariamente un giocatore avversario alla testa usando il suo bastone impugnato a due mani. 
    Veniva così punito con una penalità maggiore (5 minuti) per il fallo di carica all’altezza della testa più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 48,1 paragrafo I del Regolamento Ufficiale di gioco.
    L’arbitro fa altresì presente che il giocatore colpito non riportava alcuna ferita, né danni visibili, riuscendo a dirigersi verso lo spogliatoio senza necessità di aiuto.
    Ciò premesso, il comportamento violento segnalato appare di particolare gravità, atteso il fatto che è stato posto in essere a partita conclusa e con il chiaro intento di arrecare ferimento all’avversario. che soltanto per un caso fortuito non ha riportato lesioni.
    Ad appesantire ulteriormente, sotto il profilo disciplinare, la posizione del giocatore vi è la contestabilità della circostanza aggravante dei motivi abietti e futili, nonché il rilevato uso del bastone di gioco come pericoloso strumento di offesa.
    La sanzione adeguata, tenuto conto di tutti gli elementi emersi ed analizzati, appare quella della squalifica per la durata di 4 (quattro) giornate di campionato.
    Motivazione:
    Giacomo Nicolodi : dal rapporto arbitrale emerge che, a gara appena terminata (minuto 60,00), il predetto giocatore, trovandosi nella zona di centro campo, colpiva volontariamente un giocatore avversario alla testa usando il suo bastone impugnato a due mani. 
    Veniva così punito con una penalità maggiore (5 minuti) per il fallo di carica all’altezza della testa più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 48,1 paragrafo I del Regolamento Ufficiale di gioco.
    L’arbitro fa altresì presente che il giocatore colpito non riportava alcuna ferita, né danni visibili, riuscendo a dirigersi verso lo spogliatoio senza necessità di aiuto.
    Ciò premesso, il comportamento violento segnalato appare di particolare gravità, atteso il fatto che è stato posto in essere a partita conclusa e con il chiaro intento di arrecare ferimento all’avversario. che soltanto per un caso fortuito non ha riportato lesioni.
    Ad appesantire ulteriormente, sotto il profilo disciplinare, la posizione del giocatore vi è la contestabilità della circostanza aggravante dei motivi abietti e futili, nonché il rilevato uso del bastone di gioco come pericoloso strumento di offesa.
    La sanzione adeguata, tenuto conto di tutti gli elementi emersi ed analizzati, appare quella della squalifica per la durata di 4 (quattro) giornate di campionato.


    Spese di procedura addebitate:
    € 200.00 () alla squadra HC Milano Old Boys.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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