Decisione n.GSP22016
Data: 2022-10-25
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporo Arbitrale del 24/10/2022 relativo all'incontro (20690) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Eishalle Brixen (BZ) il 23/10/2022 tra Wipptal / Brixen U19 (008) e Kaltern / Ritten U19 (042).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 1 giornate inflitte al giocatore
Andres Felipe Magro per Magro : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 51,27 , dopo uno scontro di gioco, il predetto giocatore dava luogo ad una rissa con l' avversario (Oberrauch Max). Ai giocatori veniva ordinato ripetutamente di smettere nel loro comportamento che i Giudici di linea cercavano di sedare e che riuscivano ad interrompere dopo alcuni minuti.
Veniva cosi punito con una penalità maggiore (5 minuti) più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta in base alla regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata di campionato.
per 1 giornate inflitte al giocatore
Max Oberrauch per Oberrauch : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 51,27 , dopo uno scontro di gioco, il predetto giocatore dava luogo ad una rissa con l' avversario (Magro Andres Felipe). Ai giocatori veniva ordinato ripetutamente di smettere nel loro comportamento che i Giudici di linea cercavano di sedare e che riuscivano ad interrompere dopo alcuni minuti.
Veniva cosi punito con una penalità maggiore (5 minuti) più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta in base alla regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata di campionato.
Motivazione:
Andres Felipe Magro : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 51,27 , dopo uno scontro di gioco, il predetto giocatore dava luogo ad una rissa con l' avversario (Oberrauch Max). Ai giocatori veniva ordinato ripetutamente di smettere nel loro comportamento che i Giudici di linea cercavano di sedare e che riuscivano ad interrompere dopo alcuni minuti.
Veniva cosi punito con una penalità maggiore (5 minuti) più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta in base alla regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata di campionato.
Max Oberrauch : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 51,27 , dopo uno scontro di gioco, il predetto giocatore dava luogo ad una rissa con l' avversario (Magro Andres Felipe). Ai giocatori veniva ordinato ripetutamente di smettere nel loro comportamento che i Giudici di linea cercavano di sedare e che riuscivano ad interrompere dopo alcuni minuti.
Veniva cosi punito con una penalità maggiore (5 minuti) più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta in base alla regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata di campionato.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra Wipptal / Brixen U19.
€ 52.00 () alla squadra Kaltern / Ritten U19.
Il Giudice Sportivo
Franco
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