Under 19
Anno sportivo 2022-2023

7° Turno Andata - Maccani Ice Arena - Trento - Trento (TN)

20695
30/10/2022
18:45
2 - 1
Ora d'inizio: 18:45
Ora di fine: 20:55
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Trento Silvelox U19 11000 2
HC Valpellice Bulldogs U19 00100 1
  • Arbitri



  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP22020

    Data: 2022-10-31

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 31/10/2022 relativo all'incontro (20695) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Trento (TN) il 30/10/2022 tra HC Trento Silvelox U19 (223) e HC Valpellice Bulldogs U19 (637).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 1 giornate inflitte al giocatore Luca Bianchini per Bianchini : dal rapporto arbitrale emerge che negli ultimi istanti dell' incontro, a seguito di una mischia davanti alla porta della squadra di casa, il predetto giocatore iniziava una rissa con un avversaro (Fornasetti Andrea), che si protraeva oltre il termine dell' incontro persistendo nell' alterco nonostante i ripetuti richiami degli Ufficiali di gara intesi ad interrompere la segnalata condotta fallosa.
    Veniva cosi punito con una penalità maggiore (5 minuti)  più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco
    Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, si ritiene equo contenere l’infliggenda squalifica nel minimo edittale previsto di 1 (una) giornata di campionato.
    per 1 giornate inflitte al giocatore Andrea Fornasetti per Fornasetti : dal rapporto arbitrale emerge che negli ultimi istanti dell' incontro, a seguito di una mischia davanti alla porta della squadra di casa, il predetto giocatore iniziava una rissa con un avversaro (Bianchini Luca),che si protraeva oltre il termine dell' incontro  persistendo nell' alterco nonostante i ripetuti richiami degli Ufficiali di gara intesi ad interrompere la segnalata condotta fallosa.
    Veniva cosi punito con una penalità maggiore (5 minuti)  più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco
    Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, si ritiene equo contenere l’infliggenda squalifica nel minimo edittale previsto di 1 (una) giornata di campionato.
    per 1 giornate inflitte al giocatore Matthias Manfroi per Manfroi dal rapporto arbitrale emerge che  al termine dell' incontro si immischiava in un alterco già in atto tra altri giocatori,  proseguendo nell' alterco nonostante i ripetuti richiami degli Ufficiali di gara intesi ad interrompere la segnalata condotta fallosa.
    Veniva cosi punito con una penalità maggiore (5 minuti)  più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco
    Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, si ritiene equo contenere l’infliggenda squalifica nel minimo edittale previsto di 1 (una) giornata di campionato.
    per 1 giornate inflitte al giocatore Tommaso Solaro per Solaro dal rapporto arbitrale emerge che  al termine dell' incontro si immischiava in un alterco già in atto tra altri giocatori,  proseguendo nell' alterco nonostante i ripetuti richiami degli Ufficiali di gara intesi ad interrompere la segnalata condotta fallosa.
    Veniva cosi punito con una penalità maggiore (5 minuti)  più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco
    Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, si ritiene equo contenere l’infliggenda squalifica nel minimo edittale previsto di 1 (una) giornata di campionato.
    Motivazione:
    Luca Bianchini : dal rapporto arbitrale emerge che negli ultimi istanti dell' incontro, a seguito di una mischia davanti alla porta della squadra di casa, il predetto giocatore iniziava una rissa con un avversaro (Fornasetti Andrea), che si protraeva oltre il termine dell' incontro persistendo nell' alterco nonostante i ripetuti richiami degli Ufficiali di gara intesi ad interrompere la segnalata condotta fallosa.
    Veniva cosi punito con una penalità maggiore (5 minuti)  più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco
    Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, si ritiene equo contenere l’infliggenda squalifica nel minimo edittale previsto di 1 (una) giornata di campionato.
    Andrea Fornasetti : dal rapporto arbitrale emerge che negli ultimi istanti dell' incontro, a seguito di una mischia davanti alla porta della squadra di casa, il predetto giocatore iniziava una rissa con un avversaro (Bianchini Luca),che si protraeva oltre il termine dell' incontro  persistendo nell' alterco nonostante i ripetuti richiami degli Ufficiali di gara intesi ad interrompere la segnalata condotta fallosa.
    Veniva cosi punito con una penalità maggiore (5 minuti)  più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco
    Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, si ritiene equo contenere l’infliggenda squalifica nel minimo edittale previsto di 1 (una) giornata di campionato.
    Matthias Manfroi dal rapporto arbitrale emerge che  al termine dell' incontro si immischiava in un alterco già in atto tra altri giocatori,  proseguendo nell' alterco nonostante i ripetuti richiami degli Ufficiali di gara intesi ad interrompere la segnalata condotta fallosa.
    Veniva cosi punito con una penalità maggiore (5 minuti)  più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco
    Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, si ritiene equo contenere l’infliggenda squalifica nel minimo edittale previsto di 1 (una) giornata di campionato.
    Tommaso Solaro dal rapporto arbitrale emerge che  al termine dell' incontro si immischiava in un alterco già in atto tra altri giocatori,  proseguendo nell' alterco nonostante i ripetuti richiami degli Ufficiali di gara intesi ad interrompere la segnalata condotta fallosa.
    Veniva cosi punito con una penalità maggiore (5 minuti)  più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco
    Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, si ritiene equo contenere l’infliggenda squalifica nel minimo edittale previsto di 1 (una) giornata di campionato.


    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra HC Trento Silvelox U19.
    € 52.00 () alla squadra HC Valpellice Bulldogs U19.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
    [STAMPA PROVVEDIMENTO IN FORMATO PDF]