Under 19
Anno sportivo 2022-2023

2° Turno Ritorno - Spirito Reale Arena - Cotta Morandini - Torre Pellice (TO)

20747
29/12/2022
17:30
4 - 2
Ora d'inizio: 17:30
Ora di fine: 18:39
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Valpellice Bulldogs U19 04000 4
HC Merano Junior U19 11000 2
  • Arbitri


  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP22088

    Data: 2023-01-04

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 29/12/2022 relativo all'incontro (20747) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Cotta Morandini (TO) il 29/12/2022 tra HC Valpellice Bulldogs U19 (637) e HC Merano Junior U19 (522).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 2 giornate inflitte al giocatore Leonardo Sibille per Sibille  : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 46.33, dopo una interruzione di gioco, a seguito di un violento e continuato scambio di pugni, proseguito nonostante l’intervento ed i richiami dei due arbitri, intesi ad interrompere l’alterco, veniva inflitta PENALITA' DI PARTITA per il fallo di “Pugni” ai seguenti giocatori , VALPELLICE BULLDOGS n°81 SIBILLE LEONARDO tess. FISG 73758, n°27 SOLARO TOMMASO tess. FISG 76922. MERANO JUNIOR n°55 KAASERER DAVID tess. FISG 81590 n°20 FUCHS JAKOB ELIAS tess. FISG 72207.
    Non essendo stato possibile stabilire chi avesse iniziato la rissa, non venivano inflitte penalità aggiuntive. Veniva quindi effettuato il ritiro dei cartellini dei giocatori sanzionati.
    Ciò premesso, va evidenziato che la segnalata rissa tra i quattro giocatori delle due squadre, ha comportato l’inflizione di una penalità di partita a carico di ciascuno degli atleti coinvolti, con relativo ritiro dei rispettivi cartellini. Ne consegue, ai sensi dell’art. 5 del Codice delle penalità, la comminazione nei confronti di tutti i giocatori puniti della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato, pari al minimo edittale previsto dalla normativa applicata.

    per 2 giornate inflitte al giocatore Tommaso Solaro per Solaro  : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 46.33, dopo una interruzione di gioco, a seguito di un violento e continuato scambio di pugni, proseguito nonostante l’intervento ed i richiami dei due arbitri, intesi ad interrompere l’alterco, veniva inflitta PENALITA' DI PARTITA per il fallo di “Pugni” ai seguenti giocatori , VALPELLICE BULLDOGS n°81 SIBILLE LEONARDO tess. FISG 73758, n°27 SOLARO TOMMASO tess. FISG 76922. MERANO JUNIOR n°55 KAASERER DAVID tess. FISG 81590 n°20 FUCHS JAKOB ELIAS tess. FISG 72207.
    Non essendo stato possibile stabilire chi avesse iniziato la rissa, non venivano inflitte penalità aggiuntive. Veniva quindi effettuato il ritiro dei cartellini dei giocatori sanzionati.
    Ciò premesso, va evidenziato che la segnalata rissa tra i quattro giocatori delle due squadre, ha comportato l’inflizione di una penalità di partita a carico di ciascuno degli atleti coinvolti, con relativo ritiro dei rispettivi cartellini. Ne consegue, ai sensi dell’art. 5 del Codice delle penalità, la comminazione nei confronti di tutti i giocatori puniti della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato, pari al minimo edittale previsto dalla normativa applicata.
    per 2 giornate inflitte al giocatore David Kaaserer per Kaaserer  : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 46.33, dopo una interruzione di gioco, a seguito di un violento e continuato scambio di pugni, proseguito nonostante l’intervento ed i richiami dei due arbitri, intesi ad interrompere l’alterco, veniva inflitta PENALITA' DI PARTITA per il fallo di “Pugni” ai seguenti giocatori , VALPELLICE BULLDOGS n°81 SIBILLE LEONARDO tess. FISG 73758, n°27 SOLARO TOMMASO tess. FISG 76922. MERANO JUNIOR n°55 KAASERER DAVID tess. FISG 81590 n°20 FUCHS JAKOB ELIAS tess. FISG 72207.
    Non essendo stato possibile stabilire chi avesse iniziato la rissa, non venivano inflitte penalità aggiuntive. Veniva quindi effettuato il ritiro dei cartellini dei giocatori sanzionati.
    Ciò premesso, va evidenziato che la segnalata rissa tra i quattro giocatori delle due squadre, ha comportato l’inflizione di una penalità di partita a carico di ciascuno degli atleti coinvolti, con relativo ritiro dei rispettivi cartellini. Ne consegue, ai sensi dell’art. 5 del Codice delle penalità, la comminazione nei confronti di tutti i giocatori puniti della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato, pari al minimo edittale previsto dalla normativa applicata.
    per 2 giornate inflitte al giocatore Jakob Elias Fuchs per Fuchs  : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 46.33, dopo una interruzione di gioco, a seguito di un violento e continuato scambio di pugni, proseguito nonostante l’intervento ed i richiami dei due arbitri, intesi ad interrompere l’alterco, veniva inflitta PENALITA' DI PARTITA per il fallo di “Pugni” ai seguenti giocatori , VALPELLICE BULLDOGS n°81 SIBILLE LEONARDO tess. FISG 73758, n°27 SOLARO TOMMASO tess. FISG 76922. MERANO JUNIOR n°55 KAASERER DAVID tess. FISG 81590 n°20 FUCHS JAKOB ELIAS tess. FISG 72207.
    Non essendo stato possibile stabilire chi avesse iniziato la rissa, non venivano inflitte penalità aggiuntive. Veniva quindi effettuato il ritiro dei cartellini dei giocatori sanzionati.
    Ciò premesso, va evidenziato che la segnalata rissa tra i quattro giocatori delle due squadre, ha comportato l’inflizione di una penalità di partita a carico di ciascuno degli atleti coinvolti, con relativo ritiro dei rispettivi cartellini. Ne consegue, ai sensi dell’art. 5 del Codice delle penalità, la comminazione nei confronti di tutti i giocatori puniti della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato, pari al minimo edittale previsto dalla normativa applicata.
    per 3 giornate inflitte al giocatore Massimo Ansoldi per Ansoldi : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 46,33, dopo la comminazione delle PENALITA' di PARTITA nei confronti di quattro giocatori che avevano provocato una violenta rissa. l’allenatore del MERANO JUNIOR Sig. ANSOLDI MASSIMO invitava il direttore di gara a recarsi nei pressi della sua panca per ottenere dei chiarimenti. In particolare l’Ansoldi Massimo sosteneva che i giocatori coinvolti nerl duro alterco avrebbero dovuto essere puniti  con soli min.5 o forse con una doppia penalità minore (2+2), perché non si erano tolti i guanti (come se un pugno con i guanti non sortisse alcun effetto). Dopo avergli spiegato che ciò non era possibile in quanto il fatto illecito si era verificato nell’ambito di un campionato junior e che comunque non si poteva applicare la regola del Fighting rules, l’Ansoldi Massimo repicava al direttore di gara con la seguente frase :”CHE CAZZO DICI CHE REGOLE DEL CAZZO TI INVENTI!!!! DA DOVE CAZZO ARRIVI NON CAPISCI UN CAZZO E VAFFANCULO!!!!!!” 
    Dopo essere stato invitato a calmarsi e ad assumere un comportamento più consono alla sua posizione di allenatore/educatore, il predetto tesserato si rivolgeva nuovamente al direttore di gara con la seguente frase: “MA VA A FANCULO!!! NON CAPISCI UN CAZZO SEI UN COGLIONE DA DOVE CAZZO SEI USCITO!!! VAFFANCULO”.
    Tale frase veniva pronunciata a voce alta e accompagnata da una gestualità esagerata. Veniva perciò punito con PENALITA’ di PARTITA ed allontanato dal campo di gioco ed in aggiunta veniva inflitta anche una penalità minore di panca. 
    Ciò premesso, la grave condotta offensiva, per di più reiterata, assunta nei confronti del direttore di gara dall’ Ansoldi Massimo, appare meritevole di rilevante sanzione disciplinare, non soltanto per la volgarissima terminologia utilizzata nel criticare la decisione arbitrale appena adottata, ma anche in considerazione della lunga esperienza maturata dall’Ansoldi Massimo, anche in qualità di giocatore di alto profilo,  nel corso di una brillante carriera, che rende del tutto ingiustificabile un comportamento caratterizzato da una così marcata antisportività.
    Inoltre, ad aggravare ulteriormente la posizione del predetto tesserato, concorre la circostanza di avere commesso il fatto addebitato in violazione dei doveri di responsabilità conseguenti alla funzione di allenatore svolta in senso alla squadra.
    Ne consegue la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 3 (tre) giornate di campionato.
    Motivazione:
    Leonardo Sibille  : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 46.33, dopo una interruzione di gioco, a seguito di un violento e continuato scambio di pugni, proseguito nonostante l’intervento ed i richiami dei due arbitri, intesi ad interrompere l’alterco, veniva inflitta PENALITA' DI PARTITA per il fallo di “Pugni” ai seguenti giocatori , VALPELLICE BULLDOGS n°81 SIBILLE LEONARDO tess. FISG 73758, n°27 SOLARO TOMMASO tess. FISG 76922. MERANO JUNIOR n°55 KAASERER DAVID tess. FISG 81590 n°20 FUCHS JAKOB ELIAS tess. FISG 72207.
    Non essendo stato possibile stabilire chi avesse iniziato la rissa, non venivano inflitte penalità aggiuntive. Veniva quindi effettuato il ritiro dei cartellini dei giocatori sanzionati.
    Ciò premesso, va evidenziato che la segnalata rissa tra i quattro giocatori delle due squadre, ha comportato l’inflizione di una penalità di partita a carico di ciascuno degli atleti coinvolti, con relativo ritiro dei rispettivi cartellini. Ne consegue, ai sensi dell’art. 5 del Codice delle penalità, la comminazione nei confronti di tutti i giocatori puniti della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato, pari al minimo edittale previsto dalla normativa applicata.

    Tommaso Solaro  : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 46.33, dopo una interruzione di gioco, a seguito di un violento e continuato scambio di pugni, proseguito nonostante l’intervento ed i richiami dei due arbitri, intesi ad interrompere l’alterco, veniva inflitta PENALITA' DI PARTITA per il fallo di “Pugni” ai seguenti giocatori , VALPELLICE BULLDOGS n°81 SIBILLE LEONARDO tess. FISG 73758, n°27 SOLARO TOMMASO tess. FISG 76922. MERANO JUNIOR n°55 KAASERER DAVID tess. FISG 81590 n°20 FUCHS JAKOB ELIAS tess. FISG 72207.
    Non essendo stato possibile stabilire chi avesse iniziato la rissa, non venivano inflitte penalità aggiuntive. Veniva quindi effettuato il ritiro dei cartellini dei giocatori sanzionati.
    Ciò premesso, va evidenziato che la segnalata rissa tra i quattro giocatori delle due squadre, ha comportato l’inflizione di una penalità di partita a carico di ciascuno degli atleti coinvolti, con relativo ritiro dei rispettivi cartellini. Ne consegue, ai sensi dell’art. 5 del Codice delle penalità, la comminazione nei confronti di tutti i giocatori puniti della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato, pari al minimo edittale previsto dalla normativa applicata.
    David Kaaserer  : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 46.33, dopo una interruzione di gioco, a seguito di un violento e continuato scambio di pugni, proseguito nonostante l’intervento ed i richiami dei due arbitri, intesi ad interrompere l’alterco, veniva inflitta PENALITA' DI PARTITA per il fallo di “Pugni” ai seguenti giocatori , VALPELLICE BULLDOGS n°81 SIBILLE LEONARDO tess. FISG 73758, n°27 SOLARO TOMMASO tess. FISG 76922. MERANO JUNIOR n°55 KAASERER DAVID tess. FISG 81590 n°20 FUCHS JAKOB ELIAS tess. FISG 72207.
    Non essendo stato possibile stabilire chi avesse iniziato la rissa, non venivano inflitte penalità aggiuntive. Veniva quindi effettuato il ritiro dei cartellini dei giocatori sanzionati.
    Ciò premesso, va evidenziato che la segnalata rissa tra i quattro giocatori delle due squadre, ha comportato l’inflizione di una penalità di partita a carico di ciascuno degli atleti coinvolti, con relativo ritiro dei rispettivi cartellini. Ne consegue, ai sensi dell’art. 5 del Codice delle penalità, la comminazione nei confronti di tutti i giocatori puniti della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato, pari al minimo edittale previsto dalla normativa applicata.
    Jakob Elias Fuchs  : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 46.33, dopo una interruzione di gioco, a seguito di un violento e continuato scambio di pugni, proseguito nonostante l’intervento ed i richiami dei due arbitri, intesi ad interrompere l’alterco, veniva inflitta PENALITA' DI PARTITA per il fallo di “Pugni” ai seguenti giocatori , VALPELLICE BULLDOGS n°81 SIBILLE LEONARDO tess. FISG 73758, n°27 SOLARO TOMMASO tess. FISG 76922. MERANO JUNIOR n°55 KAASERER DAVID tess. FISG 81590 n°20 FUCHS JAKOB ELIAS tess. FISG 72207.
    Non essendo stato possibile stabilire chi avesse iniziato la rissa, non venivano inflitte penalità aggiuntive. Veniva quindi effettuato il ritiro dei cartellini dei giocatori sanzionati.
    Ciò premesso, va evidenziato che la segnalata rissa tra i quattro giocatori delle due squadre, ha comportato l’inflizione di una penalità di partita a carico di ciascuno degli atleti coinvolti, con relativo ritiro dei rispettivi cartellini. Ne consegue, ai sensi dell’art. 5 del Codice delle penalità, la comminazione nei confronti di tutti i giocatori puniti della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato, pari al minimo edittale previsto dalla normativa applicata.
    Massimo Ansoldi : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 46,33, dopo la comminazione delle PENALITA' di PARTITA nei confronti di quattro giocatori che avevano provocato una violenta rissa. l’allenatore del MERANO JUNIOR Sig. ANSOLDI MASSIMO invitava il direttore di gara a recarsi nei pressi della sua panca per ottenere dei chiarimenti. In particolare l’Ansoldi Massimo sosteneva che i giocatori coinvolti nerl duro alterco avrebbero dovuto essere puniti  con soli min.5 o forse con una doppia penalità minore (2+2), perché non si erano tolti i guanti (come se un pugno con i guanti non sortisse alcun effetto). Dopo avergli spiegato che ciò non era possibile in quanto il fatto illecito si era verificato nell’ambito di un campionato junior e che comunque non si poteva applicare la regola del Fighting rules, l’Ansoldi Massimo repicava al direttore di gara con la seguente frase :”CHE CAZZO DICI CHE REGOLE DEL CAZZO TI INVENTI!!!! DA DOVE CAZZO ARRIVI NON CAPISCI UN CAZZO E VAFFANCULO!!!!!!” 
    Dopo essere stato invitato a calmarsi e ad assumere un comportamento più consono alla sua posizione di allenatore/educatore, il predetto tesserato si rivolgeva nuovamente al direttore di gara con la seguente frase: “MA VA A FANCULO!!! NON CAPISCI UN CAZZO SEI UN COGLIONE DA DOVE CAZZO SEI USCITO!!! VAFFANCULO”.
    Tale frase veniva pronunciata a voce alta e accompagnata da una gestualità esagerata. Veniva perciò punito con PENALITA’ di PARTITA ed allontanato dal campo di gioco ed in aggiunta veniva inflitta anche una penalità minore di panca. 
    Ciò premesso, la grave condotta offensiva, per di più reiterata, assunta nei confronti del direttore di gara dall’ Ansoldi Massimo, appare meritevole di rilevante sanzione disciplinare, non soltanto per la volgarissima terminologia utilizzata nel criticare la decisione arbitrale appena adottata, ma anche in considerazione della lunga esperienza maturata dall’Ansoldi Massimo, anche in qualità di giocatore di alto profilo,  nel corso di una brillante carriera, che rende del tutto ingiustificabile un comportamento caratterizzato da una così marcata antisportività.
    Inoltre, ad aggravare ulteriormente la posizione del predetto tesserato, concorre la circostanza di avere commesso il fatto addebitato in violazione dei doveri di responsabilità conseguenti alla funzione di allenatore svolta in senso alla squadra.
    Ne consegue la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 3 (tre) giornate di campionato.


    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra HC Valpellice Bulldogs U19.
    € 52.00 () alla squadra HC Merano Junior U19.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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