Decisione n.GSP22121
Data: 2023-03-02
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 27/02/2023 relativo all'incontro (20802) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Palaghiaccio G. Scola Alba di Canazei (TN) il 26/02/2023 tra Fassa / Fiemme U19 (020) e HC Aosta Gladiators U19 (612).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 2 giornate inflitte al giocatore
Nicholas Gianni per Gianni : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 41:45 il predetto giocatore veniva punito con una penalità maggiore (5 minuti) più automatica penalità di partita di cattiva condotta in base alla regola 59.3 del Regolamento Ufficiale di Gioco per aver
caricato un giocatore avversario con il propro bastone a livello della testa (CROSS-CHECKING).
Ciò premesso, la condotta fallosa segnalata appare di particolare gravità in quanto del tutto idonea a mettere seriamente in pericolo l'incolumità fisica dell'avversario, come sempre accade quando il bastone viene utilizzato per colpire organi vitali, in primis il capo.
Ne consegue la comminazione della sanzione disciplinare della
squalifica che si stima equo quantificare
in 2 (due) giornate di campionato per 1 giornate inflitte al giocatore
Marco Olivo per Olivo : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 59,43 il predetto giocatore dava luogo ad una rissa con un avversario (Bonelli Elia), persistendo nell'alterco nonostante i richiami degli ufficiali di gara intesi ad interrompere la segnalata condotta fallosa.
Venivano cosi puniti con una penali(tà maggiore (5 minuti) più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta in base alla regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, si ritiene equo contenere l'infliggenda
squalifica nel minimo edittale previsto di 1 (una) giornata di campionato. per 1 giornate inflitte al giocatore
Elia Bonelli per Bonelli : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 59,43 il predetto giocatore dava luogo ad una rissa con un avversario (Olivo Marco), persistendo nell'alterco nonostante i richiami degli ufficiali di gara intesi ad interrompere la segnalata condotta fallosa.
Venivano cosi puniti con una penali(tà maggiore (5 minuti) più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta in base alla regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, si ritiene equo contenere l'infliggenda
squalifica nel minimo edittale previsto di 1 (una) giornata di campionato. Motivazione:
Nicholas Gianni : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 41:45 il predetto giocatore veniva punito con una penalità maggiore (5 minuti) più automatica penalità di partita di cattiva condotta in base alla regola 59.3 del Regolamento Ufficiale di Gioco per aver
caricato un giocatore avversario con il propro bastone a livello della testa (CROSS-CHECKING).
Ciò premesso, la condotta fallosa segnalata appare di particolare gravità in quanto del tutto idonea a mettere seriamente in pericolo l'incolumità fisica dell'avversario, come sempre accade quando il bastone viene utilizzato per colpire organi vitali, in primis il capo.
Ne consegue la comminazione della sanzione disciplinare della
squalifica che si stima equo quantificare
in 2 (due) giornate di campionatoMarco Olivo : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 59,43 il predetto giocatore dava luogo ad una rissa con un avversario (Bonelli Elia), persistendo nell'alterco nonostante i richiami degli ufficiali di gara intesi ad interrompere la segnalata condotta fallosa.
Venivano cosi puniti con una penali(tà maggiore (5 minuti) più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta in base alla regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, si ritiene equo contenere l'infliggenda
squalifica nel minimo edittale previsto di 1 (una) giornata di campionato.Elia Bonelli : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 59,43 il predetto giocatore dava luogo ad una rissa con un avversario (Olivo Marco), persistendo nell'alterco nonostante i richiami degli ufficiali di gara intesi ad interrompere la segnalata condotta fallosa.
Venivano cosi puniti con una penali(tà maggiore (5 minuti) più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta in base alla regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, si ritiene equo contenere l'infliggenda
squalifica nel minimo edittale previsto di 1 (una) giornata di campionato.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra Fassa Falcons U19.
€ 52.00 () alla squadra HC Aosta Gladiators U19.
Il Giudice Sportivo
Franco
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