Under 17
Anno sportivo 2022-2023

6° Turno Andata - Palasesto - Sesto San Giovanni (MI)

20907
29/10/2022
18:20
1 - 8
Ora d'inizio: 00:00
Ora di fine: 00:00
Team T1T2T3OTSO Finale
Hockey Como U17 00100 1
Hockey Pergine U17 43100 8
  • Arbitri


  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP22027

    Data: 2022-11-03

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 30/10/2022 relativo all'incontro (20907) di Campionato Nazionale Maschile Under 17 disputatosi a Palasesto (MI) il 29/10/2022 tra Hockey Como U17 (285) e Hockey Pergine U17 (162).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 1 giornate inflitte al giocatore Giorgio Cantu' per Cantu' : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 37,32 il predetto giocatore, dopo che gli era stata inflitta una penalità minore per il fallo di “carica scorretta”, lo stesso, anziché avviarsi immediatamente verso la panca dei puniti, raggiungeva la panca della propria squadra. Invitato dal direttore di gara a raggiungere la panca destinata ai giocatori sanzionati, il Cantu’ Giorgio, scendendo sulla pista ghiacciata, assumeva un atteggiamento di derisione nei confronti dell’arbitro ed in segno di provocazione, percorrendo il tratto di pista, alzava platealmente le braccia al cielo  in segno di evidente protesta per via della penalità minore poco prima comminatagli, rendendo palesemente visibile il suo gesto antisportivo al pubblico presente allo stadio.
    Gli veniva così inflitta una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti) per comportamento antisportivo ai sensi  della regola 39.4 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, il comportamento di marcata protesta ed irridente nei confronti del direttore di gara appare, nel caso di specie, essere sconfinato in un atteggiamento pesantemente irriguardoso, idoneo a ledere onore e decoro dello stesso arbitro, anche per via della platealità del gesto, visibile ai presenti allo stadio. 
    Ne consegue, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, la comminazione della sanzione della squalifica per la durata di 1 (una) giornata di campionato.
    Motivazione:
    Giorgio Cantu' : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 37,32 il predetto giocatore, dopo che gli era stata inflitta una penalità minore per il fallo di “carica scorretta”, lo stesso, anziché avviarsi immediatamente verso la panca dei puniti, raggiungeva la panca della propria squadra. Invitato dal direttore di gara a raggiungere la panca destinata ai giocatori sanzionati, il Cantu’ Giorgio, scendendo sulla pista ghiacciata, assumeva un atteggiamento di derisione nei confronti dell’arbitro ed in segno di provocazione, percorrendo il tratto di pista, alzava platealmente le braccia al cielo  in segno di evidente protesta per via della penalità minore poco prima comminatagli, rendendo palesemente visibile il suo gesto antisportivo al pubblico presente allo stadio.
    Gli veniva così inflitta una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti) per comportamento antisportivo ai sensi  della regola 39.4 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, il comportamento di marcata protesta ed irridente nei confronti del direttore di gara appare, nel caso di specie, essere sconfinato in un atteggiamento pesantemente irriguardoso, idoneo a ledere onore e decoro dello stesso arbitro, anche per via della platealità del gesto, visibile ai presenti allo stadio. 
    Ne consegue, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, la comminazione della sanzione della squalifica per la durata di 1 (una) giornata di campionato.


    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra Hockey Como U17.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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