Decisione n.GSP22027
Data: 2022-11-03
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 30/10/2022 relativo all'incontro (20907) di Campionato Nazionale Maschile Under 17 disputatosi a Palasesto (MI) il 29/10/2022 tra Hockey Como U17 (285) e Hockey Pergine U17 (162).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 1 giornate inflitte al giocatore
Giorgio Cantu' per Cantu' : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 37,32 il predetto giocatore, dopo che gli era stata inflitta una penalità minore per il fallo di “carica scorretta”, lo stesso, anziché avviarsi immediatamente verso la panca dei puniti, raggiungeva la panca della propria squadra. Invitato dal direttore di gara a raggiungere la panca destinata ai giocatori sanzionati, il Cantu’ Giorgio, scendendo sulla pista ghiacciata, assumeva un
atteggiamento di derisione nei confronti dell’arbitro ed in segno di provocazione, percorrendo il tratto di pista,
alzava platealmente le braccia al cielo in segno di evidente protesta per via della penalità minore poco prima comminatagli, rendendo
palesemente visibile il suo gesto antisportivo al pubblico presente allo stadio.Gli veniva così inflitta una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti) per comportamento antisportivo ai sensi della regola 39.4 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, il comportamento di marcata protesta ed irridente nei confronti del direttore di gara appare, nel caso di specie, essere sconfinato in un atteggiamento
pesantemente irriguardoso, idoneo a ledere onore e decoro dello stesso arbitro, anche per via della platealità del gesto, visibile ai presenti allo stadio.
Ne consegue, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, la comminazione della sanzione della sq
ualifica per la durata di 1 (una) giornata di campionato. Motivazione:
Giorgio Cantu' : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 37,32 il predetto giocatore, dopo che gli era stata inflitta una penalità minore per il fallo di “carica scorretta”, lo stesso, anziché avviarsi immediatamente verso la panca dei puniti, raggiungeva la panca della propria squadra. Invitato dal direttore di gara a raggiungere la panca destinata ai giocatori sanzionati, il Cantu’ Giorgio, scendendo sulla pista ghiacciata, assumeva un
atteggiamento di derisione nei confronti dell’arbitro ed in segno di provocazione, percorrendo il tratto di pista,
alzava platealmente le braccia al cielo in segno di evidente protesta per via della penalità minore poco prima comminatagli, rendendo
palesemente visibile il suo gesto antisportivo al pubblico presente allo stadio.Gli veniva così inflitta una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti) per comportamento antisportivo ai sensi della regola 39.4 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, il comportamento di marcata protesta ed irridente nei confronti del direttore di gara appare, nel caso di specie, essere sconfinato in un atteggiamento
pesantemente irriguardoso, idoneo a ledere onore e decoro dello stesso arbitro, anche per via della platealità del gesto, visibile ai presenti allo stadio.
Ne consegue, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, la comminazione della sanzione della sq
ualifica per la durata di 1 (una) giornata di campionato.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra Hockey Como U17.
Il Giudice Sportivo
Franco
[
STAMPA PROVVEDIMENTO IN FORMATO PDF]