IHL Division I
Anno sportivo 2022-2023

2° Turno Andata - Palagorà - Milano (MI)

21926
10/12/2022
19:00
0 - 3
Ora d'inizio: 19:00
Ora di fine: 21:15
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Milano Old Boys 00000 0
HC Chiavenna 12000 3
  • Arbitri


  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP22058

    Data: 2022-12-12

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 12/12/2022 relativo all'incontro (21926) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I disputatosi a Palagorà (MI) il 10/12/2022 tra HC Milano Old Boys (738) e HC Chiavenna (093).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 1 giornate inflitte al giocatore Matteo Marini per Marini : dal rapporto arbitrale emerge che al minutto 57,09 a gioco fermo, dopo che un suo compagno di squadra aveva subito una carica scorretta, il predetto giocatore colpiva violentemente al volto (senza togliersi i guanti) un avversario che era costretto a lasciare la pista ghiacciata a causa di una fuoriuscita di sangue dal volto per sottoporsi alla visita del medico presente allo stadio.
    Veniva cosi punito con una penalità maggiore più automatica penalità di partita di cattiva condotta per violazione della regola 46 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Il direttore di gara  fa altresi presente che il giocatore che ha subito il fallo non riprendeva più il gioco.
    Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifci contestabili, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata di campionato.
    Motivazione:
    Matteo Marini : dal rapporto arbitrale emerge che al minutto 57,09 a gioco fermo, dopo che un suo compagno di squadra aveva subito una carica scorretta, il predetto giocatore colpiva violentemente al volto (senza togliersi i guanti) un avversario che era costretto a lasciare la pista ghiacciata a causa di una fuoriuscita di sangue dal volto per sottoporsi alla visita del medico presente allo stadio.
    Veniva cosi punito con una penalità maggiore più automatica penalità di partita di cattiva condotta per violazione della regola 46 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Il direttore di gara  fa altresi presente che il giocatore che ha subito il fallo non riprendeva più il gioco.
    Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifci contestabili, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata di campionato.


    Spese di procedura addebitate:
    € 200.00 () alla squadra HC Chiavenna.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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