Decisione n.GSP22116
Data: 2023-02-27
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 25/02/2023 relativo all'incontro (22089) di Campionato Nazionale Maschile Under 15 - Campionato disputatosi a Aosta (AO) il 24/02/2023 tra HC Aosta Gladiators U15 (612) e Wipptal / Brixen U15 (008).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 2 giornate inflitte al giocatore
Louca Tumminello per Tumminello : dal rapporto arbitrale e successivo supplemento emerge che al minuto 59,49 il predetto giocatore, a seguito di un alterco generatosi dopo uno scontro di gioco, mentre veniva allontanato dall’avversario si rivolgeva allo stesso esclamando
"sei morto" e, portando la mano all'altezza del suo collo, mimava con il pollice il
gesto del “taglio della gola”. Gli veniva così comminata una penalità maggiore (10 minuti) di cattiva condotta per comportamento antisportivo ai sensi della regola 75.4 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, considerata
l’oggettiva gravità del gesto intimidatorio compiuto, per di più accompagnato da una
esplicita minaccia di morte espressa verbalmente e vista altresì la
duplice recidiva contestabile per effetto delle decisioni GSP22022 del 02/11/22 squalifica per 2 giornate per violazione Art.9.2.1 del CdP e GSP22063 del 16/12/22 squalifica per 1 giornata per violazione Art. 12.1.1 del CdP, precedenti disciplinari quest'ultimi assai rilevanti
in rapporto alla giovanissima età del tesserato punito ne consegue la comminazione della sanzione disciplinare della
squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato. Motivazione:
Louca Tumminello : dal rapporto arbitrale e successivo supplemento emerge che al minuto 59,49 il predetto giocatore, a seguito di un alterco generatosi dopo uno scontro di gioco, mentre veniva allontanato dall’avversario si rivolgeva allo stesso esclamando
"sei morto" e, portando la mano all'altezza del suo collo, mimava con il pollice il
gesto del “taglio della gola”. Gli veniva così comminata una penalità maggiore (10 minuti) di cattiva condotta per comportamento antisportivo ai sensi della regola 75.4 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, considerata
l’oggettiva gravità del gesto intimidatorio compiuto, per di più accompagnato da una
esplicita minaccia di morte espressa verbalmente e vista altresì la
duplice recidiva contestabile per effetto delle decisioni GSP22022 del 02/11/22 squalifica per 2 giornate per violazione Art.9.2.1 del CdP e GSP22063 del 16/12/22 squalifica per 1 giornata per violazione Art. 12.1.1 del CdP, precedenti disciplinari quest'ultimi assai rilevanti
in rapporto alla giovanissima età del tesserato punito ne consegue la comminazione della sanzione disciplinare della
squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra HC Aosta Gladiators U15.
Il Giudice Sportivo
Franco
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