Under 17
Anno sportivo 2022-2023

1° Turno - Palaghiaccio di Pergine - Pergine Valsugana (TN)

22297
14/01/2023
15:00
6 - 1
Ora d'inizio: 15:00
Ora di fine: 17:15
Team T1T2T3OTSO Finale
Hockey Pergine U17 03300 6
Zoldo / Padova U17 00100 1
  • Arbitri


  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP22094

    Data: 2023-01-20

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 16/01/2023 relativo all'incontro (22297) di Campionato Nazionale Maschile Under 17 disputatosi a Pergine (TN) il 14/01/2023 tra Hockey Pergine U17 (162) e Zoldo / Padova U17 (683).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 1 giornate inflitte al giocatore Manuel Tavelli per Tavelli : dal rapporto arbitrale emerge che al termine della partita tra la squadra A (Hockey Pergine U17) e squadra B (Zoldo/Padova U17) venivano assegnate quattro penalità maggiori da 5 minuti + 20 (5 + PPCC) per rissa, come da regola 46 punto 1 e 46 punto 9 del regolamento ufficiale di gioco, rispettivamente al #82 (Tavelli Manuel) #11 (Trentini Simone) della squadra A ed al #2 (Bertoldi Vladimir) e #10 (Menapace Alessandro) della squadra B. 
    Alla fine del terzo tempo, infatti, successivamente al suono della sirena che decretava la conclusione della partita, il gioco si interrompeva nell'angolo della zona di difesa dell' Hockey Pergine, con un giocatore per squadra nelle vicinanze del disco. I due giocatori da subito coinvolti, #10 (B) e #82 (A) alzavano le mani l'uno addosso all'altro, scagliando un pugno e spingendosi a vicenda. Mentre l'ufficiale di gara si apprestava a sedare l'alterco, il giocatore dell' Hockey Pergine finiva a terra ai piedi del #10, il quale provava a liberarsi della presenza dell'avversario scalciando. Ciò è bastato per scatenare la reazione dei giocatori di entrambe le squadre, che in massa accorrevano sulla scena per difendere i relativi compagni di squadra. Ne è scaturita una rissa con moltepici giocatori coinvolti ed entrambi gli ufficiali di gara chiamati ad intervenire. Nello scontro appena descritto, infatti, si aggiungevano il giocatore #2, portiere del Padova, ed il giocatore #11 dell' Hockey Pergine. In particolare, si vuole sottolineare il comportamento del giocatore #2 (B) che percorreva tutta la lunghezza del campo di gioco (per questo motivo, in aggiunta alle penalità segnalate all'inizio del rapporto, gli venivano assegnati ulteriori 2 minuti per comportamento antisportivo) per poi scagliarsi su un avversario e colpirlo al volto ed il giocatore #82 (A) che, nonostante l'intervento immediato e costante degli ufficiali di gara, perseverava nel continuare la lite scagliando pugni a qualunque avversario a portata, prima di essere fermato e messo a terra con l'aiuto dello staff presente nelle panche puniti accorso sul ghiaccio. 
    Nonostante la rissa coinvolgesse svariati giocatori delle rispettive squadre, gli ufficiali di gara hanno identificato i predetti quattro atleti come i principali attori dell’alterco essendo impossibile a colluttazione in corso l'identificazione di ulteriori responsabili e dovendo, gli arbitri, anche intervenire per cercare di separare i giocatori coinvolti nello scontro. Entrambi gli ufficiali di gara, infine, sono concordi nel sottolineare che tutti i giocatori implicati nella rissa non abbiano mostrato alcun rispetto, ma al contrario, una totale indifferenza della presenza e delle direttive degli arbitri; agendo con particolare cattiveria e violenza ed esercitando resistenza nei confronti degli ufficiali di gara che intimavano loro ripetutamente di cessare il comportamento lesivo. 
    Ciò premesso, la segnalata rissa appare particolarmente violenta e caratterizzata dalla persistenza nel litigio, nonostante i ripetuti tentativi degli Ufficiali di gara di interrompere l’alterco in atto.
    In particolare appare censurabile il comportamento del portiere della squadra ospitata, che ha cessato la condotta aggressiva e violenta soltanto per via dell’intervento energico da parte degli addetti alle panche dei puniti che lo hanno neutralizzato.
    Nei confronti poi del giocatore Trentini Simone è applicabile la recidiva ed il conseguente aumento di pena, per via dei due precedenti specifici contestabili (GSP22002 del 26/09/22 squalifica per 1 giornata e GSP22089 del 05/01/23 squalifica per 1 giornata , in entrambi i casi per violazione dell’art.15.1 codice delle penalità).
    per 2 giornate inflitte al giocatore Simone Trentini per Trentini : dal rapporto arbitrale emerge che al termine della partita tra la squadra A (Hockey Pergine U17) e squadra B (Zoldo/Padova U17) venivano assegnate quattro penalità maggiori da 5 minuti + 20 (5 + PPCC) per rissa, come da regola 46 punto 1 e 46 punto 9 del regolamento ufficiale di gioco, rispettivamente al #82 (Tavelli Manuel) #11 (Trentini Simone) della squadra A ed al #2 (Bertoldi Vladimir) e #10 (Menapace Alessandro) della squadra B. 
    Alla fine del terzo tempo, infatti, successivamente al suono della sirena che decretava la conclusione della partita, il gioco si interrompeva nell'angolo della zona di difesa dell' Hockey Pergine, con un giocatore per squadra nelle vicinanze del disco. I due giocatori da subito coinvolti, #10 (B) e #82 (A) alzavano le mani l'uno addosso all'altro, scagliando un pugno e spingendosi a vicenda. Mentre l'ufficiale di gara si apprestava a sedare l'alterco, il giocatore dell' Hockey Pergine finiva a terra ai piedi del #10, il quale provava a liberarsi della presenza dell'avversario scalciando. Ciò è bastato per scatenare la reazione dei giocatori di entrambe le squadre, che in massa accorrevano sulla scena per difendere i relativi compagni di squadra. Ne è scaturita una rissa con moltepici giocatori coinvolti ed entrambi gli ufficiali di gara chiamati ad intervenire. Nello scontro appena descritto, infatti, si aggiungevano il giocatore #2, portiere del Padova, ed il giocatore #11 dell' Hockey Pergine. In particolare, si vuole sottolineare il comportamento del giocatore #2 (B) che percorreva tutta la lunghezza del campo di gioco (per questo motivo, in aggiunta alle penalità segnalate all'inizio del rapporto, gli venivano assegnati ulteriori 2 minuti per comportamento antisportivo) per poi scagliarsi su un avversario e colpirlo al volto ed il giocatore #82 (A) che, nonostante l'intervento immediato e costante degli ufficiali di gara, perseverava nel continuare la lite scagliando pugni a qualunque avversario a portata, prima di essere fermato e messo a terra con l'aiuto dello staff presente nelle panche puniti accorso sul ghiaccio. 
    Nonostante la rissa coinvolgesse svariati giocatori delle rispettive squadre, gli ufficiali di gara hanno identificato i predetti quattro atleti come i principali attori dell’alterco essendo impossibile a colluttazione in corso l'identificazione di ulteriori responsabili e dovendo, gli arbitri, anche intervenire per cercare di separare i giocatori coinvolti nello scontro. Entrambi gli ufficiali di gara, infine, sono concordi nel sottolineare che tutti i giocatori implicati nella rissa non abbiano mostrato alcun rispetto, ma al contrario, una totale indifferenza della presenza e delle direttive degli arbitri; agendo con particolare cattiveria e violenza ed esercitando resistenza nei confronti degli ufficiali di gara che intimavano loro ripetutamente di cessare il comportamento lesivo. 
    Ciò premesso, la segnalata rissa appare particolarmente violenta e caratterizzata dalla persistenza nel litigio, nonostante i ripetuti tentativi degli Ufficiali di gara di interrompere l’alterco in atto.
    In particolare appare censurabile il comportamento del portiere della squadra ospitata, che ha cessato la condotta aggressiva e violenta soltanto per via dell’intervento energico da parte degli addetti alle panche dei puniti che lo hanno neutralizzato.
    Nei confronti poi del giocatore Trentini Simone è applicabile la recidiva ed il conseguente aumento di pena, per via dei due precedenti specifici contestabili (GSP22002 del 26/09/22 squalifica per 1 giornata e GSP22089 del 05/01/23 squalifica per 1 giornata , in entrambi i casi per violazione dell’art.15.1 codice delle penalità).
    per 2 giornate inflitte al giocatore Vladimir Bertoldi per Bertoldi : dal rapporto arbitrale emerge che al termine della partita tra la squadra A (Hockey Pergine U17) e squadra B (Zoldo/Padova U17) venivano assegnate quattro penalità maggiori da 5 minuti + 20 (5 + PPCC) per rissa, come da regola 46 punto 1 e 46 punto 9 del regolamento ufficiale di gioco, rispettivamente al #82 (Tavelli Manuel) #11 (Trentini Simone) della squadra A ed al #2 (Bertoldi Vladimir) e #10 (Menapace Alessandro) della squadra B. 
    Alla fine del terzo tempo, infatti, successivamente al suono della sirena che decretava la conclusione della partita, il gioco si interrompeva nell'angolo della zona di difesa dell' Hockey Pergine, con un giocatore per squadra nelle vicinanze del disco. I due giocatori da subito coinvolti, #10 (B) e #82 (A) alzavano le mani l'uno addosso all'altro, scagliando un pugno e spingendosi a vicenda. Mentre l'ufficiale di gara si apprestava a sedare l'alterco, il giocatore dell' Hockey Pergine finiva a terra ai piedi del #10, il quale provava a liberarsi della presenza dell'avversario scalciando. Ciò è bastato per scatenare la reazione dei giocatori di entrambe le squadre, che in massa accorrevano sulla scena per difendere i relativi compagni di squadra. Ne è scaturita una rissa con moltepici giocatori coinvolti ed entrambi gli ufficiali di gara chiamati ad intervenire. Nello scontro appena descritto, infatti, si aggiungevano il giocatore #2, portiere del Padova, ed il giocatore #11 dell' Hockey Pergine. In particolare, si vuole sottolineare il comportamento del giocatore #2 (B) che percorreva tutta la lunghezza del campo di gioco (per questo motivo, in aggiunta alle penalità segnalate all'inizio del rapporto, gli venivano assegnati ulteriori 2 minuti per comportamento antisportivo) per poi scagliarsi su un avversario e colpirlo al volto ed il giocatore #82 (A) che, nonostante l'intervento immediato e costante degli ufficiali di gara, perseverava nel continuare la lite scagliando pugni a qualunque avversario a portata, prima di essere fermato e messo a terra con l'aiuto dello staff presente nelle panche puniti accorso sul ghiaccio. 
    Nonostante la rissa coinvolgesse svariati giocatori delle rispettive squadre, gli ufficiali di gara hanno identificato i predetti quattro atleti come i principali attori dell’alterco essendo impossibile a colluttazione in corso l'identificazione di ulteriori responsabili e dovendo, gli arbitri, anche intervenire per cercare di separare i giocatori coinvolti nello scontro. Entrambi gli ufficiali di gara, infine, sono concordi nel sottolineare che tutti i giocatori implicati nella rissa non abbiano mostrato alcun rispetto, ma al contrario, una totale indifferenza della presenza e delle direttive degli arbitri; agendo con particolare cattiveria e violenza ed esercitando resistenza nei confronti degli ufficiali di gara che intimavano loro ripetutamente di cessare il comportamento lesivo. 
    Ciò premesso, la segnalata rissa appare particolarmente violenta e caratterizzata dalla persistenza nel litigio, nonostante i ripetuti tentativi degli Ufficiali di gara di interrompere l’alterco in atto.
    In particolare appare censurabile il comportamento del portiere della squadra ospitata, che ha cessato la condotta aggressiva e violenta soltanto per via dell’intervento energico da parte degli addetti alle panche dei puniti che lo hanno neutralizzato.
    Nei confronti poi del giocatore Trentini Simone è applicabile la recidiva ed il conseguente aumento di pena, per via dei due precedenti specifici contestabili (GSP22002 del 26/09/22 squalifica per 1 giornata e GSP22089 del 05/01/23 squalifica per 1 giornata , in entrambi i casi per violazione dell’art.15.1 codice delle penalità).
    per 1 giornate inflitte al giocatore Alessandro Menapace per Menapace : dal rapporto arbitrale emerge che al termine della partita tra la squadra A (Hockey Pergine U17) e squadra B (Zoldo/Padova U17) venivano assegnate quattro penalità maggiori da 5 minuti + 20 (5 + PPCC) per rissa, come da regola 46 punto 1 e 46 punto 9 del regolamento ufficiale di gioco, rispettivamente al #82 (Tavelli Manuel) #11 (Trentini Simone) della squadra A ed al #2 (Bertoldi Vladimir) e #10 (Menapace Alessandro) della squadra B. 
    Alla fine del terzo tempo, infatti, successivamente al suono della sirena che decretava la conclusione della partita, il gioco si interrompeva nell'angolo della zona di difesa dell' Hockey Pergine, con un giocatore per squadra nelle vicinanze del disco. I due giocatori da subito coinvolti, #10 (B) e #82 (A) alzavano le mani l'uno addosso all'altro, scagliando un pugno e spingendosi a vicenda. Mentre l'ufficiale di gara si apprestava a sedare l'alterco, il giocatore dell' Hockey Pergine finiva a terra ai piedi del #10, il quale provava a liberarsi della presenza dell'avversario scalciando. Ciò è bastato per scatenare la reazione dei giocatori di entrambe le squadre, che in massa accorrevano sulla scena per difendere i relativi compagni di squadra. Ne è scaturita una rissa con moltepici giocatori coinvolti ed entrambi gli ufficiali di gara chiamati ad intervenire. Nello scontro appena descritto, infatti, si aggiungevano il giocatore #2, portiere del Padova, ed il giocatore #11 dell' Hockey Pergine. In particolare, si vuole sottolineare il comportamento del giocatore #2 (B) che percorreva tutta la lunghezza del campo di gioco (per questo motivo, in aggiunta alle penalità segnalate all'inizio del rapporto, gli venivano assegnati ulteriori 2 minuti per comportamento antisportivo) per poi scagliarsi su un avversario e colpirlo al volto ed il giocatore #82 (A) che, nonostante l'intervento immediato e costante degli ufficiali di gara, perseverava nel continuare la lite scagliando pugni a qualunque avversario a portata, prima di essere fermato e messo a terra con l'aiuto dello staff presente nelle panche puniti accorso sul ghiaccio. 
    Nonostante la rissa coinvolgesse svariati giocatori delle rispettive squadre, gli ufficiali di gara hanno identificato i predetti quattro atleti come i principali attori dell’alterco essendo impossibile a colluttazione in corso l'identificazione di ulteriori responsabili e dovendo, gli arbitri, anche intervenire per cercare di separare i giocatori coinvolti nello scontro. Entrambi gli ufficiali di gara, infine, sono concordi nel sottolineare che tutti i giocatori implicati nella rissa non abbiano mostrato alcun rispetto, ma al contrario, una totale indifferenza della presenza e delle direttive degli arbitri; agendo con particolare cattiveria e violenza ed esercitando resistenza nei confronti degli ufficiali di gara che intimavano loro ripetutamente di cessare il comportamento lesivo. 
    Ciò premesso, la segnalata rissa appare particolarmente violenta e caratterizzata dalla persistenza nel litigio, nonostante i ripetuti tentativi degli Ufficiali di gara di interrompere l’alterco in atto.
    In particolare appare censurabile il comportamento del portiere della squadra ospitata, che ha cessato la condotta aggressiva e violenta soltanto per via dell’intervento energico da parte degli addetti alle panche dei puniti che lo hanno neutralizzato.
    Nei confronti poi del giocatore Trentini Simone è applicabile la recidiva ed il conseguente aumento di pena, per via dei due precedenti specifici contestabili (GSP22002 del 26/09/22 squalifica per 1 giornata e GSP22089 del 05/01/23 squalifica per 1 giornata , in entrambi i casi per violazione dell’art.15.1 codice delle penalità).
    Motivazione:
    Manuel Tavelli : dal rapporto arbitrale emerge che al termine della partita tra la squadra A (Hockey Pergine U17) e squadra B (Zoldo/Padova U17) venivano assegnate quattro penalità maggiori da 5 minuti + 20 (5 + PPCC) per rissa, come da regola 46 punto 1 e 46 punto 9 del regolamento ufficiale di gioco, rispettivamente al #82 (Tavelli Manuel) #11 (Trentini Simone) della squadra A ed al #2 (Bertoldi Vladimir) e #10 (Menapace Alessandro) della squadra B. 
    Alla fine del terzo tempo, infatti, successivamente al suono della sirena che decretava la conclusione della partita, il gioco si interrompeva nell'angolo della zona di difesa dell' Hockey Pergine, con un giocatore per squadra nelle vicinanze del disco. I due giocatori da subito coinvolti, #10 (B) e #82 (A) alzavano le mani l'uno addosso all'altro, scagliando un pugno e spingendosi a vicenda. Mentre l'ufficiale di gara si apprestava a sedare l'alterco, il giocatore dell' Hockey Pergine finiva a terra ai piedi del #10, il quale provava a liberarsi della presenza dell'avversario scalciando. Ciò è bastato per scatenare la reazione dei giocatori di entrambe le squadre, che in massa accorrevano sulla scena per difendere i relativi compagni di squadra. Ne è scaturita una rissa con moltepici giocatori coinvolti ed entrambi gli ufficiali di gara chiamati ad intervenire. Nello scontro appena descritto, infatti, si aggiungevano il giocatore #2, portiere del Padova, ed il giocatore #11 dell' Hockey Pergine. In particolare, si vuole sottolineare il comportamento del giocatore #2 (B) che percorreva tutta la lunghezza del campo di gioco (per questo motivo, in aggiunta alle penalità segnalate all'inizio del rapporto, gli venivano assegnati ulteriori 2 minuti per comportamento antisportivo) per poi scagliarsi su un avversario e colpirlo al volto ed il giocatore #82 (A) che, nonostante l'intervento immediato e costante degli ufficiali di gara, perseverava nel continuare la lite scagliando pugni a qualunque avversario a portata, prima di essere fermato e messo a terra con l'aiuto dello staff presente nelle panche puniti accorso sul ghiaccio. 
    Nonostante la rissa coinvolgesse svariati giocatori delle rispettive squadre, gli ufficiali di gara hanno identificato i predetti quattro atleti come i principali attori dell’alterco essendo impossibile a colluttazione in corso l'identificazione di ulteriori responsabili e dovendo, gli arbitri, anche intervenire per cercare di separare i giocatori coinvolti nello scontro. Entrambi gli ufficiali di gara, infine, sono concordi nel sottolineare che tutti i giocatori implicati nella rissa non abbiano mostrato alcun rispetto, ma al contrario, una totale indifferenza della presenza e delle direttive degli arbitri; agendo con particolare cattiveria e violenza ed esercitando resistenza nei confronti degli ufficiali di gara che intimavano loro ripetutamente di cessare il comportamento lesivo. 
    Ciò premesso, la segnalata rissa appare particolarmente violenta e caratterizzata dalla persistenza nel litigio, nonostante i ripetuti tentativi degli Ufficiali di gara di interrompere l’alterco in atto.
    In particolare appare censurabile il comportamento del portiere della squadra ospitata, che ha cessato la condotta aggressiva e violenta soltanto per via dell’intervento energico da parte degli addetti alle panche dei puniti che lo hanno neutralizzato.
    Nei confronti poi del giocatore Trentini Simone è applicabile la recidiva ed il conseguente aumento di pena, per via dei due precedenti specifici contestabili (GSP22002 del 26/09/22 squalifica per 1 giornata e GSP22089 del 05/01/23 squalifica per 1 giornata , in entrambi i casi per violazione dell’art.15.1 codice delle penalità).
    Simone Trentini : dal rapporto arbitrale emerge che al termine della partita tra la squadra A (Hockey Pergine U17) e squadra B (Zoldo/Padova U17) venivano assegnate quattro penalità maggiori da 5 minuti + 20 (5 + PPCC) per rissa, come da regola 46 punto 1 e 46 punto 9 del regolamento ufficiale di gioco, rispettivamente al #82 (Tavelli Manuel) #11 (Trentini Simone) della squadra A ed al #2 (Bertoldi Vladimir) e #10 (Menapace Alessandro) della squadra B. 
    Alla fine del terzo tempo, infatti, successivamente al suono della sirena che decretava la conclusione della partita, il gioco si interrompeva nell'angolo della zona di difesa dell' Hockey Pergine, con un giocatore per squadra nelle vicinanze del disco. I due giocatori da subito coinvolti, #10 (B) e #82 (A) alzavano le mani l'uno addosso all'altro, scagliando un pugno e spingendosi a vicenda. Mentre l'ufficiale di gara si apprestava a sedare l'alterco, il giocatore dell' Hockey Pergine finiva a terra ai piedi del #10, il quale provava a liberarsi della presenza dell'avversario scalciando. Ciò è bastato per scatenare la reazione dei giocatori di entrambe le squadre, che in massa accorrevano sulla scena per difendere i relativi compagni di squadra. Ne è scaturita una rissa con moltepici giocatori coinvolti ed entrambi gli ufficiali di gara chiamati ad intervenire. Nello scontro appena descritto, infatti, si aggiungevano il giocatore #2, portiere del Padova, ed il giocatore #11 dell' Hockey Pergine. In particolare, si vuole sottolineare il comportamento del giocatore #2 (B) che percorreva tutta la lunghezza del campo di gioco (per questo motivo, in aggiunta alle penalità segnalate all'inizio del rapporto, gli venivano assegnati ulteriori 2 minuti per comportamento antisportivo) per poi scagliarsi su un avversario e colpirlo al volto ed il giocatore #82 (A) che, nonostante l'intervento immediato e costante degli ufficiali di gara, perseverava nel continuare la lite scagliando pugni a qualunque avversario a portata, prima di essere fermato e messo a terra con l'aiuto dello staff presente nelle panche puniti accorso sul ghiaccio. 
    Nonostante la rissa coinvolgesse svariati giocatori delle rispettive squadre, gli ufficiali di gara hanno identificato i predetti quattro atleti come i principali attori dell’alterco essendo impossibile a colluttazione in corso l'identificazione di ulteriori responsabili e dovendo, gli arbitri, anche intervenire per cercare di separare i giocatori coinvolti nello scontro. Entrambi gli ufficiali di gara, infine, sono concordi nel sottolineare che tutti i giocatori implicati nella rissa non abbiano mostrato alcun rispetto, ma al contrario, una totale indifferenza della presenza e delle direttive degli arbitri; agendo con particolare cattiveria e violenza ed esercitando resistenza nei confronti degli ufficiali di gara che intimavano loro ripetutamente di cessare il comportamento lesivo. 
    Ciò premesso, la segnalata rissa appare particolarmente violenta e caratterizzata dalla persistenza nel litigio, nonostante i ripetuti tentativi degli Ufficiali di gara di interrompere l’alterco in atto.
    In particolare appare censurabile il comportamento del portiere della squadra ospitata, che ha cessato la condotta aggressiva e violenta soltanto per via dell’intervento energico da parte degli addetti alle panche dei puniti che lo hanno neutralizzato.
    Nei confronti poi del giocatore Trentini Simone è applicabile la recidiva ed il conseguente aumento di pena, per via dei due precedenti specifici contestabili (GSP22002 del 26/09/22 squalifica per 1 giornata e GSP22089 del 05/01/23 squalifica per 1 giornata , in entrambi i casi per violazione dell’art.15.1 codice delle penalità).
    Vladimir Bertoldi : dal rapporto arbitrale emerge che al termine della partita tra la squadra A (Hockey Pergine U17) e squadra B (Zoldo/Padova U17) venivano assegnate quattro penalità maggiori da 5 minuti + 20 (5 + PPCC) per rissa, come da regola 46 punto 1 e 46 punto 9 del regolamento ufficiale di gioco, rispettivamente al #82 (Tavelli Manuel) #11 (Trentini Simone) della squadra A ed al #2 (Bertoldi Vladimir) e #10 (Menapace Alessandro) della squadra B. 
    Alla fine del terzo tempo, infatti, successivamente al suono della sirena che decretava la conclusione della partita, il gioco si interrompeva nell'angolo della zona di difesa dell' Hockey Pergine, con un giocatore per squadra nelle vicinanze del disco. I due giocatori da subito coinvolti, #10 (B) e #82 (A) alzavano le mani l'uno addosso all'altro, scagliando un pugno e spingendosi a vicenda. Mentre l'ufficiale di gara si apprestava a sedare l'alterco, il giocatore dell' Hockey Pergine finiva a terra ai piedi del #10, il quale provava a liberarsi della presenza dell'avversario scalciando. Ciò è bastato per scatenare la reazione dei giocatori di entrambe le squadre, che in massa accorrevano sulla scena per difendere i relativi compagni di squadra. Ne è scaturita una rissa con moltepici giocatori coinvolti ed entrambi gli ufficiali di gara chiamati ad intervenire. Nello scontro appena descritto, infatti, si aggiungevano il giocatore #2, portiere del Padova, ed il giocatore #11 dell' Hockey Pergine. In particolare, si vuole sottolineare il comportamento del giocatore #2 (B) che percorreva tutta la lunghezza del campo di gioco (per questo motivo, in aggiunta alle penalità segnalate all'inizio del rapporto, gli venivano assegnati ulteriori 2 minuti per comportamento antisportivo) per poi scagliarsi su un avversario e colpirlo al volto ed il giocatore #82 (A) che, nonostante l'intervento immediato e costante degli ufficiali di gara, perseverava nel continuare la lite scagliando pugni a qualunque avversario a portata, prima di essere fermato e messo a terra con l'aiuto dello staff presente nelle panche puniti accorso sul ghiaccio. 
    Nonostante la rissa coinvolgesse svariati giocatori delle rispettive squadre, gli ufficiali di gara hanno identificato i predetti quattro atleti come i principali attori dell’alterco essendo impossibile a colluttazione in corso l'identificazione di ulteriori responsabili e dovendo, gli arbitri, anche intervenire per cercare di separare i giocatori coinvolti nello scontro. Entrambi gli ufficiali di gara, infine, sono concordi nel sottolineare che tutti i giocatori implicati nella rissa non abbiano mostrato alcun rispetto, ma al contrario, una totale indifferenza della presenza e delle direttive degli arbitri; agendo con particolare cattiveria e violenza ed esercitando resistenza nei confronti degli ufficiali di gara che intimavano loro ripetutamente di cessare il comportamento lesivo. 
    Ciò premesso, la segnalata rissa appare particolarmente violenta e caratterizzata dalla persistenza nel litigio, nonostante i ripetuti tentativi degli Ufficiali di gara di interrompere l’alterco in atto.
    In particolare appare censurabile il comportamento del portiere della squadra ospitata, che ha cessato la condotta aggressiva e violenta soltanto per via dell’intervento energico da parte degli addetti alle panche dei puniti che lo hanno neutralizzato.
    Nei confronti poi del giocatore Trentini Simone è applicabile la recidiva ed il conseguente aumento di pena, per via dei due precedenti specifici contestabili (GSP22002 del 26/09/22 squalifica per 1 giornata e GSP22089 del 05/01/23 squalifica per 1 giornata , in entrambi i casi per violazione dell’art.15.1 codice delle penalità).
    Alessandro Menapace : dal rapporto arbitrale emerge che al termine della partita tra la squadra A (Hockey Pergine U17) e squadra B (Zoldo/Padova U17) venivano assegnate quattro penalità maggiori da 5 minuti + 20 (5 + PPCC) per rissa, come da regola 46 punto 1 e 46 punto 9 del regolamento ufficiale di gioco, rispettivamente al #82 (Tavelli Manuel) #11 (Trentini Simone) della squadra A ed al #2 (Bertoldi Vladimir) e #10 (Menapace Alessandro) della squadra B. 
    Alla fine del terzo tempo, infatti, successivamente al suono della sirena che decretava la conclusione della partita, il gioco si interrompeva nell'angolo della zona di difesa dell' Hockey Pergine, con un giocatore per squadra nelle vicinanze del disco. I due giocatori da subito coinvolti, #10 (B) e #82 (A) alzavano le mani l'uno addosso all'altro, scagliando un pugno e spingendosi a vicenda. Mentre l'ufficiale di gara si apprestava a sedare l'alterco, il giocatore dell' Hockey Pergine finiva a terra ai piedi del #10, il quale provava a liberarsi della presenza dell'avversario scalciando. Ciò è bastato per scatenare la reazione dei giocatori di entrambe le squadre, che in massa accorrevano sulla scena per difendere i relativi compagni di squadra. Ne è scaturita una rissa con moltepici giocatori coinvolti ed entrambi gli ufficiali di gara chiamati ad intervenire. Nello scontro appena descritto, infatti, si aggiungevano il giocatore #2, portiere del Padova, ed il giocatore #11 dell' Hockey Pergine. In particolare, si vuole sottolineare il comportamento del giocatore #2 (B) che percorreva tutta la lunghezza del campo di gioco (per questo motivo, in aggiunta alle penalità segnalate all'inizio del rapporto, gli venivano assegnati ulteriori 2 minuti per comportamento antisportivo) per poi scagliarsi su un avversario e colpirlo al volto ed il giocatore #82 (A) che, nonostante l'intervento immediato e costante degli ufficiali di gara, perseverava nel continuare la lite scagliando pugni a qualunque avversario a portata, prima di essere fermato e messo a terra con l'aiuto dello staff presente nelle panche puniti accorso sul ghiaccio. 
    Nonostante la rissa coinvolgesse svariati giocatori delle rispettive squadre, gli ufficiali di gara hanno identificato i predetti quattro atleti come i principali attori dell’alterco essendo impossibile a colluttazione in corso l'identificazione di ulteriori responsabili e dovendo, gli arbitri, anche intervenire per cercare di separare i giocatori coinvolti nello scontro. Entrambi gli ufficiali di gara, infine, sono concordi nel sottolineare che tutti i giocatori implicati nella rissa non abbiano mostrato alcun rispetto, ma al contrario, una totale indifferenza della presenza e delle direttive degli arbitri; agendo con particolare cattiveria e violenza ed esercitando resistenza nei confronti degli ufficiali di gara che intimavano loro ripetutamente di cessare il comportamento lesivo. 
    Ciò premesso, la segnalata rissa appare particolarmente violenta e caratterizzata dalla persistenza nel litigio, nonostante i ripetuti tentativi degli Ufficiali di gara di interrompere l’alterco in atto.
    In particolare appare censurabile il comportamento del portiere della squadra ospitata, che ha cessato la condotta aggressiva e violenta soltanto per via dell’intervento energico da parte degli addetti alle panche dei puniti che lo hanno neutralizzato.
    Nei confronti poi del giocatore Trentini Simone è applicabile la recidiva ed il conseguente aumento di pena, per via dei due precedenti specifici contestabili (GSP22002 del 26/09/22 squalifica per 1 giornata e GSP22089 del 05/01/23 squalifica per 1 giornata , in entrambi i casi per violazione dell’art.15.1 codice delle penalità).


    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra Hockey Pergine U17.
    € 52.00 () alla squadra Zoldo / Padova U17.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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