IHL Women
Anno sportivo 2022-2023

3° Turno - Stadio del Ghiaccio di Cavalese - Cavalese (TN)

22356
12/03/2023
18:30
1 - 2
Ora d'inizio: 18:30
Ora di fine: 20:31
Team T1T2T3OTSO Finale
Trentino Women 01000 1
Icebears Women 00200 2
  • Arbitri


  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP22133

    Data: 2023-03-17

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 13/03/2023 relativo all'incontro (22356) di Campionato Nazionale Femminile IHL Women disputatosi a Cavalese (TN) il 12/03/2023 tra Valdifiemme HC F. (418) e AHC Toblach Dobbiaco Icebears F. (106).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 0 giornate inflitte al giocatore Paolo Gasperini per Gasperini : dal rapporto arbitrale e successiva integrazione emerge che, terminato l’incontro, durante il saluto finale fra le due squadre, il predetto dirigente della squadra del VALDIFIEMME HC F., presente in campo a salutare le giocatrici, passando vicino agli arbitri situati in zona della postazione dei cronometristi, iniziava ad insultare il direttore di gara riferendosi al primo goal subito dalla propria squadra, con le seguenti testuali parole: "sei uno sfigato" "pezzo di merda" "coglione" "non sei in grado di arbitrare".
    Oltre agli insulti verbali minacciava lo stesso arbitro, affermando: "in questo momento ti prenderei a calci". Inoltre sollecitava la stesura del rapporto arbitrale dicendo testualmente "così tutti potranno leggere quello che ti ho detto e quello che sei". Dopo l'accaduto il direttore di gara rientrava nel proprio spogliatoio e poco dopo, uscendo dallo stesso, per recarsi verso la propria autovettura incontrava nuovamente il predetto tesserato in compagnia di due dirigenti della squadra di casa, non identificati, che proseguiva con ulteriori espressioni offensive rivolte all’arbitro del seguente tenore:"coglione" "sfigato" "infame" "tu sei la causa della perdita della partita e della sofferenza delle giocatrici che piangono in spogliatoio". 
    Infine, mentre il direttore di gara si stava allontanando verso l'uscita, un dirigente/responsabile della squadra di casa, anch’esso non identificato, affermava testualmente al suo indirizzo : "in futuro ogni partita che arbitrerai qui nello stadio di Cavalese ed ogni partita che tu arbitrerai in cui io sarò presente ,ti guarderò negli occhi e ti dirò che sei un infame" .
    Ciò premesso, è di tutta evidenza la gravità, sotto il profilo disciplinare, del comportamento assunto dal citato tesserato che, nel ruolo di dirigente, è venuto pesantemente meno ai doveri di lealtà e probità sportiva che richiedono assoluto rispetto - in primis - proprio da parte di coloro che ricoprono incarichi di alta responsabilità in seno alla società di appartenenza.
    Posto che il carattere offensivo, volgare ed intimidatorio dei termini ripetutamente pronunciati dal Gasperini Paolo all’indirizzo del direttore di gara non ha certamente possibilità alcuna di essere smentito. Ad aggravare ulteriormente la posizione del citato dirigente concorre la circostanza dell’avere quest’ultimo commesso gli illeciti addebitati a gara conclusa e, per di più, durante il rituale del saluto, ovvero nel momento in cui, cessate le ostilità collegate alla foga agonistica, dovrebbe sempre trovare solenne consacrazione l’assoluto rispetto da parte di atleti, allenatori e dirigenti delle società contrapposte, nei confronti di avversari e direttori di gara, così come impone lo spirito sportivo sancito dai regolamenti federali, nonché dalle regole del vivere civile.
    Nel caso di specie, può dunque affermarsi che il Gasperini Paolo, con il proprio comportamento, abbia non soltanto offeso l’onorabilità del direttore di gara, ma anche calpestato quei principi di leltà e probità che governano ogni ordinamento sportivo.
    Ne consegue, sotto il profilo sanzionatorio, tenuto conto di tutte le circostanze del caso sopra descritte, la comminazione della sanzione disciplinare della inibizione  da ogni attività sportiva per la durata di giorni 45 (quarantacinque) e così sino al 01.05.2023
    Motivazione:
    Paolo Gasperini : dal rapporto arbitrale e successiva integrazione emerge che, terminato l’incontro, durante il saluto finale fra le due squadre, il predetto dirigente della squadra del VALDIFIEMME HC F., presente in campo a salutare le giocatrici, passando vicino agli arbitri situati in zona della postazione dei cronometristi, iniziava ad insultare il direttore di gara riferendosi al primo goal subito dalla propria squadra, con le seguenti testuali parole: "sei uno sfigato" "pezzo di merda" "coglione" "non sei in grado di arbitrare".
    Oltre agli insulti verbali minacciava lo stesso arbitro, affermando: "in questo momento ti prenderei a calci". Inoltre sollecitava la stesura del rapporto arbitrale dicendo testualmente "così tutti potranno leggere quello che ti ho detto e quello che sei". Dopo l'accaduto il direttore di gara rientrava nel proprio spogliatoio e poco dopo, uscendo dallo stesso, per recarsi verso la propria autovettura incontrava nuovamente il predetto tesserato in compagnia di due dirigenti della squadra di casa, non identificati, che proseguiva con ulteriori espressioni offensive rivolte all’arbitro del seguente tenore:"coglione" "sfigato" "infame" "tu sei la causa della perdita della partita e della sofferenza delle giocatrici che piangono in spogliatoio". 
    Infine, mentre il direttore di gara si stava allontanando verso l'uscita, un dirigente/responsabile della squadra di casa, anch’esso non identificato, affermava testualmente al suo indirizzo : "in futuro ogni partita che arbitrerai qui nello stadio di Cavalese ed ogni partita che tu arbitrerai in cui io sarò presente ,ti guarderò negli occhi e ti dirò che sei un infame" .
    Ciò premesso, è di tutta evidenza la gravità, sotto il profilo disciplinare, del comportamento assunto dal citato tesserato che, nel ruolo di dirigente, è venuto pesantemente meno ai doveri di lealtà e probità sportiva che richiedono assoluto rispetto - in primis - proprio da parte di coloro che ricoprono incarichi di alta responsabilità in seno alla società di appartenenza.
    Posto che il carattere offensivo, volgare ed intimidatorio dei termini ripetutamente pronunciati dal Gasperini Paolo all’indirizzo del direttore di gara non ha certamente possibilità alcuna di essere smentito. Ad aggravare ulteriormente la posizione del citato dirigente concorre la circostanza dell’avere quest’ultimo commesso gli illeciti addebitati a gara conclusa e, per di più, durante il rituale del saluto, ovvero nel momento in cui, cessate le ostilità collegate alla foga agonistica, dovrebbe sempre trovare solenne consacrazione l’assoluto rispetto da parte di atleti, allenatori e dirigenti delle società contrapposte, nei confronti di avversari e direttori di gara, così come impone lo spirito sportivo sancito dai regolamenti federali, nonché dalle regole del vivere civile.
    Nel caso di specie, può dunque affermarsi che il Gasperini Paolo, con il proprio comportamento, abbia non soltanto offeso l’onorabilità del direttore di gara, ma anche calpestato quei principi di leltà e probità che governano ogni ordinamento sportivo.
    Ne consegue, sotto il profilo sanzionatorio, tenuto conto di tutte le circostanze del caso sopra descritte, la comminazione della sanzione disciplinare della inibizione  da ogni attività sportiva per la durata di giorni 45 (quarantacinque) e così sino al 01.05.2023


    Spese di procedura addebitate:
    € 150.00 () alla squadra Trentino Women.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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