Under 15 - Coppa Italia
Anno sportivo 2022-2023

Ritorno - Spirito Reale Arena - Cotta Morandini - Torre Pellice (TO)

22578
22/03/2023
18:30
8 - 2
Ora d'inizio: 18:30
Ora di fine: 20:45
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Valpellice Bulldogs U15 34100 8
Hockey Como U15 20000 2
  • Arbitri


  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP22141

    Data: 2023-03-24

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 22/03/2023 relativo all'incontro (22578) di Campionato Nazionale Maschile Under 15 - Coppa Italia disputatosi a Cotta Morandini (TO) il 22/03/2023 tra HC Valpellice Bulldogs U15 (637) e Hockey Como U15 (285).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 3 giornate inflitte al giocatore Simone Aaron Tacci per Tacci : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 36.50 il predetto giocatore, dopo essere stato punito, unitamente ad un avversario con una penalità minore per il fallo di “ eccessiva durezza”, mentre si dirigeva verso la panca puniti si rivolgeva  alla panchina avversaria ed al pubblico con gesti volgari, in particolare  alzando e abbassando le braccia ripetutamente verso il suo organo genitale.
    Veniva così sanzionato con penalità di partita di cattiva condotta.
    L’arbitro fa altresì presente che il predetto giocatore, al termine dell’incontro, di sua spontanea volontà, si recava nello  spogliatoio della squadra avversaria e porgeva le proprie scuse.
    Ciò premesso, il gesto volgare ed osceno, gravemente offensivo ed antisportivo,  rivolto platealmente tanto alla squadra avversaria, quanto al pubblico, appare meritevole di severa sanzione disciplinare, solo parzialmente attenuabile per via  del successivo ravvedimento consistito nelle scuse porte agli avversari.
    Partendo quindi da una sanzione base di 4 giornate di squalifica, applicata la diminuzione di 1 giornata in virtù della circostanza attenuante di cui all’art.52, n.1, lett. e) del Regolamento di Giustizia (ravvedimento), ne consegue la com= minazione della sanzione finale della squalifica per la durata di 3 (tre) giornate da scontarsi nelle gare di Coppa Italia, eventualmente-per la residua parte-nella prossima stagione sportiva, anche in caso di cambio di società e/o categoria.
    Corre infine  l’obbligo di invitare la società di appartenenza ad attivarsi soprattutto presso gli atleti delle categorie giovanili, affinché venga da essi compreso il significato di principi fondamentali dell’ordinamento sportivo, quali la lealtà ed il rispetto dovuto principalmente  ad avversari ed arbitri, ma non di meno al pubblico e a tutti gli addetti che, a vario titolo, operano nello stesso ambito sportivo.
    Motivazione:
    Simone Aaron Tacci : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 36.50 il predetto giocatore, dopo essere stato punito, unitamente ad un avversario con una penalità minore per il fallo di “ eccessiva durezza”, mentre si dirigeva verso la panca puniti si rivolgeva  alla panchina avversaria ed al pubblico con gesti volgari, in particolare  alzando e abbassando le braccia ripetutamente verso il suo organo genitale.
    Veniva così sanzionato con penalità di partita di cattiva condotta.
    L’arbitro fa altresì presente che il predetto giocatore, al termine dell’incontro, di sua spontanea volontà, si recava nello  spogliatoio della squadra avversaria e porgeva le proprie scuse.
    Ciò premesso, il gesto volgare ed osceno, gravemente offensivo ed antisportivo,  rivolto platealmente tanto alla squadra avversaria, quanto al pubblico, appare meritevole di severa sanzione disciplinare, solo parzialmente attenuabile per via  del successivo ravvedimento consistito nelle scuse porte agli avversari.
    Partendo quindi da una sanzione base di 4 giornate di squalifica, applicata la diminuzione di 1 giornata in virtù della circostanza attenuante di cui all’art.52, n.1, lett. e) del Regolamento di Giustizia (ravvedimento), ne consegue la com= minazione della sanzione finale della squalifica per la durata di 3 (tre) giornate da scontarsi nelle gare di Coppa Italia, eventualmente-per la residua parte-nella prossima stagione sportiva, anche in caso di cambio di società e/o categoria.
    Corre infine  l’obbligo di invitare la società di appartenenza ad attivarsi soprattutto presso gli atleti delle categorie giovanili, affinché venga da essi compreso il significato di principi fondamentali dell’ordinamento sportivo, quali la lealtà ed il rispetto dovuto principalmente  ad avversari ed arbitri, ma non di meno al pubblico e a tutti gli addetti che, a vario titolo, operano nello stesso ambito sportivo.


    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra Hockey Como U15.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
    [STAMPA PROVVEDIMENTO IN FORMATO PDF]