Decisione n.GSP 23009
Data: 2023-10-06
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 03/10/2023 relativo all'incontro (22871) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I disputatosi a Palasesto - Sesto San Giovanni (MI) il 30/09/2023 tra HC Milano Devils (808) e HC Chiavenna (807).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 0 giornate inflitte al giocatore
Marco Villa per Villa
Dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 58.24 il giocatore n. 98 Villa Marco della squadra A HC Milano Devils, dopo essere stato punito con una penalità minore per carica scorretta, veniva accompagnato dal linesman in panca puniti. Dopo essersi seduto, il predetto giocatore sputava in direzione di uno degli arbitri, colpendolo sulle gambe. Lo stesso referee poteva constatare personalmente la presenza dello sputo ancora visibile sul pantalone del collega.
Veniva così inflitta al giocatore Villa Marco una penalità di partita per cattiva condotta ai sensi della regola 39.5 (VIII) del Regolamento Ufficiale di Gioco IIHF.
Ciò premesso, l’inqualificabile comportamento assunto dal Villa Marco nei confronti dell’arbitro, oltrechè pesantemente lesivo della dignità e della reputazione dello stesso, non soltanto quale tesserato nell’esercizio delle sue funzioni, ma anche in qualità di comune cittadino, appare anche palesemente contrario al principio cardine dell’ordinamento sportivo, ovvero quello della lealtà e rettitudine cui debbono sempre uniformarsi le condotte di ciascun affiliato e/o tesserato della F.I.S.G..
Non sussistono poi ragioni per riconoscere al giocatore in questione circostanze di attenuazione dell’infliggenda sanzione disciplinare, essendo pacifica l’intenzionalità del gesto, diretto inequivocabilmente a colpire l’arbitro, nella piena consapevolezza in capo al Villa di lederne in tal modo la dignità ed onorabilità.
La sanzione che appare adeguata in base all’applicanda normativa che - per inciso - punisce allo stesso modo anche il solo tentativo di colpire con lo sputo un tesserato, è quella della sospensione da ogni attività agonistico-sportiva per la durata di giorni 30 (trenta) a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione.
Motivazione:
Marco Villa Dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 58.24 il giocatore n. 98 Villa Marco della squadra A HC Milano Devils, dopo essere stato punito con una penalità minore per carica scorretta, veniva accompagnato dal linesman in panca puniti. Dopo essersi seduto, il predetto giocatore sputava in direzione di uno degli arbitri, colpendolo sulle gambe. Lo stesso referee poteva constatare personalmente la presenza dello sputo ancora visibile sul pantalone del collega.
Veniva così inflitta al giocatore Villa Marco una penalità di partita per cattiva condotta ai sensi della regola 39.5 (VIII) del Regolamento Ufficiale di Gioco IIHF.
Ciò premesso, l’inqualificabile comportamento assunto dal Villa Marco nei confronti dell’arbitro, oltrechè pesantemente lesivo della dignità e della reputazione dello stesso, non soltanto quale tesserato nell’esercizio delle sue funzioni, ma anche in qualità di comune cittadino, appare anche palesemente contrario al principio cardine dell’ordinamento sportivo, ovvero quello della lealtà e rettitudine cui debbono sempre uniformarsi le condotte di ciascun affiliato e/o tesserato della F.I.S.G..
Non sussistono poi ragioni per riconoscere al giocatore in questione circostanze di attenuazione dell’infliggenda sanzione disciplinare, essendo pacifica l’intenzionalità del gesto, diretto inequivocabilmente a colpire l’arbitro, nella piena consapevolezza in capo al Villa di lederne in tal modo la dignità ed onorabilità.
La sanzione che appare adeguata in base all’applicanda normativa che - per inciso - punisce allo stesso modo anche il solo tentativo di colpire con lo sputo un tesserato, è quella della sospensione da ogni attività agonistico-sportiva per la durata di giorni 30 (trenta) a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione.
Spese di procedura addebitate:
€ 200.00 () alla squadra HC Milano Devils.
Il Giudice Sportivo
Franco
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