IHL Division I
Anno sportivo 2023-2024

2° Turno Andata - Palasesto - Sesto San Giovanni (MI)

22871
30/09/2023
18:40
1 - 15
Ora d'inizio: 18:40
Ora di fine: 21:20
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Milano Devils 00100 1
HC Chiavenna 64500 15
  • Arbitri



  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP 23009

    Data: 2023-10-06

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 03/10/2023 relativo all'incontro (22871) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I disputatosi a Palasesto - Sesto San Giovanni (MI) il 30/09/2023 tra HC Milano Devils (808) e HC Chiavenna (807).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 0 giornate inflitte al giocatore Marco Villa per Villa

    Dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 58.24 il giocatore n. 98 Villa Marco della squadra A HC Milano Devils, dopo essere stato punito con una penalità minore per carica scorretta, veniva  accompagnato dal linesman in panca puniti. Dopo essersi seduto, il predetto giocatore sputava in direzione di uno degli arbitri, colpendolo sulle gambe. Lo stesso referee poteva constatare personalmente la presenza dello sputo ancora visibile sul pantalone del collega.
    Veniva così inflitta al giocatore Villa Marco una  penalità di partita per cattiva condotta ai sensi della regola 39.5 (VIII) del Regolamento Ufficiale di Gioco IIHF.
    Ciò premesso, l’inqualificabile comportamento assunto dal Villa Marco nei confronti dell’arbitro, oltrechè pesantemente lesivo della dignità e della reputazione dello stesso, non soltanto quale tesserato  nell’esercizio delle sue funzioni, ma anche in qualità di comune cittadino, appare anche palesemente  contrario al principio cardine dell’ordinamento sportivo, ovvero quello della lealtà e rettitudine cui debbono sempre uniformarsi le condotte di ciascun affiliato e/o tesserato della  F.I.S.G..
    Non sussistono poi ragioni per riconoscere al giocatore in questione  circostanze di attenuazione dell’infliggenda sanzione disciplinare, essendo  pacifica l’intenzionalità del gesto, diretto inequivocabilmente a colpire l’arbitro, nella piena consapevolezza in capo al Villa di lederne in tal modo la dignità ed onorabilità.
    La sanzione che appare  adeguata in base all’applicanda normativa che - per inciso - punisce allo stesso modo anche il solo tentativo di colpire con  lo sputo un tesserato,  è quella della sospensione da ogni attività agonistico-sportiva per la durata di giorni 30 (trenta) a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione.


    Motivazione:
    Marco Villa

    Dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 58.24 il giocatore n. 98 Villa Marco della squadra A HC Milano Devils, dopo essere stato punito con una penalità minore per carica scorretta, veniva  accompagnato dal linesman in panca puniti. Dopo essersi seduto, il predetto giocatore sputava in direzione di uno degli arbitri, colpendolo sulle gambe. Lo stesso referee poteva constatare personalmente la presenza dello sputo ancora visibile sul pantalone del collega.
    Veniva così inflitta al giocatore Villa Marco una  penalità di partita per cattiva condotta ai sensi della regola 39.5 (VIII) del Regolamento Ufficiale di Gioco IIHF.
    Ciò premesso, l’inqualificabile comportamento assunto dal Villa Marco nei confronti dell’arbitro, oltrechè pesantemente lesivo della dignità e della reputazione dello stesso, non soltanto quale tesserato  nell’esercizio delle sue funzioni, ma anche in qualità di comune cittadino, appare anche palesemente  contrario al principio cardine dell’ordinamento sportivo, ovvero quello della lealtà e rettitudine cui debbono sempre uniformarsi le condotte di ciascun affiliato e/o tesserato della  F.I.S.G..
    Non sussistono poi ragioni per riconoscere al giocatore in questione  circostanze di attenuazione dell’infliggenda sanzione disciplinare, essendo  pacifica l’intenzionalità del gesto, diretto inequivocabilmente a colpire l’arbitro, nella piena consapevolezza in capo al Villa di lederne in tal modo la dignità ed onorabilità.
    La sanzione che appare  adeguata in base all’applicanda normativa che - per inciso - punisce allo stesso modo anche il solo tentativo di colpire con  lo sputo un tesserato,  è quella della sospensione da ogni attività agonistico-sportiva per la durata di giorni 30 (trenta) a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione.




    Spese di procedura addebitate:
    € 200.00 () alla squadra HC Milano Devils.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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