IHL Division I
Anno sportivo 2023-2024

6° Turno Andata - Ice Rink Piné - Palazzetto 30x60 - Baselga di Pinè (TN)

22888
28/10/2023
20:00
1 - 2
Ora d'inizio: 20:00
Ora di fine: 22:17
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Piné 01000 1
HC Chiavenna 00110 2
  • Arbitri



  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP 23035

    Data: 2023-10-30

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 29/10/2023 relativo all'incontro (22888) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I disputatosi a Ice Rink Piné - Palazzetto 30x60 - Baselga di Pinè (TN) il 28/10/2023 tra HC Piné (188) e HC Chiavenna (807).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 2 giornate inflitte al giocatore Daniele Colombini per Colombini

    Dal rapporto arbitrale emerge che al min. 3.15, il giocatore n. 88 - COLOMBINI DANIELE - della sq. "A" caricava in maniera scomposta un giocatore avversario facendolo sbattere violentemente contro la balaustra, causandogli una ferita alla bocca.
    Veniva così punito con 5' per carica alla balaustra + 20' P.P.C.C. in base alla regola 41.3 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Si fa presente che mentre il giocatore punito si allontanava dalla pista ghiacciata si rivolgeva all'arbitro con il termine "vergognati" ripetuto più volte. Il giocatore caricato, dopo le cure del medico, riprendeva regolarmente il gioco.
    Ciò premesso, la condotta fallosa appare grave, in quanto violenta e produttiva di conseguenze lesive a carico del giocatore colpito. La circostanza dell’avvenuta ripresa del gioco da parte di quest’ultimo, dopo le cure del caso, vale soltanto a contenere l’infliggenda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale di 2 (due) giornate di campionato previsto dall’applicanda normativa.
    Quanto all’atteggiamento di protesta nei confronti del direttore di gara, si ritiene equa la comminazione dell’ammonizione con diffida, ai sensi dell’art.9.1 del Codice delle penalità, di cui si terrà conto in caso di reiterazione dell’illecito comportamento (recidiva), ai fini dell’inflizione di una sanzione disciplinare più severa.


    per 0 giornate inflitte al giocatore Daniele Colombini per Colombini
    Motivazione:
    Daniele Colombini

    Dal rapporto arbitrale emerge che al min. 3.15, il giocatore n. 88 - COLOMBINI DANIELE - della sq. "A" caricava in maniera scomposta un giocatore avversario facendolo sbattere violentemente contro la balaustra, causandogli una ferita alla bocca.
    Veniva così punito con 5' per carica alla balaustra + 20' P.P.C.C. in base alla regola 41.3 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Si fa presente che mentre il giocatore punito si allontanava dalla pista ghiacciata si rivolgeva all'arbitro con il termine "vergognati" ripetuto più volte. Il giocatore caricato, dopo le cure del medico, riprendeva regolarmente il gioco.
    Ciò premesso, la condotta fallosa appare grave, in quanto violenta e produttiva di conseguenze lesive a carico del giocatore colpito. La circostanza dell’avvenuta ripresa del gioco da parte di quest’ultimo, dopo le cure del caso, vale soltanto a contenere l’infliggenda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale di 2 (due) giornate di campionato previsto dall’applicanda normativa.
    Quanto all’atteggiamento di protesta nei confronti del direttore di gara, si ritiene equa la comminazione dell’ammonizione con diffida, ai sensi dell’art.9.1 del Codice delle penalità, di cui si terrà conto in caso di reiterazione dell’illecito comportamento (recidiva), ai fini dell’inflizione di una sanzione disciplinare più severa.


    Daniele Colombini


    Spese di procedura addebitate:
    € 200.00 () alla squadra HC Piné.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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