Decisione n.GSP 23069
Data: 2023-12-30
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 24/12/2023 relativo all'incontro (22920) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I disputatosi a Aosta - Aosta (AO) il 23/12/2023 tra Ares Sport (612) e HC Valpellice Bulldogs Spirito Reale Div.1 (637).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 2 giornate inflitte al giocatore
Leonardo Sibille per Sibille
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 53.27, il predetto giocatore veniva punito con penalità maggiore (5’) più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola n. 41.3 del regolamento ufficiale di gioco in quanto, durante un'interruzione di gioco, caricava alla schiena un avversario, scaraventandolo contro la balaustra.
L’arbitro fa presente che il giocatore che ha subito la carica riprendeva regolarmente il gioco.
Ciò premesso, la carica segnalata appare violenta ed idonea a mettere in pericolo l’incolumità fisica dell’avversario, anche perché compiuta da tergo e quindi impedendo all’avversario di approntare una qualunque difesa.
Inoltre risulta aggravata dalla circostanza di essere stata realizzata a gioco interrotto.
Ne consegue la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato, pari peraltro al minimo edittale previsto dalla norma di riferimento.
Motivazione:
Leonardo Sibille Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 53.27, il predetto giocatore veniva punito con penalità maggiore (5’) più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola n. 41.3 del regolamento ufficiale di gioco in quanto, durante un'interruzione di gioco, caricava alla schiena un avversario, scaraventandolo contro la balaustra.
L’arbitro fa presente che il giocatore che ha subito la carica riprendeva regolarmente il gioco.
Ciò premesso, la carica segnalata appare violenta ed idonea a mettere in pericolo l’incolumità fisica dell’avversario, anche perché compiuta da tergo e quindi impedendo all’avversario di approntare una qualunque difesa.
Inoltre risulta aggravata dalla circostanza di essere stata realizzata a gioco interrotto.
Ne consegue la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato, pari peraltro al minimo edittale previsto dalla norma di riferimento.
Spese di procedura addebitate:
€ 200.00 () alla squadra HC Valpellice Bulldogs Spirito Reale Div.1.
Il Giudice Sportivo
Franco
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