Decisione n.GSP 23040
Data: 2023-11-12
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 05/11/2023 relativo all'incontro (23081) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Aosta - Aosta (AO) il 05/11/2023 tra HC Aosta Gladiators U19 (612) e HC Eppan Appiano U19 (150).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 1 giornate inflitte al giocatore
Thomas Luca Badoglio per Badoglio
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 59.23 venivano puniti con penalità maggiore (5’) più penalità di partita di cattiva condotta per rissa, ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di gioco, i giocatori n. 12 (Badoglio Thomas) e n. 33 (De Santi Alessandro) dell’ H.C. Aosta Gladiators e n. 39 (Pardatscher Mathias) dell’dell’H.C. Eppan Appiano, mentre il n. 20 (Zanvettor Christian) sempre dell’dell’H.C. Eppan Appiano veniva sanzionato con la medesima penalità (5’ più PPCC), ai sensi della regola 46.7 del Regolamento Ufficiale di Gioco, per essersi immischiato in una rissa già in atto.
Ciò premesso, in assenza di precedenti specifici contestabili, nonché di conseguenze lesive segnalate dal direttore di gara, si ritiene equo contenere la comminanda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale previsto dalle norme di riferimento, pari ad 1 (una) giornata di campionato.
per 1 giornate inflitte al giocatore
Alessandro Cesare De Santi per De Santi
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 59.23 venivano puniti con penalità maggiore (5’) più penalità di partita di cattiva condotta per rissa, ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di gioco, i giocatori n. 12 (Badoglio Thomas) e n. 33 (De Santi Alessandro) dell’ H.C. Aosta Gladiators e n. 39 (Pardatscher Mathias) dell’dell’H.C. Eppan Appiano, mentre il n. 20 (Zanvettor Christian) sempre dell’dell’H.C. Eppan Appiano veniva sanzionato con la medesima penalità (5’ più PPCC), ai sensi della regola 46.7 del Regolamento Ufficiale di Gioco, per essersi immischiato in una rissa già in atto.
Ciò premesso, in assenza di precedenti specifici contestabili, nonché di conseguenze lesive segnalate dal direttore di gara, si ritiene equo contenere la comminanda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale previsto dalle norme di riferimento, pari ad 1 (una) giornata di campionato.
per 1 giornate inflitte al giocatore
Matthias Pardatscher per Pardatscher
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 59.23 venivano puniti con penalità maggiore (5’) più penalità di partita di cattiva condotta per rissa, ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di gioco, i giocatori n. 12 (Badoglio Thomas) e n. 33 (De Santi Alessandro) dell’ H.C. Aosta Gladiators e n. 39 (Pardatscher Mathias) dell’dell’H.C. Eppan Appiano, mentre il n. 20 (Zanvettor Christian) sempre dell’dell’H.C. Eppan Appiano veniva sanzionato con la medesima penalità (5’ più PPCC), ai sensi della regola 46.7 del Regolamento Ufficiale di Gioco, per essersi immischiato in una rissa già in atto.
Ciò premesso, in assenza di precedenti specifici contestabili, nonché di conseguenze lesive segnalate dal direttore di gara, si ritiene equo contenere la comminanda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale previsto dalle norme di riferimento, pari ad 1 (una) giornata di campionato.
per 1 giornate inflitte al giocatore
Christian Zanvettor per Zanvettor
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 59.23 venivano puniti con penalità maggiore (5’) più penalità di partita di cattiva condotta per rissa, ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di gioco, i giocatori n. 12 (Badoglio Thomas) e n. 33 (De Santi Alessandro) dell’ H.C. Aosta Gladiators e n. 39 (Pardatscher Mathias) dell’dell’H.C. Eppan Appiano, mentre il n. 20 (Zanvettor Christian) sempre dell’dell’H.C. Eppan Appiano veniva sanzionato con la medesima penalità (5’ più PPCC), ai sensi della regola 46.7 del Regolamento Ufficiale di Gioco, per essersi immischiato in una rissa già in atto.
Ciò premesso, in assenza di precedenti specifici contestabili, nonché di conseguenze lesive segnalate dal direttore di gara, si ritiene equo contenere la comminanda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale previsto dalle norme di riferimento, pari ad 1 (una) giornata di campionato.
Motivazione:
Thomas Luca Badoglio Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 59.23 venivano puniti con penalità maggiore (5’) più penalità di partita di cattiva condotta per rissa, ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di gioco, i giocatori n. 12 (Badoglio Thomas) e n. 33 (De Santi Alessandro) dell’ H.C. Aosta Gladiators e n. 39 (Pardatscher Mathias) dell’dell’H.C. Eppan Appiano, mentre il n. 20 (Zanvettor Christian) sempre dell’dell’H.C. Eppan Appiano veniva sanzionato con la medesima penalità (5’ più PPCC), ai sensi della regola 46.7 del Regolamento Ufficiale di Gioco, per essersi immischiato in una rissa già in atto.
Ciò premesso, in assenza di precedenti specifici contestabili, nonché di conseguenze lesive segnalate dal direttore di gara, si ritiene equo contenere la comminanda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale previsto dalle norme di riferimento, pari ad 1 (una) giornata di campionato.
Alessandro Cesare De Santi Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 59.23 venivano puniti con penalità maggiore (5’) più penalità di partita di cattiva condotta per rissa, ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di gioco, i giocatori n. 12 (Badoglio Thomas) e n. 33 (De Santi Alessandro) dell’ H.C. Aosta Gladiators e n. 39 (Pardatscher Mathias) dell’dell’H.C. Eppan Appiano, mentre il n. 20 (Zanvettor Christian) sempre dell’dell’H.C. Eppan Appiano veniva sanzionato con la medesima penalità (5’ più PPCC), ai sensi della regola 46.7 del Regolamento Ufficiale di Gioco, per essersi immischiato in una rissa già in atto.
Ciò premesso, in assenza di precedenti specifici contestabili, nonché di conseguenze lesive segnalate dal direttore di gara, si ritiene equo contenere la comminanda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale previsto dalle norme di riferimento, pari ad 1 (una) giornata di campionato.
Matthias Pardatscher Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 59.23 venivano puniti con penalità maggiore (5’) più penalità di partita di cattiva condotta per rissa, ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di gioco, i giocatori n. 12 (Badoglio Thomas) e n. 33 (De Santi Alessandro) dell’ H.C. Aosta Gladiators e n. 39 (Pardatscher Mathias) dell’dell’H.C. Eppan Appiano, mentre il n. 20 (Zanvettor Christian) sempre dell’dell’H.C. Eppan Appiano veniva sanzionato con la medesima penalità (5’ più PPCC), ai sensi della regola 46.7 del Regolamento Ufficiale di Gioco, per essersi immischiato in una rissa già in atto.
Ciò premesso, in assenza di precedenti specifici contestabili, nonché di conseguenze lesive segnalate dal direttore di gara, si ritiene equo contenere la comminanda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale previsto dalle norme di riferimento, pari ad 1 (una) giornata di campionato.
Christian Zanvettor Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 59.23 venivano puniti con penalità maggiore (5’) più penalità di partita di cattiva condotta per rissa, ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di gioco, i giocatori n. 12 (Badoglio Thomas) e n. 33 (De Santi Alessandro) dell’ H.C. Aosta Gladiators e n. 39 (Pardatscher Mathias) dell’dell’H.C. Eppan Appiano, mentre il n. 20 (Zanvettor Christian) sempre dell’dell’H.C. Eppan Appiano veniva sanzionato con la medesima penalità (5’ più PPCC), ai sensi della regola 46.7 del Regolamento Ufficiale di Gioco, per essersi immischiato in una rissa già in atto.
Ciò premesso, in assenza di precedenti specifici contestabili, nonché di conseguenze lesive segnalate dal direttore di gara, si ritiene equo contenere la comminanda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale previsto dalle norme di riferimento, pari ad 1 (una) giornata di campionato.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra HC Aosta Gladiators U19.
€ 52.00 () alla squadra HC Eppan Appiano U19.
Il Giudice Sportivo
Franco
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