Under 19
Anno sportivo 2023-2024

17° Turno Andata - Maccani Ice Arena - Trento - Trento (TN)

23130
19/02/2024
18:45
4 - 5
Ora d'inizio: 18:50
Ora di fine: 21:15
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Trento Silvelox U19 04000 4
HC Aosta Gladiators U19 11210 5
  • Arbitri



  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP 23116

    Data: 2024-02-21

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 19/02/2024 relativo all'incontro (23130) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Trento - Trento (TN) il 19/02/2024 tra HC Trento Silvelox U19 (223) e HC Aosta Gladiators U19 (612).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 2 giornate inflitte al giocatore Nicholas Gianni per Gianni
    Dal rapporto arbitrale emerge che, al termine dell'incontro, durante il saluto di rito, il predetto giocatore aggrediva un avversario afferrandolo e strattonandolo per la griglia del casco, in quanto, a suo dire, non avrebbe voluto stringergli la mano.
    Si rendeva necessario l’intervento degli arbitri per staccare il giocatore dalla presa.
    Fatto uscire dal campo tramite la propria panca giocatori, anziché prendere la via dello spogliatoio, il predetto giocatore entrava nella panca dei giocatori avversari per aggredire il portiere che in quel momento, trovandosi ancora sul campo, di fronte alla propria panca, rimproverava al GIANNI di essere stato eccessivamente aggressivo. Si rendeva quindi necessario l'intervento dei responsabili delle due squadre per fermarlo.
    Per i motivi sopra descritti veniva inflitta una Penalità Partita Cattiva Condotta ai sensi della Regola 46.11 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, la condotta violenta attuata dal GIANNI durante il rituale del saluto di fine gara costituisce violazione del principio di lealtà sportiva, essendo il predetto tesserato venuto meno all’obbligo di abbandonare - terminata la contesa - qualunque rancore maturato nel corso della competizione. Se anche, dunque, l’avversario - come da lui riferito - avesse omesso di stringergli la mano, gesto anch’esso non conforme al principio citato, non può trovare giustificazione alcuna l’aggressione fisica perpetrata dal suddetto tesserato.
    Anche il successivo attacco nei confronti del portiere avversario, interrotto soltanto grazie all’intervento dei responsabili delle due squadre, appare assolutamente censurabile e pertanto, considerata la doppia violazione delle norme regolamentari addebitabile al GIANNI, pare equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate.

    Motivazione:
    Nicholas Gianni
    Dal rapporto arbitrale emerge che, al termine dell'incontro, durante il saluto di rito, il predetto giocatore aggrediva un avversario afferrandolo e strattonandolo per la griglia del casco, in quanto, a suo dire, non avrebbe voluto stringergli la mano.
    Si rendeva necessario l’intervento degli arbitri per staccare il giocatore dalla presa.
    Fatto uscire dal campo tramite la propria panca giocatori, anziché prendere la via dello spogliatoio, il predetto giocatore entrava nella panca dei giocatori avversari per aggredire il portiere che in quel momento, trovandosi ancora sul campo, di fronte alla propria panca, rimproverava al GIANNI di essere stato eccessivamente aggressivo. Si rendeva quindi necessario l'intervento dei responsabili delle due squadre per fermarlo.
    Per i motivi sopra descritti veniva inflitta una Penalità Partita Cattiva Condotta ai sensi della Regola 46.11 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, la condotta violenta attuata dal GIANNI durante il rituale del saluto di fine gara costituisce violazione del principio di lealtà sportiva, essendo il predetto tesserato venuto meno all’obbligo di abbandonare - terminata la contesa - qualunque rancore maturato nel corso della competizione. Se anche, dunque, l’avversario - come da lui riferito - avesse omesso di stringergli la mano, gesto anch’esso non conforme al principio citato, non può trovare giustificazione alcuna l’aggressione fisica perpetrata dal suddetto tesserato.
    Anche il successivo attacco nei confronti del portiere avversario, interrotto soltanto grazie all’intervento dei responsabili delle due squadre, appare assolutamente censurabile e pertanto, considerata la doppia violazione delle norme regolamentari addebitabile al GIANNI, pare equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate.



    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra HC Aosta Gladiators U19.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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