Under 19
Anno sportivo 2023-2024

5° Turno Ritorno - Intercable Arena Bruneck - Brunico - Brunico (BZ)

23178
21/01/2024
15:00
3 - 8
Ora d'inizio: 15:00
Ora di fine: 17:01
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Pustertal Junior U19 01200 3
HC Eppan Appiano U19 22400 8
  • Arbitri



  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP 23091

    Data: 2024-01-22

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 21/01/2024 relativo all'incontro (23178) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Intercable Arena Bruneck - Brunico - Brunico (BZ) il 21/01/2024 tra HC Pustertal Junior U19 (620) e HC Eppan Appiano U19 (150).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 2 giornate inflitte al giocatore Elias Fauster per Fauster
    Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 50.59, il predetto giocatore avviava un alterco con un avversario (GALIMBERTI Gabriel), colpendo quest’ultimo con diversi pugni ed insisteva nel proseguire la rissa nonostante gli fosse stato intimato più volte di fermarsi. La condotta aggressiva cessava soltanto grazie all’intervento dei linesman.
    Veniva così punito con una penalità maggiore (5’) più penalità di partita di attiva condotta in base alla regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    L’arbitro fa presente che nessuno dei due giocatori sanzionati ha riportato conseguenze lesive.
    Ciò premesso, la condotta violenta e reiterata posta in essere dal predetto giocatore, proseguita nonostante i ripetuti richiami verbali da parte del direttore di gara e terminata soltanto grazie all’intervento fisico da parte dei linesman, impone l’adozione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato.

    per 1 giornate inflitte al giocatore Gabriel Galimberti per Galimberti
    Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 50.59, il predetto giocatore, aggredito con diversi pugni da un avversario (FAUSTER Elias), reagiva nel tentativo di difendersi, sferrando, a propria volta, una sequenza di pugni all’avversario.
    Veniva così punito con una penalità maggiore (5’) più penalità di partita di cattiva condotta in base alla regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    L’arbitro fa presente che nessuno dei due giocatori sanzionati ha riportato conseguenze lesive.
    Ciò premesso, pur avendo subito un’ingiusta aggressione, il predetto giocatore non può andare esente da responsabilità disciplinare, avendo ecceduto nella condotta reattiva, attraverso un’azione violenta non giustificabile e ne consegue la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata di campionato.

     


    Motivazione:
    Elias Fauster
    Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 50.59, il predetto giocatore avviava un alterco con un avversario (GALIMBERTI Gabriel), colpendo quest’ultimo con diversi pugni ed insisteva nel proseguire la rissa nonostante gli fosse stato intimato più volte di fermarsi. La condotta aggressiva cessava soltanto grazie all’intervento dei linesman.
    Veniva così punito con una penalità maggiore (5’) più penalità di partita di attiva condotta in base alla regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    L’arbitro fa presente che nessuno dei due giocatori sanzionati ha riportato conseguenze lesive.
    Ciò premesso, la condotta violenta e reiterata posta in essere dal predetto giocatore, proseguita nonostante i ripetuti richiami verbali da parte del direttore di gara e terminata soltanto grazie all’intervento fisico da parte dei linesman, impone l’adozione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato.

    Gabriel Galimberti
    Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 50.59, il predetto giocatore, aggredito con diversi pugni da un avversario (FAUSTER Elias), reagiva nel tentativo di difendersi, sferrando, a propria volta, una sequenza di pugni all’avversario.
    Veniva così punito con una penalità maggiore (5’) più penalità di partita di cattiva condotta in base alla regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    L’arbitro fa presente che nessuno dei due giocatori sanzionati ha riportato conseguenze lesive.
    Ciò premesso, pur avendo subito un’ingiusta aggressione, il predetto giocatore non può andare esente da responsabilità disciplinare, avendo ecceduto nella condotta reattiva, attraverso un’azione violenta non giustificabile e ne consegue la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata di campionato.

     




    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra HC Pustertal Junior U19.
    € 52.00 () alla squadra HC Eppan Appiano U19.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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