Under 19
Anno sportivo 2023-2024

8° Turno Ritorno - Maccani Ice Arena - Trento - Trento (TN)

23200
04/02/2024
12:30
2 - 1
Ora d'inizio: 12:30
Ora di fine: 20:45
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Trento Silvelox U19 00200 2
HC Pustertal Junior U19 00100 1
  • Arbitri



  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP 23103

    Data: 2024-02-07

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 04/02/2024 relativo all'incontro (23200) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Trento - Trento (TN) il 04/02/2024 tra HC Trento Silvelox U19 (223) e HC Pustertal Junior U19 (620).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 1 giornate inflitte al giocatore Elias Hell per Hell
    Dal rapporto arbitrale e successivo supplemento di rapporto, emerge che al minuto 28.53, a seguito di un’interruzione del gioco, prendeva avvio un alterco, con spinte e strattoni reciproci, avviato del giocatore RUSTAGGIA Zeno del HC Trento, che vedeva coinvolti anche i giocatori BENASSI Mattia (HC Trento) e ASTNER Maximilian e HELL Elias appartenenti all’ HC Pustertal Junior.
    Il direttore di gara sanzionava con una penalità minore i primi tre tesserati indicati, mentre puniva con una penalità maggiore (5’) più penalità di partita di cattiva condotta per violazione della regola 46.1 e 46. 5 del regolamento ufficiale di gioco il solo HELL Elias, in quanto, trovandosi posizionato a cavalcioni sul corpo di un avversario, incapace quindi di difendersi, colpiva quest’ultimo con tre pugni inferti sul casco.
    L’arbitro fa altresì presente che nessuno dei giocatori coinvolti nella rissa riportava conseguenze lesive visibili, tant’è che tutti si dimostravano in grado di proseguire la gara, ad esclusione dell’HELL, ma soltanto a causa dell’espulsione subita.
    Da ultimo risultano segnalati dalla società di casa danni alla panca occupata durante l’incontro dalla squadra ospite.
    Ciò premesso, la più grave sanzione stabilità dall’arbitro a carico del predetto giocatore, rispetto a quella inflitta agli altri tre tesserti partecipanti alla rissa, si giustifica con il fatto che al primo è stata addebitata una condotta più cruenta e violenta, per di più posta in essere nei confronti di un avversario posto in condizione di minorata difesa.
    Ne consegue, in assenza di precedenti specifici contestabili e di conseguenze lesive, la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata di campionato.
    Per quanto riguarda il presunto danneggiamento della panca dei giocatori della squadra ospite, si invita la società reclamante ad eventualmente denunciare la ritenuta illecita condotta al Procuratore Federale, per l’avvio delle indagini di competenza.

    Motivazione:
    Elias Hell
    Dal rapporto arbitrale e successivo supplemento di rapporto, emerge che al minuto 28.53, a seguito di un’interruzione del gioco, prendeva avvio un alterco, con spinte e strattoni reciproci, avviato del giocatore RUSTAGGIA Zeno del HC Trento, che vedeva coinvolti anche i giocatori BENASSI Mattia (HC Trento) e ASTNER Maximilian e HELL Elias appartenenti all’ HC Pustertal Junior.
    Il direttore di gara sanzionava con una penalità minore i primi tre tesserati indicati, mentre puniva con una penalità maggiore (5’) più penalità di partita di cattiva condotta per violazione della regola 46.1 e 46. 5 del regolamento ufficiale di gioco il solo HELL Elias, in quanto, trovandosi posizionato a cavalcioni sul corpo di un avversario, incapace quindi di difendersi, colpiva quest’ultimo con tre pugni inferti sul casco.
    L’arbitro fa altresì presente che nessuno dei giocatori coinvolti nella rissa riportava conseguenze lesive visibili, tant’è che tutti si dimostravano in grado di proseguire la gara, ad esclusione dell’HELL, ma soltanto a causa dell’espulsione subita.
    Da ultimo risultano segnalati dalla società di casa danni alla panca occupata durante l’incontro dalla squadra ospite.
    Ciò premesso, la più grave sanzione stabilità dall’arbitro a carico del predetto giocatore, rispetto a quella inflitta agli altri tre tesserti partecipanti alla rissa, si giustifica con il fatto che al primo è stata addebitata una condotta più cruenta e violenta, per di più posta in essere nei confronti di un avversario posto in condizione di minorata difesa.
    Ne consegue, in assenza di precedenti specifici contestabili e di conseguenze lesive, la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata di campionato.
    Per quanto riguarda il presunto danneggiamento della panca dei giocatori della squadra ospite, si invita la società reclamante ad eventualmente denunciare la ritenuta illecita condotta al Procuratore Federale, per l’avvio delle indagini di competenza.



    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra HC Pustertal Junior U19.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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