Under 19
Anno sportivo 2023-2024

8° Turno Ritorno - Palaghiaccio di Aosta - Aosta (AO)

23201
04/02/2024
17:00
4 - 3
Ora d'inizio: 17:01
Ora di fine: 19:29
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Aosta Gladiators U19 02101 4
Juniorteams U19 21000 3
  • Arbitri



  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP 23102

    Data: 2024-02-07

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 05/02/2024 relativo all'incontro (23201) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Aosta - Aosta (AO) il 04/02/2024 tra HC Aosta Gladiators U19 (612) e Juniorteams U19 (033).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 1 giornate inflitte al giocatore Alessio Guerra per Guerra
    Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 24.26, veniva inflitta al predetto giocatore una penalità maggiore (5’) ed automatica penalità partita per cattiva condotta ai sensi della Regola 48.3/4 del Regolamento Ufficiale di Gioco in quanto caricava con la spalla all'altezza della testa un giocatore avversario (PERINO Dennis) che, dopo essere stato soccorso dal medico in pista ed accompagnato negli spogliatoi, era in grado di riprendere il gioco. Lo stesso tesserato al termine dell’incontro si recava in ospedale per sottoporsi ad ulteriori accertamenti.
    Ciò premesso, il fallo di carica all’altezza della testa è sempre potenzialmente idoneo a mettere in pericolo l’incolumità fisica altrui.
    Nel caso di specie, la carica è avvenuta utilizzando la spalla e non il bastone e le conseguenze lesive sono riamaste contenute, come dimostra la ripresa del gioco da parte dell’atleta colpito. Ne consegue che la comminanda sanzione disciplinare della squalifica possa essere contenuta in 1 (una) giornata di campionato.

    per 1 giornate inflitte al giocatore Patrick Cont per Cont
    Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 54.53, veniva inflitta al predetto giocatore una penalità di cattiva condotta 10' (PCC) poiché, dopo essere stato punito con una penalità minore per il fallo di gioco duro, iniziava ad insultare il capo arbitro ed il giudice di linea che lo stava accompagnando in panca, proferendo le seguenti testuali parole: " Sei imbarazzante, non capisci un cazzo" ripetendolo più volte. Quanto sopra ai sensi della Regola 22.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, l’atteggiamento di protesta, pur non trasceso in espressioni ingiuriose nei confronti dei direttori di gara, appare reiterato ed irriguardoso e per questo meritevole di squalifica quantificabile in 1 (una) giornata di campionato.

    Motivazione:
    Alessio Guerra
    Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 24.26, veniva inflitta al predetto giocatore una penalità maggiore (5’) ed automatica penalità partita per cattiva condotta ai sensi della Regola 48.3/4 del Regolamento Ufficiale di Gioco in quanto caricava con la spalla all'altezza della testa un giocatore avversario (PERINO Dennis) che, dopo essere stato soccorso dal medico in pista ed accompagnato negli spogliatoi, era in grado di riprendere il gioco. Lo stesso tesserato al termine dell’incontro si recava in ospedale per sottoporsi ad ulteriori accertamenti.
    Ciò premesso, il fallo di carica all’altezza della testa è sempre potenzialmente idoneo a mettere in pericolo l’incolumità fisica altrui.
    Nel caso di specie, la carica è avvenuta utilizzando la spalla e non il bastone e le conseguenze lesive sono riamaste contenute, come dimostra la ripresa del gioco da parte dell’atleta colpito. Ne consegue che la comminanda sanzione disciplinare della squalifica possa essere contenuta in 1 (una) giornata di campionato.

    Patrick Cont
    Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 54.53, veniva inflitta al predetto giocatore una penalità di cattiva condotta 10' (PCC) poiché, dopo essere stato punito con una penalità minore per il fallo di gioco duro, iniziava ad insultare il capo arbitro ed il giudice di linea che lo stava accompagnando in panca, proferendo le seguenti testuali parole: " Sei imbarazzante, non capisci un cazzo" ripetendolo più volte. Quanto sopra ai sensi della Regola 22.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, l’atteggiamento di protesta, pur non trasceso in espressioni ingiuriose nei confronti dei direttori di gara, appare reiterato ed irriguardoso e per questo meritevole di squalifica quantificabile in 1 (una) giornata di campionato.



    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra Juniorteams U19.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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