Under 19
Anno sportivo 2023-2024

13° Turno Ritorno - Palaghiaccio di Pergine - Pergine Valsugana (TN)

23238
03/03/2024
18:30
2 - 4
Ora d'inizio: 18:30
Ora di fine: 20:45
Team T1T2T3OTSO Finale
Hockey Pergine U19 20000 2
HC Trento Silvelox U19 20200 4
  • Arbitri



  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP 23133

    Data: 2024-03-04

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 03/03/2024 relativo all'incontro (23238) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Pergine - Pergine Valsugana (TN) il 03/03/2024 tra Hockey Pergine U19 (162) e HC Trento Silvelox U19 (223).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 1 giornate inflitte al giocatore Gianni Leo per Leo
    Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 29.00, veniva inflitta al predetto giocatore, portiere dalla squadra B, una penalità maggiore (5’) più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola numero 61, comma 3 del Regolamento Ufficiale di Gioco per il fallo di colpo con bastone.
    In particolare, durante un'azione di gioco nel terzo difensivo del Trento, un giocatore della squadra in difesa spingeva un attaccante avversario addosso al proprio portiereil quale, liberatosi dalla presenza dell'avversario steso sul ghiaccio di fronte a lui, impugnava il bastone e lo colpiva dall'alto verso il basso.
    Il giocatore colpito veniva aiutato ad uscire dal ghiaccio e continuava successivamente a giocare.
    L’arbitro sottolinea inoltre l’inutilità del gesto e la sua natura ritorsiva nei confronti dell’avversario che del tutto incolpevolmente gli era finito addosso.
    Ciò premesso, il fallo commesso dal portiere LEO Gianni pare essere stato determinato dall’errata convinzione di avere a propria volta subito un fallo da parte dell’avversario da lui poi colpito con il bastone.
    Tale circostanza, unitamente all’assenza di conseguenze lesive apparenti, vale a giustificare il contenimento dell’infliggenda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale previsto dalla normativa di riferimento, pari ad 1 (una) giornata di campionato.

    Motivazione:
    Gianni Leo
    Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 29.00, veniva inflitta al predetto giocatore, portiere dalla squadra B, una penalità maggiore (5’) più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola numero 61, comma 3 del Regolamento Ufficiale di Gioco per il fallo di colpo con bastone.
    In particolare, durante un'azione di gioco nel terzo difensivo del Trento, un giocatore della squadra in difesa spingeva un attaccante avversario addosso al proprio portiereil quale, liberatosi dalla presenza dell'avversario steso sul ghiaccio di fronte a lui, impugnava il bastone e lo colpiva dall'alto verso il basso.
    Il giocatore colpito veniva aiutato ad uscire dal ghiaccio e continuava successivamente a giocare.
    L’arbitro sottolinea inoltre l’inutilità del gesto e la sua natura ritorsiva nei confronti dell’avversario che del tutto incolpevolmente gli era finito addosso.
    Ciò premesso, il fallo commesso dal portiere LEO Gianni pare essere stato determinato dall’errata convinzione di avere a propria volta subito un fallo da parte dell’avversario da lui poi colpito con il bastone.
    Tale circostanza, unitamente all’assenza di conseguenze lesive apparenti, vale a giustificare il contenimento dell’infliggenda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale previsto dalla normativa di riferimento, pari ad 1 (una) giornata di campionato.



    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra HC Trento Silvelox U19.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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