Decisione n.GSP 23149
Data: 2024-03-18
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 18/03/2024 relativo all'incontro (23272) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Palaghiaccio di Aosta - Aosta (AO) il 17/03/2024 tra HC Aosta Gladiators U19 (612) e HC Trento Silvelox U19 (223).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 1 giornate inflitte al giocatore
Adrian Movchan per Movchan
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 39.10, ai giocatori MOVCHAN Adrian (#37 Aosta) e MANICA Yuri (#11 Trento) venivano inflitte, ad ognuno, una Penalità Maggiore più automatica Penalità Partita per Cattiva Condotta (5'+PPCC) ai sensi della regola 46 del Regolamento Ufficiale di Gioco in quanto si scambiavano reciprocamente pugni sul casco nonostante l'intervento degli arbitri che ordinavano di fermarsi.
Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive apparenti, nonché di precedenti specifici contestabili, si ritiene di contenere la comminanda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale previsto dalla normativa di riferimento, pari ad 1 (una) giornata di campionato.
per 2 giornate inflitte al giocatore
Yuri Manica per Manica
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 39.10, ai giocatori MOVCHAN Adrian (#37 Aosta) e MANICA Yuri (#11 Trento) venivano inflitte, ad ognuno, una Penalità Maggiore più automatica Penalità Partita per Cattiva Condotta (5'+PPCC) ai sensi della regola 46 del Regolamento Ufficiale di Gioco in quanto si scambiavano reciprocamente pugni sul casco nonostante l'intervento degli arbitri che ordinavano di fermarsi.
Ciò premesso, essendo contestabile a carico del predetto tesserato la recidiva specifica, in forza della decisione GSP 23053 dd.06.12.2024, con conseguente aumento dell’irroganda sanzione disciplinare, si fa luogo alla comminazione della squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato, da scontarsi eventualmente anche nel prossimo campionato, anche in caso di cambio di squadra e/o di categoria.
per 1 giornate inflitte al giocatore
Luca Giovinazzo per Giovinazzo
Dal rapporto arbitrale emerge che, a seguito delle penalità di partita per cattiva condotta inflitte al minuto 39.10 ai giocatori MOVCHAN Adrian (#37 Aosta) e MANICA Yuri (#11 Trento), veniva inflitta all'allenatore dell'HC Aosta Gladiators U19 GIOVINAZZO Luca una Penalità Minore di panca (2') per proteste per avere lo stesso pronunciato a voce alta, all’indirizzo del direttore di gara, la seguente frase: "vergognati, vergognati, non si può...". Lo stesso allenatore veniva poi ulteriormente sanzionato con una Penalità Partita per Cattiva Condotta (PPCC) ai sensi della regola 75.5 (III) del Regolamento Ufficiale di Gioco IIHF 2023-2024 in quanto continuava a protestare avverso la decisione arbitrale con le seguenti frasi: "vergognati, prima dei playoff mandi via un giocatore, vergognati, per due pugni mandi via un giocatore".
Ciò premesso, pur non contenendo le frasi pronunciate dal predetto tesserato parole offensive nei confronti dell’arbitro, resta il fatto che nella sua qualità di allenatore e quindi nell’esercizio di compiti di responsabilità in seno alla società di appartenenza, il GIOVINAZZO non avrebbe dovuto assumere toni comunque irriguardosi e per di più reiterando la protesta anche successivamente alla comminazione della penalità minore, sino a subire l’irrogazione della penalità di partita di cattiva condotta.
Ne consegue l’inflizione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata di campionato.
Motivazione:
Adrian Movchan Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 39.10, ai giocatori MOVCHAN Adrian (#37 Aosta) e MANICA Yuri (#11 Trento) venivano inflitte, ad ognuno, una Penalità Maggiore più automatica Penalità Partita per Cattiva Condotta (5'+PPCC) ai sensi della regola 46 del Regolamento Ufficiale di Gioco in quanto si scambiavano reciprocamente pugni sul casco nonostante l'intervento degli arbitri che ordinavano di fermarsi.
Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive apparenti, nonché di precedenti specifici contestabili, si ritiene di contenere la comminanda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale previsto dalla normativa di riferimento, pari ad 1 (una) giornata di campionato.
Yuri Manica Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 39.10, ai giocatori MOVCHAN Adrian (#37 Aosta) e MANICA Yuri (#11 Trento) venivano inflitte, ad ognuno, una Penalità Maggiore più automatica Penalità Partita per Cattiva Condotta (5'+PPCC) ai sensi della regola 46 del Regolamento Ufficiale di Gioco in quanto si scambiavano reciprocamente pugni sul casco nonostante l'intervento degli arbitri che ordinavano di fermarsi.
Ciò premesso, essendo contestabile a carico del predetto tesserato la recidiva specifica, in forza della decisione GSP 23053 dd.06.12.2024, con conseguente aumento dell’irroganda sanzione disciplinare, si fa luogo alla comminazione della squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato, da scontarsi eventualmente anche nel prossimo campionato, anche in caso di cambio di squadra e/o di categoria.
Luca Giovinazzo Dal rapporto arbitrale emerge che, a seguito delle penalità di partita per cattiva condotta inflitte al minuto 39.10 ai giocatori MOVCHAN Adrian (#37 Aosta) e MANICA Yuri (#11 Trento), veniva inflitta all'allenatore dell'HC Aosta Gladiators U19 GIOVINAZZO Luca una Penalità Minore di panca (2') per proteste per avere lo stesso pronunciato a voce alta, all’indirizzo del direttore di gara, la seguente frase: "vergognati, vergognati, non si può...". Lo stesso allenatore veniva poi ulteriormente sanzionato con una Penalità Partita per Cattiva Condotta (PPCC) ai sensi della regola 75.5 (III) del Regolamento Ufficiale di Gioco IIHF 2023-2024 in quanto continuava a protestare avverso la decisione arbitrale con le seguenti frasi: "vergognati, prima dei playoff mandi via un giocatore, vergognati, per due pugni mandi via un giocatore".
Ciò premesso, pur non contenendo le frasi pronunciate dal predetto tesserato parole offensive nei confronti dell’arbitro, resta il fatto che nella sua qualità di allenatore e quindi nell’esercizio di compiti di responsabilità in seno alla società di appartenenza, il GIOVINAZZO non avrebbe dovuto assumere toni comunque irriguardosi e per di più reiterando la protesta anche successivamente alla comminazione della penalità minore, sino a subire l’irrogazione della penalità di partita di cattiva condotta.
Ne consegue l’inflizione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata di campionato.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra HC Aosta Gladiators U19.
€ 52.00 () alla squadra HC Trento Silvelox U19.
Il Giudice Sportivo
Franco
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