Decisione n.GSP 23044
Data: 2023-11-17
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 15/11/2023 relativo all'incontro (24007) di Campionato Nazionale Femminile IHL Women disputatosi a Sparkasse Arena Bolzano - Bolzano (BZ) il 14/11/2023 tra Eagles Südtirol Alto Adige (185) e AHC Eurospar Lakers (624).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 1 giornate inflitte al giocatore
Elena Perathoner per Perathoner
Dal rapporto arbitrale e successivo supplemento di rapporto emerge che, al minuto 26:24, predetta giocatrice veniva punita con una penalità partita (20’) ai sensi della regola 39.1 del Regolamento ufficiale di gioco poiché, dopo un interruzione di gioco, protestava animatamente, a voce alta e con fare plateale, nei confronti dei giocatori della squadra avversaria. In particolare si potevano udire distintamente le seguenti testuali parole “Ma vai a fare in culo” ed altre ulteriori parole pronunciate in lingua tedesca in modo che lo scrivente non potesse capire ciò che stava dicendo, ma comunque con chiaro intento di protesta. Dopo essere stata informata della penalità a lei inflitta, la stessa usciva dal campo di gioco sbattendo violentemente la porta della balaustra dedicata all’entrata e all’uscita degli atleti/e.
Ciò premesso, la vibrata e reiterata protesta inscenata dalla predetta giocatrice, accompagnata anche dal pronunciamento di una frase certamente ben poco ortodossa, non può configurarsi come attacco verbale nei confronti del direttore di gara, posto che è proprio quest’ultimo a ritenerlo rivolto alle atlete della squadra avversaria.
Detto comportamento, quindi, pur certamente censurabile, va inteso come forma deprecabile di imprecazione e come tale dev’essere sanzionato con 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in campionato.
Le ulteriori frasi pronunciate in segno di protesta nei confronti dell’arbitro, in quanto non specificate, non possono essere valutate sotto il profilo disciplinare.
per 2 giornate inflitte al giocatore
Doris Prossliner per Prossliner
Dal rapporto arbitrale emerge che - al termine dell’incontro - detta tesserata, presente nella panca delle giocatrici della propria squadra, in qualità di accompagnatrice, protestava animatamente sia trovandosi sulla pista ghiacciata che al di fuori del campo di gara, lungo il tunnel che conduce verso gli spogliatoi, pronunciando, all’indirizzo del direttore di gara, le seguenti testuali parole: “Non capisci niente, fai pure la vittima, coglione” ed ulteriori frasi non comprese perché espresse in lingua tedesca.
Ciò premesso, nel caso di specie la vibrata protesta inscenata dalla predetta tesserata è chiaramente sfociata in inequivocabili espressioni offensive all’indirizzo dell’arbitro, definito “coglione”.
Ne consegue quindi la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato.
Motivazione:
Elena Perathoner Dal rapporto arbitrale e successivo supplemento di rapporto emerge che, al minuto 26:24, predetta giocatrice veniva punita con una penalità partita (20’) ai sensi della regola 39.1 del Regolamento ufficiale di gioco poiché, dopo un interruzione di gioco, protestava animatamente, a voce alta e con fare plateale, nei confronti dei giocatori della squadra avversaria. In particolare si potevano udire distintamente le seguenti testuali parole “Ma vai a fare in culo” ed altre ulteriori parole pronunciate in lingua tedesca in modo che lo scrivente non potesse capire ciò che stava dicendo, ma comunque con chiaro intento di protesta. Dopo essere stata informata della penalità a lei inflitta, la stessa usciva dal campo di gioco sbattendo violentemente la porta della balaustra dedicata all’entrata e all’uscita degli atleti/e.
Ciò premesso, la vibrata e reiterata protesta inscenata dalla predetta giocatrice, accompagnata anche dal pronunciamento di una frase certamente ben poco ortodossa, non può configurarsi come attacco verbale nei confronti del direttore di gara, posto che è proprio quest’ultimo a ritenerlo rivolto alle atlete della squadra avversaria.
Detto comportamento, quindi, pur certamente censurabile, va inteso come forma deprecabile di imprecazione e come tale dev’essere sanzionato con 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in campionato.
Le ulteriori frasi pronunciate in segno di protesta nei confronti dell’arbitro, in quanto non specificate, non possono essere valutate sotto il profilo disciplinare.
Doris Prossliner Dal rapporto arbitrale emerge che - al termine dell’incontro - detta tesserata, presente nella panca delle giocatrici della propria squadra, in qualità di accompagnatrice, protestava animatamente sia trovandosi sulla pista ghiacciata che al di fuori del campo di gara, lungo il tunnel che conduce verso gli spogliatoi, pronunciando, all’indirizzo del direttore di gara, le seguenti testuali parole: “Non capisci niente, fai pure la vittima, coglione” ed ulteriori frasi non comprese perché espresse in lingua tedesca.
Ciò premesso, nel caso di specie la vibrata protesta inscenata dalla predetta tesserata è chiaramente sfociata in inequivocabili espressioni offensive all’indirizzo dell’arbitro, definito “coglione”.
Ne consegue quindi la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato.
Spese di procedura addebitate:
€ 150.00 () alla squadra AHC Eurospar Lakers.
Il Giudice Sportivo
Franco
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