IHL Women
Anno sportivo 2023-2024

3° Turno Ritorno - Sparkasse Arena Bolzano - Bolzano (BZ)

24007
14/11/2023
20:45
5 - 0
Ora d'inizio: 20:50
Ora di fine: 22:48
Team T1T2T3OTSO Finale
Eagles Südtirol Alto Adige 21200 5
AHC Eurospar Lakers 00000 0
  • Arbitri


  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP 23044

    Data: 2023-11-17

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 15/11/2023 relativo all'incontro (24007) di Campionato Nazionale Femminile IHL Women disputatosi a Sparkasse Arena Bolzano - Bolzano (BZ) il 14/11/2023 tra Eagles Südtirol Alto Adige (185) e AHC Eurospar Lakers (624).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 1 giornate inflitte al giocatore Elena Perathoner per Perathoner
    Dal rapporto arbitrale e successivo supplemento di rapporto emerge che, al minuto 26:24, predetta giocatrice veniva punita con una penalità partita (20’) ai sensi della regola 39.1 del Regolamento ufficiale di gioco poiché, dopo un interruzione di gioco, protestava animatamente, a voce alta e con fare platealenei confronti dei giocatori della squadra avversaria. In particolare si potevano udire distintamente le seguenti testuali parole “Ma vai a fare in culo ed altre ulteriori parole pronunciate in lingua tedesca in modo che lo scrivente non potesse capire ciò che stava dicendo, ma comunque con chiaro intento di protesta. Dopo essere stata informata della penalità a lei inflitta, la stessa usciva dal campo di gioco sbattendo violentemente la porta della balaustra dedicata all’entrata e all’uscita degli atleti/e.
    Ciò premesso, la vibrata e reiterata protesta inscenata dalla predetta giocatrice, accompagnata anche dal pronunciamento di una frase certamente ben poco ortodossa, non può configurarsi come attacco verbale nei confronti del direttore di gara, posto che è proprio quest’ultimo a ritenerlo rivolto alle atlete della squadra avversaria.
    Detto comportamento, quindi, pur certamente censurabile, va inteso come forma deprecabile di imprecazione e come tale dev’essere sanzionato con 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in campionato.
    Le ulteriori frasi pronunciate in segno di protesta nei confronti dell’arbitro, in quanto non specificate, non possono essere valutate sotto il profilo disciplinare.

    per 2 giornate inflitte al giocatore Doris Prossliner per Prossliner

    Dal rapporto arbitrale emerge che - al termine dell’incontro - detta tesserata, presente nella panca delle giocatrici della propria squadra, in qualità di accompagnatrice, protestava animatamente sia trovandosi sulla pista ghiacciata che al di fuori del campo di gara, lungo il tunnel che conduce verso gli spogliatoi, pronunciando, all’indirizzo del direttore di gara, le seguenti testuali parole: “Non capisci niente, fai pure la vittima, coglione” ed ulteriori frasi non comprese perché espresse in lingua tedesca.
    Ciò premesso, nel caso di specie la vibrata protesta inscenata dalla predetta tesserata è chiaramente sfociata in inequivocabili espressioni offensive all’indirizzo dell’arbitro, definito “coglione”.
    Ne consegue quindi la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato.


    Motivazione:
    Elena Perathoner
    Dal rapporto arbitrale e successivo supplemento di rapporto emerge che, al minuto 26:24, predetta giocatrice veniva punita con una penalità partita (20’) ai sensi della regola 39.1 del Regolamento ufficiale di gioco poiché, dopo un interruzione di gioco, protestava animatamente, a voce alta e con fare platealenei confronti dei giocatori della squadra avversaria. In particolare si potevano udire distintamente le seguenti testuali parole “Ma vai a fare in culo ed altre ulteriori parole pronunciate in lingua tedesca in modo che lo scrivente non potesse capire ciò che stava dicendo, ma comunque con chiaro intento di protesta. Dopo essere stata informata della penalità a lei inflitta, la stessa usciva dal campo di gioco sbattendo violentemente la porta della balaustra dedicata all’entrata e all’uscita degli atleti/e.
    Ciò premesso, la vibrata e reiterata protesta inscenata dalla predetta giocatrice, accompagnata anche dal pronunciamento di una frase certamente ben poco ortodossa, non può configurarsi come attacco verbale nei confronti del direttore di gara, posto che è proprio quest’ultimo a ritenerlo rivolto alle atlete della squadra avversaria.
    Detto comportamento, quindi, pur certamente censurabile, va inteso come forma deprecabile di imprecazione e come tale dev’essere sanzionato con 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in campionato.
    Le ulteriori frasi pronunciate in segno di protesta nei confronti dell’arbitro, in quanto non specificate, non possono essere valutate sotto il profilo disciplinare.

    Doris Prossliner

    Dal rapporto arbitrale emerge che - al termine dell’incontro - detta tesserata, presente nella panca delle giocatrici della propria squadra, in qualità di accompagnatrice, protestava animatamente sia trovandosi sulla pista ghiacciata che al di fuori del campo di gara, lungo il tunnel che conduce verso gli spogliatoi, pronunciando, all’indirizzo del direttore di gara, le seguenti testuali parole: “Non capisci niente, fai pure la vittima, coglione” ed ulteriori frasi non comprese perché espresse in lingua tedesca.
    Ciò premesso, nel caso di specie la vibrata protesta inscenata dalla predetta tesserata è chiaramente sfociata in inequivocabili espressioni offensive all’indirizzo dell’arbitro, definito “coglione”.
    Ne consegue quindi la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato.




    Spese di procedura addebitate:
    € 150.00 () alla squadra AHC Eurospar Lakers.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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