Under 16
Anno sportivo 2023-2024

5° Turno Andata - Palaghiaccio Padova - Padova (PD)

24354
23/12/2023
18:00
2 - 3
Ora d'inizio: 18:00
Ora di fine: 20:34
Team T1T2T3OTSO Finale
Plebiscito Padova Waves U16 02000 2
Hockey Como U16 01101 3
  • Arbitri


  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP 23066

    Data: 2023-12-27

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 24/12/2023 relativo all'incontro (24354) di Campionato Nazionale Maschile Under 16 disputatosi a Palaghiaccio Padova - Padova (PD) il 23/12/2023 tra Plebiscito Padova Waves U16 (678) e Hockey Como U16 (285).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 1 giornate inflitte al giocatore Alessandro Micheletti per Micheletti
    Dal rapporto arbitrale emerge che, terminato l’incontro, il predetto giocatore colpiva violentemente con un pugno al volto il giocatore n. 11 del Plebiscito Padova, Piga Gabriele, che si trovava lungo la balaustra in prossimità della panchina del Como, intento a lamentarsi dell’atteggiamento dei giocatori del Como, che riteneva provocatorio.
    Mentre il direttore di gara lo tratteneva, intimandogli di interrompere l’aggressione, quest’ultimo continuava a cercare di colpire l’avversario, finché la condotta violenta terminava grazie all’intervento dei giocatori della squadra ospite.
    In base alla regola 46.1 del regolamento ufficiale IIHF, il predetto giocatore veniva punito con una penalità maggiore (5’) per rissa più automatica penalità di partita di cattiva condotta.
    Si segnala altresì che il giocatore aggredito non ha subito danni visibili.
    Si segnala infine che il cronometrista errava nel a segnalare il minutaggio e la tipologia del fallo, indicato sul foglio partita come “condotta antisportiva” al minuto 85.00 anziché come “rissa” al minuto 65.00.
    Ciò premesso, la condotta violenta contestata al giocatore Micheletti dev’essere sanzionata con la squalifica che, in assenza di conseguenze lesive a carico dell’avversario aggredito, nonché di precedenti disciplinari specifici, può essere contenuta in 1 (una) giornata di campionato.

    Motivazione:
    Alessandro Micheletti
    Dal rapporto arbitrale emerge che, terminato l’incontro, il predetto giocatore colpiva violentemente con un pugno al volto il giocatore n. 11 del Plebiscito Padova, Piga Gabriele, che si trovava lungo la balaustra in prossimità della panchina del Como, intento a lamentarsi dell’atteggiamento dei giocatori del Como, che riteneva provocatorio.
    Mentre il direttore di gara lo tratteneva, intimandogli di interrompere l’aggressione, quest’ultimo continuava a cercare di colpire l’avversario, finché la condotta violenta terminava grazie all’intervento dei giocatori della squadra ospite.
    In base alla regola 46.1 del regolamento ufficiale IIHF, il predetto giocatore veniva punito con una penalità maggiore (5’) per rissa più automatica penalità di partita di cattiva condotta.
    Si segnala altresì che il giocatore aggredito non ha subito danni visibili.
    Si segnala infine che il cronometrista errava nel a segnalare il minutaggio e la tipologia del fallo, indicato sul foglio partita come “condotta antisportiva” al minuto 85.00 anziché come “rissa” al minuto 65.00.
    Ciò premesso, la condotta violenta contestata al giocatore Micheletti dev’essere sanzionata con la squalifica che, in assenza di conseguenze lesive a carico dell’avversario aggredito, nonché di precedenti disciplinari specifici, può essere contenuta in 1 (una) giornata di campionato.



    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra Hockey Como U16.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
    [STAMPA PROVVEDIMENTO IN FORMATO PDF]

    Decisione n.GSP 23067

    Data: 2023-12-27

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 24/12/2023 e supplemento di rapporto del 27/12/2023 relativo all'incontro (24354) di Campionato Nazionale Maschile Under 16 disputatosi a Palaghiaccio Padova - Padova (PD) il 23/12/2023 tra Plebiscito Padova Waves U16 (678) e Hockey Como U16 (285).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 1 giornate inflitte al giocatore Federico Giacò per Giacò

    La presente decisione va ad annullare la decisione nr. GSP 23066 e sostuisce la stessa poichè, a seguito di integrazione di rapporto dell'arbitro, successivo alla pubblicazione della decisione GSP 23066, è stato riscontrato che nel rapporto era stato indicato erroneamente il giocatore responsabile in MICHELETTI Alessandro (604761 - tesserato della società Valpellice - 637) anzichè il giocatore GIACO' Federico (602205 - tesserato della società Como - 285).
    Rimane confermata la motivazione, come di seguito espressa:
    Dal rapporto arbitrale e successivo supplemento di rapporto emerge che, terminato l’incontro, il giocatore GIACO' Federico colpiva violentemente con un pugno al volto il giocatore n. 11 del Plebiscito Padova, Piga Gabriele, che si trovava lungo la balaustra in prossimità della panchina del Como, intento a lamentarsi dell’atteggiamento dei giocatori del Como, che riteneva provocatorio.
    Mentre il direttore di gara lo tratteneva, intimandogli di interrompere l’aggressione, quest’ultimo continuava a cercare di colpire l’avversario, finché la condotta violenta terminava grazie all’intervento dei giocatori della squadra ospite.
    In base alla regola 46.1 del regolamento ufficiale IIHF, il predetto giocatore veniva punito con una penalità maggiore (5’) per rissa più automatica penalità di partita di cattiva condotta.
    Si segnala altresì che il giocatore aggredito non ha subito danni visibili.
    Si segnala infine che il cronometrista errava nel a segnalare il minutaggio e la tipologia del fallo, indicato sul foglio partita come “condotta antisportiva” al minuto 85.00 anziché come “rissa” al minuto 65.00.
    Ciò premesso, la condotta violenta contestata dev’essere sanzionata con la squalifica che, in assenza di conseguenze lesive a carico dell’avversario aggredito, nonché di precedenti disciplinari specifici, può essere contenuta in 1 (una) giornata di campionato.

    Motivazione:
    Alessandro Micheletti
    Dal rapporto arbitrale emerge che, terminato l’incontro, il predetto giocatore colpiva violentemente con un pugno al volto il giocatore n. 11 del Plebiscito Padova, Piga Gabriele, che si trovava lungo la balaustra in prossimità della panchina del Como, intento a lamentarsi dell’atteggiamento dei giocatori del Como, che riteneva provocatorio.
    Mentre il direttore di gara lo tratteneva, intimandogli di interrompere l’aggressione, quest’ultimo continuava a cercare di colpire l’avversario, finché la condotta violenta terminava grazie all’intervento dei giocatori della squadra ospite.
    In base alla regola 46.1 del regolamento ufficiale IIHF, il predetto giocatore veniva punito con una penalità maggiore (5’) per rissa più automatica penalità di partita di cattiva condotta.
    Si segnala altresì che il giocatore aggredito non ha subito danni visibili.
    Si segnala infine che il cronometrista errava nel a segnalare il minutaggio e la tipologia del fallo, indicato sul foglio partita come “condotta antisportiva” al minuto 85.00 anziché come “rissa” al minuto 65.00.
    Ciò premesso, la condotta violenta contestata al giocatore Micheletti dev’essere sanzionata con la squalifica che, in assenza di conseguenze lesive a carico dell’avversario aggredito, nonché di precedenti disciplinari specifici, può essere contenuta in 1 (una) giornata di campionato.

    Federico Giacò

    La presente decisione va ad annullare la decisione nr. GSP 23066 e sostuisce la stessa poichè, a seguito di integrazione di rapporto dell'arbitro, successivo alla pubblicazione della decisione GSP 23066, è stato riscontrato che nel rapporto era stato indicato erroneamente il giocatore responsabile in MICHELETTI Alessandro (604761 - tesserato della società Valpellice - 637) anzichè il giocatore GIACO' Federico (602205 - tesserato della società Como - 285).
    Rimane confermata la motivazione, come di seguito espressa:
    Dal rapporto arbitrale e successivo supplemento di rapporto emerge che, terminato l’incontro, il giocatore GIACO' Federico colpiva violentemente con un pugno al volto il giocatore n. 11 del Plebiscito Padova, Piga Gabriele, che si trovava lungo la balaustra in prossimità della panchina del Como, intento a lamentarsi dell’atteggiamento dei giocatori del Como, che riteneva provocatorio.
    Mentre il direttore di gara lo tratteneva, intimandogli di interrompere l’aggressione, quest’ultimo continuava a cercare di colpire l’avversario, finché la condotta violenta terminava grazie all’intervento dei giocatori della squadra ospite.
    In base alla regola 46.1 del regolamento ufficiale IIHF, il predetto giocatore veniva punito con una penalità maggiore (5’) per rissa più automatica penalità di partita di cattiva condotta.
    Si segnala altresì che il giocatore aggredito non ha subito danni visibili.
    Si segnala infine che il cronometrista errava nel a segnalare il minutaggio e la tipologia del fallo, indicato sul foglio partita come “condotta antisportiva” al minuto 85.00 anziché come “rissa” al minuto 65.00.
    Ciò premesso, la condotta violenta contestata dev’essere sanzionata con la squalifica che, in assenza di conseguenze lesive a carico dell’avversario aggredito, nonché di precedenti disciplinari specifici, può essere contenuta in 1 (una) giornata di campionato.



    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra Hockey Como U16.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
    [STAMPA PROVVEDIMENTO IN FORMATO PDF]