Under 14
Anno sportivo 2023-2024

10° Turno - Stadio del Ghiaccio di Cavalese - Cavalese (TN)

24551
28/02/2024
18:30
14 - 7
Ora d'inizio: 18:30
Ora di fine: 20:38
Team T1T2T3OTSO Finale
Valdifiemme JTH U14 64400 14
SV Kaltern Caldaro U14 41200 7
  • Arbitri


  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP 23129

    Data: 2024-03-01

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 29/02/2024 e supplemento di rapporto del 01/03/2024 relativi all'incontro (24551) di Campionato Nazionale Maschile Under 14 disputatosi a Cavalese - Cavalese (TN) il 28/02/2024 tra Valdifiemme JTH U14 (418) e SV Kaltern Caldaro U14 (042).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 2 giornate inflitte al giocatore Lukas Lobis per Lobis
    Dal rapporto arbitrale e successivo supplemento emerge che, al minuto 55.36 il predetto giocatore caricava da tergo un’avversaria (#74 MOSER Sofia).
    In particolare si segnala che, dopo aver recuperato il disco in zona difensiva, la MOSER in un primo momento procedeva - seguita dal LOBIS - verso la zona neutra del campo tenendosi in prossimità della balaustra, ma dopo qualche istante si girava cambiando direzione per mantenersi in zona difensiva. A questo punto veniva caricata da tergo dall'avversario e andava conseguentemente a sbattere contro la balaustra.
    Il LOBIS veniva così punito con una penalità maggiore e automatica penalità partita cattiva condotta per carica da tergo ai sensi della regola 43 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    La giocatrice MOSER veniva accompagnata dal personale paramedico in ospedale per accertamenti e lo stesso arbitro riferisce di avere visto la predetta uscire dallo stadio in barella con un collare ortopedico.
    Il direttore di gara precisava altresì che la carica era stata sì intenzionale, ma effettuata con l’intento da parte del LOBIS di impossessarsi del disco e senza alcuna volontà di arrecare ferimento all’avversaria.
    Ciò premesso, la condotta fallosa segnalata, ancorché intenzionale, non può però essere sanzionata nei termini previsti dalla norma di riferimento che indica, quale pena minima, la squalifica per la durata di 4 giornate, non essendo le conseguenze lesive purtroppo patite dalla giocatrice avversaria, addebitabili ad una volontà lesiva da parte del tesserato punito.
    Nel riconoscere, quindi, quali circostanze attenuanti ai fini di una riduzione della pena base, la mancanza di una volontà lesiva, nonché l’assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, ne consegue la comminazione di 2 (due) giornate di squalifica.

    Motivazione:
    Lukas Lobis
    Dal rapporto arbitrale e successivo supplemento emerge che, al minuto 55.36 il predetto giocatore caricava da tergo un’avversaria (#74 MOSER Sofia).
    In particolare si segnala che, dopo aver recuperato il disco in zona difensiva, la MOSER in un primo momento procedeva - seguita dal LOBIS - verso la zona neutra del campo tenendosi in prossimità della balaustra, ma dopo qualche istante si girava cambiando direzione per mantenersi in zona difensiva. A questo punto veniva caricata da tergo dall'avversario e andava conseguentemente a sbattere contro la balaustra.
    Il LOBIS veniva così punito con una penalità maggiore e automatica penalità partita cattiva condotta per carica da tergo ai sensi della regola 43 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    La giocatrice MOSER veniva accompagnata dal personale paramedico in ospedale per accertamenti e lo stesso arbitro riferisce di avere visto la predetta uscire dallo stadio in barella con un collare ortopedico.
    Il direttore di gara precisava altresì che la carica era stata sì intenzionale, ma effettuata con l’intento da parte del LOBIS di impossessarsi del disco e senza alcuna volontà di arrecare ferimento all’avversaria.
    Ciò premesso, la condotta fallosa segnalata, ancorché intenzionale, non può però essere sanzionata nei termini previsti dalla norma di riferimento che indica, quale pena minima, la squalifica per la durata di 4 giornate, non essendo le conseguenze lesive purtroppo patite dalla giocatrice avversaria, addebitabili ad una volontà lesiva da parte del tesserato punito.
    Nel riconoscere, quindi, quali circostanze attenuanti ai fini di una riduzione della pena base, la mancanza di una volontà lesiva, nonché l’assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, ne consegue la comminazione di 2 (due) giornate di squalifica.



    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra SV Kaltern Caldaro U14.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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