Under 14
Anno sportivo 2023-2024

9° Turno - Hodegart - Asiago - Asiago (VI)

24649
25/02/2024
12:20
6 - 5
Ora d'inizio: 12:20
Ora di fine: 14:25
Team T1T2T3OTSO Finale
Asiago Junior 1935 U14 13110 6
AHC Toblach Dobbiaco Icebears U14 32000 5
  • Arbitri


  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP 23124

    Data: 2024-02-27

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 25/02/2024 relativo all'incontro (24649) di Campionato Nazionale Maschile Under 14 disputatosi a Hodegart - Asiago - Asiago (VI) il 25/02/2024 tra Asiago Junior 1935 U14 (684) e AHC Toblach Dobbiaco Icebears U14 (106).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 3 giornate inflitte al giocatore Mattia Strazzabosco per Strazzabosco
    Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 39.31, a seguito di un contatto in balaustra giudicato corretto tra il giocatore dell’Asiago STRAZZABOSCO Mattia ed un avversario, entrambi cadevano sulla pista ghiacciata. Dopo essersi rialzati, mentre l’avversario si stava allontanando per continuare a giocare, il giocatore dell'Asiago colpiva volontariamente e con forza il casco dell'avversario con il proprio bastone.
    Veniva così punito per violazione della regola 61 (colpo di bastone) del Regolamento Ufficiale di Gioco con penalità maggiore (5’) più penalità partita per cattiva condotta ai sensi della regola 61.3.
    L’arbitro fa presente che Il giocatore del Dobbiaco non ha riportato lesioni o traumi e ha continuato a giocare per il resto della partita.
    Ciò premesso, il comportamento violento addebitato al giocatore STRAZZABOSCO appare grave, come sempre accade quando il bastone viene utilizzato non come strumento di gioco, ma come arma potenzialmente idonea a mettere anche seriamente in pericolo l’incolumità fisica di un avversario. Nel caso di specie, il colpo inferto intenzionalmente e con forza all’altezza del capo, ancorché protetto dal casco, rappresenta un gesto sconsiderato e, come detto, di rilevante gravità.
    Ne consegue, sotto il profilo disciplinare, la comminazione della sanzione della squalifica che, soltanto in ragione dell’assenza di conseguenze lesive a carico dell’atleta colpito, può essere contenuta in 3 (tre) giornate di campionato.

    Motivazione:
    Mattia Strazzabosco
    Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 39.31, a seguito di un contatto in balaustra giudicato corretto tra il giocatore dell’Asiago STRAZZABOSCO Mattia ed un avversario, entrambi cadevano sulla pista ghiacciata. Dopo essersi rialzati, mentre l’avversario si stava allontanando per continuare a giocare, il giocatore dell'Asiago colpiva volontariamente e con forza il casco dell'avversario con il proprio bastone.
    Veniva così punito per violazione della regola 61 (colpo di bastone) del Regolamento Ufficiale di Gioco con penalità maggiore (5’) più penalità partita per cattiva condotta ai sensi della regola 61.3.
    L’arbitro fa presente che Il giocatore del Dobbiaco non ha riportato lesioni o traumi e ha continuato a giocare per il resto della partita.
    Ciò premesso, il comportamento violento addebitato al giocatore STRAZZABOSCO appare grave, come sempre accade quando il bastone viene utilizzato non come strumento di gioco, ma come arma potenzialmente idonea a mettere anche seriamente in pericolo l’incolumità fisica di un avversario. Nel caso di specie, il colpo inferto intenzionalmente e con forza all’altezza del capo, ancorché protetto dal casco, rappresenta un gesto sconsiderato e, come detto, di rilevante gravità.
    Ne consegue, sotto il profilo disciplinare, la comminazione della sanzione della squalifica che, soltanto in ragione dell’assenza di conseguenze lesive a carico dell’atleta colpito, può essere contenuta in 3 (tre) giornate di campionato.



    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra Asiago Junior 1935 U14.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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