IHL
Anno sportivo 2023-2024

2° Turno Andata - Eistadion Sportzone Gries - Dobbiaco (BZ)

24741
06/01/2024
20:00
2 - 3
Ora d'inizio: 20:00
Ora di fine: 22:10
Team T1T2T3OTSO Finale
AHC Toblach Dobbiaco Icebears 01100 2
Valdifiemme HC 11100 3
  • Arbitri




  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP 23083

    Data: 2024-01-10

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 07/01/2024 relativo all'incontro (24741) di Campionato Nazionale Maschile IHL disputatosi a Eistadion Sportzone Gries - Dobbiaco (BZ) il 06/01/2024 tra AHC Toblach Dobbiaco Icebears (106) e Valdifiemme HC (418).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 2 giornate inflitte al giocatore Marcel Lanzinger per Lanzinger
    Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 01.50 al predetto giocatore veniva inflitta una Penalità Maggiore (5’) più automatica Penalità di Partita Cattiva Condotta ai sensi della regola nr. 48.3, in quanto lo stesso caricava un avversario (nr. 95 della squadra “B" PISETTA Tobia) all’altezza della testa. Si precisa che tale azione avveniva nell’ angolo di gioco dal lato di difesa della squadra “A”. Tale azione provocava al giocatore colpito una lieve uscita di sangue dal naso. Per tale ragione lo stesso veniva accompagnato nello spogliatoio dal medico e dai compagni di squadra.
    L’arbitro fa altresì presente che il giocatore colpito - a causa dell’azione fallosa subita - non ha più ripreso il gioco.
    Posto che il fallo di carica alla testa è da considerarsi sempre grave, in quanto potenzialmente idoneo a mettere seriamente in pericolo l’incolumità dell’avversario, nel caso di specie la condotta fallosa descritta è risultata idonea a provocare conseguenze lesive e ad impedirne al giocatore colpito di riprendere il gioco, nonostante le cure del caso.
    Ne consegue, sul piano disciplinare, la comminazione della sanzione della squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato.

    Motivazione:
    Marcel Lanzinger
    Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 01.50 al predetto giocatore veniva inflitta una Penalità Maggiore (5’) più automatica Penalità di Partita Cattiva Condotta ai sensi della regola nr. 48.3, in quanto lo stesso caricava un avversario (nr. 95 della squadra “B" PISETTA Tobia) all’altezza della testa. Si precisa che tale azione avveniva nell’ angolo di gioco dal lato di difesa della squadra “A”. Tale azione provocava al giocatore colpito una lieve uscita di sangue dal naso. Per tale ragione lo stesso veniva accompagnato nello spogliatoio dal medico e dai compagni di squadra.
    L’arbitro fa altresì presente che il giocatore colpito - a causa dell’azione fallosa subita - non ha più ripreso il gioco.
    Posto che il fallo di carica alla testa è da considerarsi sempre grave, in quanto potenzialmente idoneo a mettere seriamente in pericolo l’incolumità dell’avversario, nel caso di specie la condotta fallosa descritta è risultata idonea a provocare conseguenze lesive e ad impedirne al giocatore colpito di riprendere il gioco, nonostante le cure del caso.
    Ne consegue, sul piano disciplinare, la comminazione della sanzione della squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato.



    Spese di procedura addebitate:
    € 200.00 () alla squadra AHC Toblach Dobbiaco Icebears.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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