IHL
Anno sportivo 2023-2024

2° Turno Andata - Centro Sportivo Casate - Como (CO)

24743
06/01/2024
18:45
4 - 3
Ora d'inizio: 18:45
Ora di fine: 21:05
Team T1T2T3OTSO Finale
Hockey Como 11110 4
HC Feltreghiaccio 00300 3
  • Arbitri




  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP 23082

    Data: 2024-01-10

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 07/01/2024 relativo all'incontro (24743) di Campionato Nazionale Maschile IHL disputatosi a Centro Sportivo Casate - Como (CO) il 06/01/2024 tra Hockey Como (285) e HC Feltreghiaccio (525).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 2 giornate inflitte al giocatore Filippo Sollami per Sollami
    Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto, 31.56, il predetto giocatore, trovandosi nella propria area di difesa, nel tentativo di impedire al giocatore nr. 11 della squadra B (FANTINEL Tobia) il recupero del disco, caricava intenzionalmente l'avversario all’altezza della testa contro la balaustra, lasciandolo per un breve momento disteso sulla pista ghiacciata.
    Veniva così punito con penalità maggiore (5’) più penalità di partita di cattiva condotta per il fallo di carica alla testa come previsto dalla regola 48.1 e 48.3 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    L’arbitro fa presente che il giocatore colpito, dopo qualche cambio di linea, riprendeva regolarmente il gioco fino al termine dell'incontro.
    Ciò premesso, la condotta segnalata appare grave, in quanto idonea a mettere seriamente in pericolo l’incolumità fisica dell’avversario. Inoltre l’intenzionalità del fallo evidenziata dal direttore di gara non può che ulteriormente incidere - in termini di aumento - sull’entità dell’infliggenda sanzione disciplinare della squalifica che, quindi, anche in assenza di conseguenza lesive apparenti, non potrà essere inferiore a 2 (due) giornate di campionato.

    Motivazione:
    Filippo Sollami
    Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto, 31.56, il predetto giocatore, trovandosi nella propria area di difesa, nel tentativo di impedire al giocatore nr. 11 della squadra B (FANTINEL Tobia) il recupero del disco, caricava intenzionalmente l'avversario all’altezza della testa contro la balaustra, lasciandolo per un breve momento disteso sulla pista ghiacciata.
    Veniva così punito con penalità maggiore (5’) più penalità di partita di cattiva condotta per il fallo di carica alla testa come previsto dalla regola 48.1 e 48.3 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    L’arbitro fa presente che il giocatore colpito, dopo qualche cambio di linea, riprendeva regolarmente il gioco fino al termine dell'incontro.
    Ciò premesso, la condotta segnalata appare grave, in quanto idonea a mettere seriamente in pericolo l’incolumità fisica dell’avversario. Inoltre l’intenzionalità del fallo evidenziata dal direttore di gara non può che ulteriormente incidere - in termini di aumento - sull’entità dell’infliggenda sanzione disciplinare della squalifica che, quindi, anche in assenza di conseguenza lesive apparenti, non potrà essere inferiore a 2 (due) giornate di campionato.



    Spese di procedura addebitate:
    € 200.00 () alla squadra Hockey Como.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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