IHL Division I
Anno sportivo 2023-2024

1° Turno - Palaghiaccio di Aosta - Aosta (AO)

24912
02/03/2024
19:30
5 - 3
Ora d'inizio: 19:30
Ora di fine: 21:58
Team T1T2T3OTSO Finale
Ares Sport 02300 5
AHC Vinschgau Eisfix 12000 3
  • Arbitri




  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP 23136

    Data: 2024-03-08

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Segnalazione della Segreteria Organi di Giustizia del 04/02/2024 e supplemento di rapporto del 06/02/2024 relativo all'incontro (24912) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I disputatosi a Aosta - Aosta (AO) il 02/03/2024 tra Ares Sport (612) e AHC Vinschgau Eisfix (559).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 3 giornate inflitte al giocatore Brian Stephen Ihnacak per Ihnacak
    Il Giudice Unico Sportivo
    - letta la segnalazione inviata a questo Giudice Unico Sportivo ex art. 64 del Regolamento di Giustizia dalla Segreteria degli Organi di Giustizia nella quale, in riferimento all’incontro (id: 24912) del 02.03.2024 disputato in località Aosta tra le squadre Ares Sport e Vinschgau Eisfix valida per la fase di semifinale del Campionato Nazionale IHL Division 1^, si chiede di esaminare i video allegati ai fini della valutazione di eventuali condotte irregolari sanzionate sul campo di gara con penalità minore, come da foglio gara allegato;
    - preso atto che la società ASD Aosta Gladiators trasmetteva al GUS osservazioni in merito a detta segnalazione, chiedendo, a prescindere dalle “… decisioni che verranno prese in seguito alle eventuali condotte irregolari punite in campo con penalità minore …” , di prendere in esame anche ulteriori condotte fallose e/o antisportive rese evidenti dalle stesse riprese filmate prodotte dagli Uffici FISG;
    - rilevato che, ai sensi del citato art. 64 R.d.G., gli organi di giustizia hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine di irrogare sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, riprese televisive od altri filmati, anche nel caso - che è esattamente quello (tra altri elencati) sottoposto all’odierno vaglio del GUS - di condotta violenta o gravemente antisportiva che, pur valutata dall’Ufficiale di gara, necessiti di un riesame in considerazione della velocità dell’azione di gioco e / o della pericolosità per l’incolumità di altri tesserati (art. 64, n.1, lett. d) regolamento citato);
    - considerato altresì che ai fini che ci occupano il GUS può agire d’ufficio e quindi attivandosi autonomamente, eventualmente anche sollecitato come nel caso de quo dal proprio Ufficio di Segreteria, oppure su iniziativa delle società, fermo restando che in tal caso esse debbono necessariamente proporre reclamo al Giudice medesimo, pena l’inammissibilità, con le modalità ed i termini di cui all’art. 94 del Regolamento citato (vedasi art. 64, n. 2 Reg.to citato);
    - ritenuto quindi che la richiesta pervenuta dalla società Ares Sport debba essere disattesa, in quanto irritualmente proposta, e che pertanto l’utilizzo della prova televisiva debba essere finalizzato esclusivamente ad una valutazione della condotta fallosa posta in essere dal giocatore IHNACAK Brian Stephen (#64 Ares Sport) nei confronti dell’avversario PIRCHER Michael (#29 AHC Vinschgau Eisfix), sanzionata al minuto 16.04 con una doppia penalità minore;
    - tutto ciò premesso, il Giudice Unico Sportivo osserva quanto segue:
    La ripresa filmata esaminata evidenzia, con estrema chiarezza, che il fallo posto in essere dal giocatore IHNACAK nei confronti dell’avversario PIRCHER, sanzionato dal direttore di gara al minuto 16.04 con una doppia penalità minore, sia da considerarsi indiscutibilmente intenzionale, caratterizzato da notevole violenza e dall’intento di arrecare ferimento.
    E’ visibile infatti il predetto tesserato “puntare” l’avversario da lontano e dirigersi lateralmente verso il medesimo con il chiaro intento di andarlo a colpire con il proprio corpo, nella piena consapevolezza di sorprenderlo, in quanto il PIRCHER, in quel frangente volgendo lo sguardo in altra direzione, non poteva avvedersi del sopraggiungere dell’IHNACAK.
    L’impatto si dimostra, come detto, estremamente violento, tant’è che le conseguenze lesive patite dal PIRCHER sono poi risultate rilevanti, atteso che il medesimo - come da rapporto arbitrale richiesto da questo GUS - non è più stato in grado di riprendere il gioco.
    Ritenuto quindi provato che la carica in questione debba considerarsi condotta violenta ai sensi dell’art. 64, n. 2, lett. d) del Regolamento di Giustizia e valutato che la doppia penalità minore inflitta non appaia sanzione adeguata alla gravità del fatto addebitato, il GUS, considerata anche la contestabilità della recidiva per via del precedente disciplinare GSP 23012 dd. 13.10.2023
    infligge
    al giocatore #64 della squadra Ares Sport IHNACAK Brian Stephen la sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 3 (tre) giornate di campionato ai sensi dell’art. 4.2 del codice delle penalità per violazione degli artt. 42 e 42.4 del Regolamento Ufficiale di Gioco, da scontarsi, per l’eventuale parte residua, nel corso del prossimo campionato, anche in caso di cambio di società e/o categoria.

    Motivazione:
    Brian Stephen Ihnacak
    Il Giudice Unico Sportivo
    - letta la segnalazione inviata a questo Giudice Unico Sportivo ex art. 64 del Regolamento di Giustizia dalla Segreteria degli Organi di Giustizia nella quale, in riferimento all’incontro (id: 24912) del 02.03.2024 disputato in località Aosta tra le squadre Ares Sport e Vinschgau Eisfix valida per la fase di semifinale del Campionato Nazionale IHL Division 1^, si chiede di esaminare i video allegati ai fini della valutazione di eventuali condotte irregolari sanzionate sul campo di gara con penalità minore, come da foglio gara allegato;
    - preso atto che la società ASD Aosta Gladiators trasmetteva al GUS osservazioni in merito a detta segnalazione, chiedendo, a prescindere dalle “… decisioni che verranno prese in seguito alle eventuali condotte irregolari punite in campo con penalità minore …” , di prendere in esame anche ulteriori condotte fallose e/o antisportive rese evidenti dalle stesse riprese filmate prodotte dagli Uffici FISG;
    - rilevato che, ai sensi del citato art. 64 R.d.G., gli organi di giustizia hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine di irrogare sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, riprese televisive od altri filmati, anche nel caso - che è esattamente quello (tra altri elencati) sottoposto all’odierno vaglio del GUS - di condotta violenta o gravemente antisportiva che, pur valutata dall’Ufficiale di gara, necessiti di un riesame in considerazione della velocità dell’azione di gioco e / o della pericolosità per l’incolumità di altri tesserati (art. 64, n.1, lett. d) regolamento citato);
    - considerato altresì che ai fini che ci occupano il GUS può agire d’ufficio e quindi attivandosi autonomamente, eventualmente anche sollecitato come nel caso de quo dal proprio Ufficio di Segreteria, oppure su iniziativa delle società, fermo restando che in tal caso esse debbono necessariamente proporre reclamo al Giudice medesimo, pena l’inammissibilità, con le modalità ed i termini di cui all’art. 94 del Regolamento citato (vedasi art. 64, n. 2 Reg.to citato);
    - ritenuto quindi che la richiesta pervenuta dalla società Ares Sport debba essere disattesa, in quanto irritualmente proposta, e che pertanto l’utilizzo della prova televisiva debba essere finalizzato esclusivamente ad una valutazione della condotta fallosa posta in essere dal giocatore IHNACAK Brian Stephen (#64 Ares Sport) nei confronti dell’avversario PIRCHER Michael (#29 AHC Vinschgau Eisfix), sanzionata al minuto 16.04 con una doppia penalità minore;
    - tutto ciò premesso, il Giudice Unico Sportivo osserva quanto segue:
    La ripresa filmata esaminata evidenzia, con estrema chiarezza, che il fallo posto in essere dal giocatore IHNACAK nei confronti dell’avversario PIRCHER, sanzionato dal direttore di gara al minuto 16.04 con una doppia penalità minore, sia da considerarsi indiscutibilmente intenzionale, caratterizzato da notevole violenza e dall’intento di arrecare ferimento.
    E’ visibile infatti il predetto tesserato “puntare” l’avversario da lontano e dirigersi lateralmente verso il medesimo con il chiaro intento di andarlo a colpire con il proprio corpo, nella piena consapevolezza di sorprenderlo, in quanto il PIRCHER, in quel frangente volgendo lo sguardo in altra direzione, non poteva avvedersi del sopraggiungere dell’IHNACAK.
    L’impatto si dimostra, come detto, estremamente violento, tant’è che le conseguenze lesive patite dal PIRCHER sono poi risultate rilevanti, atteso che il medesimo - come da rapporto arbitrale richiesto da questo GUS - non è più stato in grado di riprendere il gioco.
    Ritenuto quindi provato che la carica in questione debba considerarsi condotta violenta ai sensi dell’art. 64, n. 2, lett. d) del Regolamento di Giustizia e valutato che la doppia penalità minore inflitta non appaia sanzione adeguata alla gravità del fatto addebitato, il GUS, considerata anche la contestabilità della recidiva per via del precedente disciplinare GSP 23012 dd. 13.10.2023
    infligge
    al giocatore #64 della squadra Ares Sport IHNACAK Brian Stephen la sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 3 (tre) giornate di campionato ai sensi dell’art. 4.2 del codice delle penalità per violazione degli artt. 42 e 42.4 del Regolamento Ufficiale di Gioco, da scontarsi, per l’eventuale parte residua, nel corso del prossimo campionato, anche in caso di cambio di società e/o categoria.



    Spese di procedura addebitate:
    € 200.00 () alla squadra Ares Sport.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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