IHL
Anno sportivo 2023-2024

4° Turno - Stadio Appiano - Appiano sulla strada del vino (BZ)

25000
23/03/2024
18:00
4 - 3
Ora d'inizio: 18:00
Ora di fine: 22:05
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Eppan Appiano ANet 02200 4
HCMV Varese Hockey 02100 3
  • Arbitri




  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP 23153

    Data: 2024-03-25

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 24/03/2024 relativo all'incontro (25000) di Campionato Nazionale Maschile IHL disputatosi a Stadio Appiano - Appiano sulla strada del vino (BZ) il 23/03/2024 tra HC Eppan Appiano ANet (150) e HCMV Varese Hockey (795).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 1 giornate inflitte al giocatore Hector Tufik Majul Villasenor per Majul Villasenor
    Dal rapporto arbitrale emerge che, a partita conclusa, mentre la squadra ospite stava lasciando il campo, passando davanti agli ufficiali di gara posizionati nella zona dell’area riservata agli arbitri (lunetta), il predetto giocatore (#71 Varese) si girava verso questi ultimi ed in modo intimidatorio rivolgeva loro le seguenti frasi (pronunciate in inglese e riportate in italiano)"Bravi arbitri, proprio un bel lavoro, siete proprio scandalosi e dei coglioni andate a fare in culo." Le parole rivolte agli arbitri da parte del predetto giocatore sono state considerate offensive e ingiuriose, in quanto idonee a compromettere il rispetto e l'etica sportiva. Di conseguenza, si riteneva necessaria l'inflizione della penalità di partita di cattiva condotta, in base alla regola 39.5 II) del Regolamento ufficiale di gioco.
    Ciò premesso, si osserva che l’atteggiamento di protesta inscenato dal citato tesserato è sfociato nel pronunciamento di termini chiaramente volgari ed offensivi, inequivocabilmente rivolti ai direttori di gara presenti sul campo di gioco.
    La norma ritenuta violata prevede, quale sanzione minima, la squalifica per la durata di due giornate. Tuttavia, nel caso di specie, può farsi luogo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, ai sensi dell’art. 52, n.2 del Regolamento di Giustizia, con conseguente riduzione dell’applicanda sanzione disciplinare, in ragione del contesto in cui il fatto illecito si è consumato, caratterizzato da un clima certamente teso per un finale di una gara di play off molto combattuto, risoltosi in favore della squadra di casa, con un gol segnato negli ultimi secondi di gioco.
    E nella descritta situazione è facilmente immaginabile che il predetto tesserato non sia riuscito a contenere la propria frustrazione, di fronte ad una sconfitta addebitabile, secondo il citato giocatore, ad una conduzione di gara censurabile.
    Conclusivamente, posto che epiteti a carattere ingiurioso non possono mai andare esenti da sanzione disciplinare, la condizione di forte stress emotivo, dettata dal contesto sopra descritto, può valere, nel caso de quo, quale circostanza idonea ad attenuare, come già anticipato, l’entità della comminanda sanzione disciplinare della squalifica, quantificabile quindi in 1 (una) giornata di campionato.

    Motivazione:
    Hector Tufik Majul Villasenor
    Dal rapporto arbitrale emerge che, a partita conclusa, mentre la squadra ospite stava lasciando il campo, passando davanti agli ufficiali di gara posizionati nella zona dell’area riservata agli arbitri (lunetta), il predetto giocatore (#71 Varese) si girava verso questi ultimi ed in modo intimidatorio rivolgeva loro le seguenti frasi (pronunciate in inglese e riportate in italiano)"Bravi arbitri, proprio un bel lavoro, siete proprio scandalosi e dei coglioni andate a fare in culo." Le parole rivolte agli arbitri da parte del predetto giocatore sono state considerate offensive e ingiuriose, in quanto idonee a compromettere il rispetto e l'etica sportiva. Di conseguenza, si riteneva necessaria l'inflizione della penalità di partita di cattiva condotta, in base alla regola 39.5 II) del Regolamento ufficiale di gioco.
    Ciò premesso, si osserva che l’atteggiamento di protesta inscenato dal citato tesserato è sfociato nel pronunciamento di termini chiaramente volgari ed offensivi, inequivocabilmente rivolti ai direttori di gara presenti sul campo di gioco.
    La norma ritenuta violata prevede, quale sanzione minima, la squalifica per la durata di due giornate. Tuttavia, nel caso di specie, può farsi luogo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, ai sensi dell’art. 52, n.2 del Regolamento di Giustizia, con conseguente riduzione dell’applicanda sanzione disciplinare, in ragione del contesto in cui il fatto illecito si è consumato, caratterizzato da un clima certamente teso per un finale di una gara di play off molto combattuto, risoltosi in favore della squadra di casa, con un gol segnato negli ultimi secondi di gioco.
    E nella descritta situazione è facilmente immaginabile che il predetto tesserato non sia riuscito a contenere la propria frustrazione, di fronte ad una sconfitta addebitabile, secondo il citato giocatore, ad una conduzione di gara censurabile.
    Conclusivamente, posto che epiteti a carattere ingiurioso non possono mai andare esenti da sanzione disciplinare, la condizione di forte stress emotivo, dettata dal contesto sopra descritto, può valere, nel caso de quo, quale circostanza idonea ad attenuare, come già anticipato, l’entità della comminanda sanzione disciplinare della squalifica, quantificabile quindi in 1 (una) giornata di campionato.



    Spese di procedura addebitate:
    € 200.00 () alla squadra HCMV Varese Hockey.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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