Under 19
Anno sportivo 2023-2024

Ritorno - Würth Arena - Egna (BZ)

25047
22/03/2024
19:30
3 - 2
Ora d'inizio: 19:30
Ora di fine: 21:30
Team T1T2T3OTSO Finale
Juniorteams U19 02100 3
Cortina / Alleghe U19 01100 2
  • Arbitri



  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP 23155

    Data: 2024-03-28

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 23/03/2024 relativo all'incontro (25047) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Würth Arena - Egna (BZ) il 22/03/2024 tra Juniorteams U19 (033) e Cortina / Alleghe U19 (002).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 1 giornate inflitte al giocatore Alberto Talamini per Talamini
    Dal rapporto arbitrale emerge che, terminato l'incontro, mentre entrambe le squadre si recavano davanti alle rispettive porte per prepararsi al saluto di rito, il predetto giocatore si dirigeva verso il centro del campo, applaudendo a mani alte nella direzione degli ufficiali sul ghiaccio e facendo il segno 2 con le dita urlando "sono due anni che ci rubate la finale".
    A questo punto l’arbitro invitava il predetto tesserato a cessare detto comportamento, ma egli proseguiva con la plateale protesta. Per questo motivo gli veniva inflitta Penalità Partita Cattiva Condotta ai sensi della Regola n. 39.5, ii).
    Ciò premesso, si osserva che la plateale e reiterata protesta, visibile a tutti i presenti, insegnata, a gara terminata, dal predetto tesserato ed accompagnata da commenti irriguardosi nei confronti dei direttori di gara (“sono due anni che ci rubate la finale”), appare sanzionabile, in assenza di precedenti specifici contestabili, con la squalifica per la durata di 1 (una) giornata da scontarsi nel prossimo campionato, anche in caso di cambio di squadra e/o categoria.

    per 0 giornate inflitte al giocatore Carlo Talamini per Talamini
    Nel rapporto arbitrale si segnala che gli arbitri, all'uscita dal loro spogliatoio dopo la partita, trovavano ad attenderli il manager della società HC Cortina/Alleghe, identificato in TALAMINI Carlo, dirigente societario, che domandava loro in tono sarcastico se “si sentissero sereni”, proseguendo domandando se secondo loro fosse giusto comminare una Penalità Partita Cattiva Condotta ad “un ragazzino che fa tanti sacrifici”. Gli arbitri, non vedendo alcuna possibilità di dialogo, si allontanavano verso l'uscita. Tuttavia il dirigente li seguiva continuando a dire loro di “vergognarsi” per la conduzione della partita, che non erano “nemmeno capaci di schivare i dischi” (facendo riferimento ad un episodio nel quale uno dei guardalinee era stato colpito dal disco, favorendo fortuitamente la squadra avversaria) e che era il secondo anno che gli facevano “perdere la semifinale”. Affermava, infine, che “i ragazzi fanno tanti sacrifici e per questo motivo vanno ricompensati e non puniti con manie di protagonismo” degli ufficiali di gara. Mentre gli arbitri raggiungevano la porta di uscita dell'impianto, il dirigente proseguiva verso il proprio spogliatoio.
    Ciò premesso, le frasi pronunciate dal predetto tesserato, dirigente societario, all’indirizzo degli Ufficiali di gara, pur non intrinsecamente offensive, appaiono quanto meno irriguardose.
    Volendo considerare, quale circostanza attenuante ex art. 52, n.2 del Regolamento di Giustizia, la grande delusione derivante dal mancato raggiungimento della finale del campionato categoria Under 19 da parte della propria squadra, si ritiene di comminare, vista anche l’assenza di precedenti specifici contestabili, la sanzione disciplinare della diffida ai sensi dell’art. 23 del Regolamento di Giustizia, con invito rivolto al predetto tesserato ad astenersi, per il futuro, dal commettere analoga infrazione e con avvertimento che, in caso di reiterazione del censurato comportamento, saranno adottate sanzioni disciplinari più severe.

    Motivazione:
    Alberto Talamini
    Dal rapporto arbitrale emerge che, terminato l'incontro, mentre entrambe le squadre si recavano davanti alle rispettive porte per prepararsi al saluto di rito, il predetto giocatore si dirigeva verso il centro del campo, applaudendo a mani alte nella direzione degli ufficiali sul ghiaccio e facendo il segno 2 con le dita urlando "sono due anni che ci rubate la finale".
    A questo punto l’arbitro invitava il predetto tesserato a cessare detto comportamento, ma egli proseguiva con la plateale protesta. Per questo motivo gli veniva inflitta Penalità Partita Cattiva Condotta ai sensi della Regola n. 39.5, ii).
    Ciò premesso, si osserva che la plateale e reiterata protesta, visibile a tutti i presenti, insegnata, a gara terminata, dal predetto tesserato ed accompagnata da commenti irriguardosi nei confronti dei direttori di gara (“sono due anni che ci rubate la finale”), appare sanzionabile, in assenza di precedenti specifici contestabili, con la squalifica per la durata di 1 (una) giornata da scontarsi nel prossimo campionato, anche in caso di cambio di squadra e/o categoria.

    Carlo Talamini
    Nel rapporto arbitrale si segnala che gli arbitri, all'uscita dal loro spogliatoio dopo la partita, trovavano ad attenderli il manager della società HC Cortina/Alleghe, identificato in TALAMINI Carlo, dirigente societario, che domandava loro in tono sarcastico se “si sentissero sereni”, proseguendo domandando se secondo loro fosse giusto comminare una Penalità Partita Cattiva Condotta ad “un ragazzino che fa tanti sacrifici”. Gli arbitri, non vedendo alcuna possibilità di dialogo, si allontanavano verso l'uscita. Tuttavia il dirigente li seguiva continuando a dire loro di “vergognarsi” per la conduzione della partita, che non erano “nemmeno capaci di schivare i dischi” (facendo riferimento ad un episodio nel quale uno dei guardalinee era stato colpito dal disco, favorendo fortuitamente la squadra avversaria) e che era il secondo anno che gli facevano “perdere la semifinale”. Affermava, infine, che “i ragazzi fanno tanti sacrifici e per questo motivo vanno ricompensati e non puniti con manie di protagonismo” degli ufficiali di gara. Mentre gli arbitri raggiungevano la porta di uscita dell'impianto, il dirigente proseguiva verso il proprio spogliatoio.
    Ciò premesso, le frasi pronunciate dal predetto tesserato, dirigente societario, all’indirizzo degli Ufficiali di gara, pur non intrinsecamente offensive, appaiono quanto meno irriguardose.
    Volendo considerare, quale circostanza attenuante ex art. 52, n.2 del Regolamento di Giustizia, la grande delusione derivante dal mancato raggiungimento della finale del campionato categoria Under 19 da parte della propria squadra, si ritiene di comminare, vista anche l’assenza di precedenti specifici contestabili, la sanzione disciplinare della diffida ai sensi dell’art. 23 del Regolamento di Giustizia, con invito rivolto al predetto tesserato ad astenersi, per il futuro, dal commettere analoga infrazione e con avvertimento che, in caso di reiterazione del censurato comportamento, saranno adottate sanzioni disciplinari più severe.



    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra Cortina / Alleghe U19.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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