IHL Division 1
Anno sportivo 2024-2025

1° Turno - Ice Forum Latsch - Laces (BZ)

27393
15/02/2025
19:00
9 - 1
Ora d'inizio: 19:00
Ora di fine: 21:15
Team T1T2T3OTSO Finale
AHC Vinschgau Eisfix 51300 9
HC Valpellice Bulldogs Spirito Reale - Div. I 01000 1
  • Arbitri




  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP 24/25 115

    Data: 2025-02-21

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 17/02/2025 relativo all'incontro (27393) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division 1 disputatosi a Ice Forum Latsch - Laces (BZ) il 15/02/2025 tra AHC Vinschgau Eisfix (559) e HC Valpellice Bulldogs Spirito Reale - Div. I (637).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 1 giornate inflitte al giocatore Leonardo Sibille per Sibille
    Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 52.40, durante un'azione nella zona di difesa della squadra B, all'altezza dei cerchi d'ingaggio alla destra del portiere, il predetto giocatore (#81 squadra B), insieme ad un avversario, si dirigeva verso il disco, che in quel momento scorreva tra le gambe del direttore di gara.
    Quando i due giocatori si trovavano a pochi passi dall’arbitro, SIBILLE pronunciava le seguenti parole: "P…o Dio, ma ti sposti?". Subito dopo, girava la mano con cui impugnava il pomolo del bastone e colpiva l’arbitro all'altezza del costato. Per tale comportamento, veniva punito con una penalità di partita di cattiva condotta, in base alla regola 40.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, in relazione a tale ultimo comportamento, il GUS ha ritenuto di acquisire ai sensi dell’art. 64, n. 1, lett. d) e n. 2 del Regolamento di Giustizia, la ripresa filmata dell’episodio contestato, trattandosi di valutare la sussistenza o meno del requisito della “violenza” nella condotta addebitata al predetto giocatore.
    Ebbene, le immagini visionate evidenziano la seguente successione di circostanze:
    1) due giocatori (uno dei due è il tesserato punito) pattinano velocemente verso la balaustra nel tentativo di contendersi il disco, evitando per un soffio di scontrarsi con l’arbitro, che riesce a posizionarsi lungo la balaustra, con le spalle rivolte alla stessa;
    2) contemporaneamente anche i due giocatori raggiungono la balaustra, con il SIBILLE che, trovandosi pressoché a contatto con l’arbitro e volgendo le spalle all’avversario, viene da quest’ultimo caricato da tergo;
    3) istintivamente, subita la carica, il SIBILLE solleva leggermente il bastone, toccando con il pomolo l’avambraccio o forse il costato (l’immagine non è particolarmente nitida) del referee;
    4) l’arbitro mantiene comunque la posizione eretta, non si scosta, non manifesta alcuna sintomatologia dolorosa (a dimostrazione dell’assoluta tenuità del colpo subito) e semplicemente indica con la mano il SIBILLE, quale destinatario di una probabile sanzione disciplinare.
    Alla luce della dinamica dei fatti come evidenziata dalla ripresa filmata, se ne deduce che al giocatore punito non possa essere contestata una condotta violenta ai danni del referee, presupponendo la stessa, prima di ogni altro requisito (intensità del colpo, conseguenze lesive, parte del corpo colpita, ecc.) la sussistenza dell’intenzionalità del gesto, che nel caso di specie va pacificamente esclusa.
    Sotto il profilo disciplinare ne consegue pertanto che al SIBILLE non debba essere comminata alcuna sanzione aggiuntiva, rispetto alla penalità di partita di cattiva condotta inflitta dal direttore di gara.
    Va invece punita la bestemmia pronunciata dal predetto giocatore, benché non sanzionata dall’arbitro. Essa infatti rappresenta un’espressione blasfema, cui deve conseguire, in assenza di precedenti specifici contestabili, la sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.

    Motivazione:
    Leonardo Sibille
    Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 52.40, durante un'azione nella zona di difesa della squadra B, all'altezza dei cerchi d'ingaggio alla destra del portiere, il predetto giocatore (#81 squadra B), insieme ad un avversario, si dirigeva verso il disco, che in quel momento scorreva tra le gambe del direttore di gara.
    Quando i due giocatori si trovavano a pochi passi dall’arbitro, SIBILLE pronunciava le seguenti parole: "P…o Dio, ma ti sposti?". Subito dopo, girava la mano con cui impugnava il pomolo del bastone e colpiva l’arbitro all'altezza del costato. Per tale comportamento, veniva punito con una penalità di partita di cattiva condotta, in base alla regola 40.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, in relazione a tale ultimo comportamento, il GUS ha ritenuto di acquisire ai sensi dell’art. 64, n. 1, lett. d) e n. 2 del Regolamento di Giustizia, la ripresa filmata dell’episodio contestato, trattandosi di valutare la sussistenza o meno del requisito della “violenza” nella condotta addebitata al predetto giocatore.
    Ebbene, le immagini visionate evidenziano la seguente successione di circostanze:
    1) due giocatori (uno dei due è il tesserato punito) pattinano velocemente verso la balaustra nel tentativo di contendersi il disco, evitando per un soffio di scontrarsi con l’arbitro, che riesce a posizionarsi lungo la balaustra, con le spalle rivolte alla stessa;
    2) contemporaneamente anche i due giocatori raggiungono la balaustra, con il SIBILLE che, trovandosi pressoché a contatto con l’arbitro e volgendo le spalle all’avversario, viene da quest’ultimo caricato da tergo;
    3) istintivamente, subita la carica, il SIBILLE solleva leggermente il bastone, toccando con il pomolo l’avambraccio o forse il costato (l’immagine non è particolarmente nitida) del referee;
    4) l’arbitro mantiene comunque la posizione eretta, non si scosta, non manifesta alcuna sintomatologia dolorosa (a dimostrazione dell’assoluta tenuità del colpo subito) e semplicemente indica con la mano il SIBILLE, quale destinatario di una probabile sanzione disciplinare.
    Alla luce della dinamica dei fatti come evidenziata dalla ripresa filmata, se ne deduce che al giocatore punito non possa essere contestata una condotta violenta ai danni del referee, presupponendo la stessa, prima di ogni altro requisito (intensità del colpo, conseguenze lesive, parte del corpo colpita, ecc.) la sussistenza dell’intenzionalità del gesto, che nel caso di specie va pacificamente esclusa.
    Sotto il profilo disciplinare ne consegue pertanto che al SIBILLE non debba essere comminata alcuna sanzione aggiuntiva, rispetto alla penalità di partita di cattiva condotta inflitta dal direttore di gara.
    Va invece punita la bestemmia pronunciata dal predetto giocatore, benché non sanzionata dall’arbitro. Essa infatti rappresenta un’espressione blasfema, cui deve conseguire, in assenza di precedenti specifici contestabili, la sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.



    Spese di procedura addebitate:
    € 200.00 () alla squadra HC Valpellice Bulldogs Spirito Reale - Div. I.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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