Under 19
Anno sportivo 2024-2025

1° Turno - Palaghiaccio di Aosta - Aosta (AO)

27464
05/03/2025
18:30
2 - 3
Ora d'inizio: 18:30
Ora di fine: 20:30
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Aosta U19 10100 2
HC Eppan Appiano U19 11100 3
  • Arbitri




  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP 24/25 134

    Data: 2025-03-06

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 05/03/2025 relativo all'incontro (27464) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Palaghiaccio di Aosta - Aosta (AO) il 05/03/2025 tra HC Aosta U19 (612) e HC Eppan Appiano U19 (150).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 0 giornate inflitte al giocatore Noah Gasser per Gasser
    Nel rapporto arbitrale viene indicato che, terminato l’incontro, il predetto giocatore, uscendo dalla panca puniti dove stava scontando una penalità minore, gesticolava in direzione degli ufficiali di gara e della squadra avversaria con il gesto della simulazione e veniva quindi punito con una penalità di partita per cattiva condotta come da regola 75.5.V.
    Ciò premesso, il comportamento contestato al GASSER appare descritto in termini assolutamente generici, che non consentono di configurare come “offensivo”, ai sensi della regola applicata dal direttore di gara, il citato “gesto della simulazione”.
    Tutt’al più può ritenersi sussistente un atteggiamento di protesta punibile, in assenza di precedenti disciplinari specifici, con la sanzione dell’ammonizione con diffida ai sensi dell’art. 9.1 del Codice delle penalità.

    Motivazione:
    Noah Gasser
    Nel rapporto arbitrale viene indicato che, terminato l’incontro, il predetto giocatore, uscendo dalla panca puniti dove stava scontando una penalità minore, gesticolava in direzione degli ufficiali di gara e della squadra avversaria con il gesto della simulazione e veniva quindi punito con una penalità di partita per cattiva condotta come da regola 75.5.V.
    Ciò premesso, il comportamento contestato al GASSER appare descritto in termini assolutamente generici, che non consentono di configurare come “offensivo”, ai sensi della regola applicata dal direttore di gara, il citato “gesto della simulazione”.
    Tutt’al più può ritenersi sussistente un atteggiamento di protesta punibile, in assenza di precedenti disciplinari specifici, con la sanzione dell’ammonizione con diffida ai sensi dell’art. 9.1 del Codice delle penalità.



    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra HC Eppan Appiano U19.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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