Decisione n.GSP 24/25 164
Data: 2025-06-03
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 11/04/2025 relativo all'incontro (27685) di Campionato Nazionale Maschile IHL disputatosi a Palaghiaccio di Aosta - Aosta (AO) il 10/04/2025 tra HC Aosta (612) e SV Kaltern Caldaro rothoblaas (042).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 2 giornate inflitte al giocatore
Thomas Luca Badoglio per Badoglio
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 59.26, il predetto giocatore veniva punito con penalità maggiore (5 minuti) più penalità di partita di cattiva condotta, ai sensi della regola 48.3, in quanto lo stesso caricava con il bastone impugnato a due mani un avversario, all’altezza della testa con il chiaro intento di ferirlo. Tale azione avveniva all’altezza del cerchio di centrocampo subito dopo l’ingaggio susseguente il gol della squadra ospite. Il giocatore ferito non rientrava più sul ghiaccio.
Ciò premesso, la condotta fallosa segnalata appare grave, in quanto sorretta dalla volontà di arrecare ferimento e comunque idonea a mettere in pericolo l’altrui incolumità fisica. In assenza di ulteriori precisazioni in merito alle eventuali conseguenze lesive patite, può presumersi che la mancata ripresa del gioco da parte del giocatore colpito sia dipesa dal fatto che residuavano soltanto una trentina di secondi dalla conclusione della gara.
Ne consegue, sotto il profilo disciplinare, la comminazione della sanzione della squalifica che, in considerazione di una condizione di stress agonistico particolarmente elevato, sul finire di una gara equilibrata e decisiva ai fini dell’assegnazione dello scudetto, può essere contenuta in 2 (due) giornate, da scontarsi nel prossimo campionato, anche in caso di cambio di squadra e/o categoria.
per 4 giornate inflitte al giocatore
Patrick Igor Timpone per Timpone
Dal rapporto arbitrale emerge che, a partita conclusa, il predetto giocatore veniva punito con penalità di partita di cattiva condotta, ai sensi della regola 39.5 par. VIII, in quanto lo stesso si avvicinava al direttore di gara proferendo testuali parole “fate veramente cagare, vergognatevi, mi fate schifo”. Tale condotta avveniva all’altezza della linea blu, nel mentre stava per prendere avvio la premiazione finale delle squadre per la consegna delle medaglie.
Il TIMPONE veniva invitato più volte ad allontanarsi dalla pista ghiacciata in quanto non più ammesso sul campo di gara, ma lo stesso si rifiutava categoricamente, iniziando un "teatrino" al quale tutti assistevano che consisteva nel continuare a ripetere la parola “coglione“ per almeno 20 volte. Vista la situazione e considerata la completa assenza di volontà del TIMPONE di allontanarsi dal campo di gioco, il direttore di gara, per evitare figure poco consone alla procedura di premiazione, decideva di non proseguire con l’azione di “convincimento” del giocatore ad allontanarsi dalla pista ghiacciata. L’azione ingiuriosa, proseguiva anche durante l’inno nazionale italiano con urla dello stesso giocatore con affermazioni che si potevano sentire scandire: “fate cagare vergognatevi, coglione, coglione, coglione”. Infine, all’uscita dalla pista ghiacciata, il predetto giocatore si rivolgeva all’arbitro, facendo il “gesto della guida dell’auto" con le mani che mimavano la guida del veicolo dicendo: ”speriamo che ti schianti tornando a casa, merda”.
Ciò premesso, il comportamento addebitato al TIMPONE appare gravemente ingiurioso nei confronti degli Ufficiali di gara ed aggravato dalla circostanza che le offese sono state reiterate anche durante l’esecuzione dell’inno nazionale italiano, in totale spregio della cerimonia di premiazione e del rispetto dovuto nei confronti della squadra avversaria che aveva appena conquistato il titolo di campione d’Italia nella categoria di appartenenza.
Sotto quest’ultimo profilo, il predetto tesserato si è quindi reso responsabile anche dell’inosservanza del principio di lealtà e probità sportiva (art. 1, n. 2 del Regolamento di Giustizia), in forza del quale, per quanto di interesse nella presente decisione, ciascun tesserato, soprattutto una volta terminata la contesa, è tenuto ad astenersi da qualunque atteggiamento violento, anche a livello verbale, abbandonando quindi qualunque rancore maturato durante la gara e a manifestare invece, attraverso la consueta stretta di mano con avversari ed arbitri, la propria consapevolezza che la pratica sportiva, disgiunta dal cd. “fair play”, rappresenta soltanto un esercizio fisico fine a sé stesso, non essendo sorretta da quei valori etici, costantemente propugnati con forza in primis dal C.O.N.I. e quindi dalle singole federazioni sportive ad esso affiliate.
Considerata la gravità dei fatti contestati, la sanzione più appropriata, sotto il profilo disciplinare, appare quella della squalifica per la durata di 4 (quattro) giornate, da scontarsi nel prossimo campionato, anche in caso di cambio di squadra e / o categoria.
Motivazione:
Thomas Luca Badoglio Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 59.26, il predetto giocatore veniva punito con penalità maggiore (5 minuti) più penalità di partita di cattiva condotta, ai sensi della regola 48.3, in quanto lo stesso caricava con il bastone impugnato a due mani un avversario, all’altezza della testa con il chiaro intento di ferirlo. Tale azione avveniva all’altezza del cerchio di centrocampo subito dopo l’ingaggio susseguente il gol della squadra ospite. Il giocatore ferito non rientrava più sul ghiaccio.
Ciò premesso, la condotta fallosa segnalata appare grave, in quanto sorretta dalla volontà di arrecare ferimento e comunque idonea a mettere in pericolo l’altrui incolumità fisica. In assenza di ulteriori precisazioni in merito alle eventuali conseguenze lesive patite, può presumersi che la mancata ripresa del gioco da parte del giocatore colpito sia dipesa dal fatto che residuavano soltanto una trentina di secondi dalla conclusione della gara.
Ne consegue, sotto il profilo disciplinare, la comminazione della sanzione della squalifica che, in considerazione di una condizione di stress agonistico particolarmente elevato, sul finire di una gara equilibrata e decisiva ai fini dell’assegnazione dello scudetto, può essere contenuta in 2 (due) giornate, da scontarsi nel prossimo campionato, anche in caso di cambio di squadra e/o categoria.
Patrick Igor Timpone Dal rapporto arbitrale emerge che, a partita conclusa, il predetto giocatore veniva punito con penalità di partita di cattiva condotta, ai sensi della regola 39.5 par. VIII, in quanto lo stesso si avvicinava al direttore di gara proferendo testuali parole “fate veramente cagare, vergognatevi, mi fate schifo”. Tale condotta avveniva all’altezza della linea blu, nel mentre stava per prendere avvio la premiazione finale delle squadre per la consegna delle medaglie.
Il TIMPONE veniva invitato più volte ad allontanarsi dalla pista ghiacciata in quanto non più ammesso sul campo di gara, ma lo stesso si rifiutava categoricamente, iniziando un "teatrino" al quale tutti assistevano che consisteva nel continuare a ripetere la parola “coglione“ per almeno 20 volte. Vista la situazione e considerata la completa assenza di volontà del TIMPONE di allontanarsi dal campo di gioco, il direttore di gara, per evitare figure poco consone alla procedura di premiazione, decideva di non proseguire con l’azione di “convincimento” del giocatore ad allontanarsi dalla pista ghiacciata. L’azione ingiuriosa, proseguiva anche durante l’inno nazionale italiano con urla dello stesso giocatore con affermazioni che si potevano sentire scandire: “fate cagare vergognatevi, coglione, coglione, coglione”. Infine, all’uscita dalla pista ghiacciata, il predetto giocatore si rivolgeva all’arbitro, facendo il “gesto della guida dell’auto" con le mani che mimavano la guida del veicolo dicendo: ”speriamo che ti schianti tornando a casa, merda”.
Ciò premesso, il comportamento addebitato al TIMPONE appare gravemente ingiurioso nei confronti degli Ufficiali di gara ed aggravato dalla circostanza che le offese sono state reiterate anche durante l’esecuzione dell’inno nazionale italiano, in totale spregio della cerimonia di premiazione e del rispetto dovuto nei confronti della squadra avversaria che aveva appena conquistato il titolo di campione d’Italia nella categoria di appartenenza.
Sotto quest’ultimo profilo, il predetto tesserato si è quindi reso responsabile anche dell’inosservanza del principio di lealtà e probità sportiva (art. 1, n. 2 del Regolamento di Giustizia), in forza del quale, per quanto di interesse nella presente decisione, ciascun tesserato, soprattutto una volta terminata la contesa, è tenuto ad astenersi da qualunque atteggiamento violento, anche a livello verbale, abbandonando quindi qualunque rancore maturato durante la gara e a manifestare invece, attraverso la consueta stretta di mano con avversari ed arbitri, la propria consapevolezza che la pratica sportiva, disgiunta dal cd. “fair play”, rappresenta soltanto un esercizio fisico fine a sé stesso, non essendo sorretta da quei valori etici, costantemente propugnati con forza in primis dal C.O.N.I. e quindi dalle singole federazioni sportive ad esso affiliate.
Considerata la gravità dei fatti contestati, la sanzione più appropriata, sotto il profilo disciplinare, appare quella della squalifica per la durata di 4 (quattro) giornate, da scontarsi nel prossimo campionato, anche in caso di cambio di squadra e / o categoria.
Spese di procedura addebitate:
€ 200.00 () alla squadra HC Aosta.
Il Giudice Sportivo
Franco
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