Under 18
Anno Sportivo 2015-2016

12° Turno - Stadio Appiano - Appiano sulla strada del vino (BZ)

3495
07/12/2015
17:15
0 - 6
Ora d'inizio: 17:15
Ora di fine: 19:20
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Eppan Appiano U18 0000 0
Juniorteams U19 04200 6
  • Foglio gara
  • Arbitri



  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP15078

    Data: 2015-12-09

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 07/12/2015 relativo all'incontro (3495) di Campionato Nazionale Maschile Under 18 disputatosi a Stadio Appiano (BZ) il 07/12/2015 tra HC Appiano (150) e Hc Neumarkt Egna (033).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    Squalifica per 3 giornate inflitte al giocatore Fabiano Corbella per Corbella : dal rapporto arbitrale emerge che caricava con il bastone un giocatore avversario all' altezza della testa. Il fatto va correttamente inquadrato nella fattispecie di cui alla regola n. 124 paragrafo IV punti 1 e 5 del Regol. Uff. di gioco e in applicazione dell' Art.12.1.3 del Codice delle Penalità. Attesa la pericolosità del gesto e viste le precedenti decisioni di questo Giudice adottate per fatti analoghi si ritiene congrua la sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate.
    Squalifica per 3 giornate inflitte al giocatore Matthias Lancsar per Lancsar al minuto 57.27, dopo essere stato punito con una penalità minore per colpo di bastone, protestava animatamente avverso la decisione arbitrale rivolgendosi al direttore di gara con la seguente irriverente, offensiva e oscena frase: "Wixer wos pfeifsch du wixer (segaiolo c...o fischi segaiolo)". Veniva cosi punito con 10 minuti di p.c.c. in base all' Art. 116 del Regol. Uff. di gioco.
    Il direttore di gara fa inoltre presente che il giocatore ringraziava per la penalità che gli è stata inflitta proferendo la seguente frase: "Grazie, cosi non devo andare a Chiavenna!".
    Motivazione:
    Fabiano Corbella : dal rapporto arbitrale emerge che caricava con il bastone un giocatore avversario all' altezza della testa. Il fatto va correttamente inquadrato nella fattispecie di cui alla regola n. 124 paragrafo IV punti 1 e 5 del Regol. Uff. di gioco e in applicazione dell' Art.12.1.3 del Codice delle Penalità. Attesa la pericolosità del gesto e viste le precedenti decisioni di questo Giudice adottate per fatti analoghi si ritiene congrua la sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate.
    Matthias Lancsar al minuto 57.27, dopo essere stato punito con una penalità minore per colpo di bastone, protestava animatamente avverso la decisione arbitrale rivolgendosi al direttore di gara con la seguente irriverente, offensiva e oscena frase: "Wixer wos pfeifsch du wixer (segaiolo c...o fischi segaiolo)". Veniva cosi punito con 10 minuti di p.c.c. in base all' Art. 116 del Regol. Uff. di gioco.
    Il direttore di gara fa inoltre presente che il giocatore ringraziava per la penalità che gli è stata inflitta proferendo la seguente frase: "Grazie, cosi non devo andare a Chiavenna!".


    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra HC Eppan Appiano U18.
    € 52.00 () alla squadra Juniorteams U19.


    Il Giudice Sportivo
    Giuseppe
    [STAMPA PROVVEDIMENTO IN FORMATO PDF]