Decisione n.GSP15166
Data: 2016-02-16
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 15/02/2016 relativo all'incontro (3734) di Campionato Nazionale Maschile Under 20 disputatosi a Odegar - Asiago (VI) il 14/02/2016 tra Asiago Hockey 1935 (684) e Hc Valpellice (070).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
Squalifica per 4 giornate inflitte al giocatore
Tommaso Topatigh per Topatigh : dal rapporto arbitrale emerge che caricava un giocatore avversario all' altezza della testa. Il fatto va correttamente inquadrato nella fattispecie di cui alla regola n. 124 paragrafo II del Regol. Uff. di gioco e in applicazione dell' Art.12.1.3 del Codice delle Penalità. Attesa la pericolosità del gesto e viste le precedenti deci= sioni di questo Giudice adottate per fatti analoghi si ritiene congrua la sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate.
Si fa luogo, inoltre, all' aumento della pena ai sensi dell' Art. 51 del Regol. di Giustizia essendo contestabile la recidiva specifica in relazione al precedente disciplinare di cui alla decisione GSP15079 del 09.12.2015.
Motivazione:
Tommaso Topatigh : dal rapporto arbitrale emerge che caricava un giocatore avversario all' altezza della testa. Il fatto va correttamente inquadrato nella fattispecie di cui alla regola n. 124 paragrafo II del Regol. Uff. di gioco e in applicazione dell' Art.12.1.3 del Codice delle Penalità. Attesa la pericolosità del gesto e viste le precedenti deci= sioni di questo Giudice adottate per fatti analoghi si ritiene congrua la sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate.
Si fa luogo, inoltre, all' aumento della pena ai sensi dell' Art. 51 del Regol. di Giustizia essendo contestabile la recidiva specifica in relazione al precedente disciplinare di cui alla decisione GSP15079 del 09.12.2015.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra Asiago Junior 1935 U20.
Il Giudice Sportivo
Giuseppe
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