Decisione n.GSP15088
Data: 2015-12-15
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 13/12/2015 relativo all'incontro (4737) di Campionato Inter. Lombardia-Piemonte-Valle D'Aosta Serie C disputatosi a Palaghiaccio TAZZOLI (TO) il 13/12/2015 tra Real Torino (507) e Torino Bulls 2011 (669).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
Squalifica per 1 giornate inflitte al giocatore
Nicolò Pace per Pace al minuto 53.17 veniva punito con una penalità maggiore più p.p.c.c. in base alla regola n. 141 paragrafo VII del Regol. Uff. di gioco per aver continuato un alterco (con reciproco scambio di pugni) con un giocatore avversario (Babolin Fabiano) nonostante l' ingiunzione del direttore di gara a desistere da tale proposito.
Squalifica per 1 giornate inflitte al giocatore
Fabiano Babolin per Babolin al minuto 53.17 veniva punito con una penalità maggiore più p.p.c.c. in base alla regola n. 141 paragrafo VII del Regol. Uff. di gioco per aver continuato un alterco (con reciproco scambio di pugni) con un giocatore avversario (Pace Nicolò) nonostante l' ingiunzione del direttore di gara a desistere da tale proposito.
Squalifica per 3 giornate inflitte al giocatore
Edoardo Filippo Filipello per Filipello : dal rapporto arbitrale emerge che caricava un giocatore avversario all' altezza della testa. Il fatto va correttamente inquadrato nella fattispecie di cui alla regola n. 124 paragrafo II del Regol. Uff. di gioco e in applicazione dell' Art.12.1.3 del Codice delle Penalità. Attesa la pericolosità del gesto e, viste le precedenti decisioni di questo Giudice adottate per fatti analoghi, si ritiene congrua la sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate.
Motivazione:
Nicolò Pace al minuto 53.17 veniva punito con una penalità maggiore più p.p.c.c. in base alla regola n. 141 paragrafo VII del Regol. Uff. di gioco per aver continuato un alterco (con reciproco scambio di pugni) con un giocatore avversario (Babolin Fabiano) nonostante l' ingiunzione del direttore di gara a desistere da tale proposito.
Fabiano Babolin al minuto 53.17 veniva punito con una penalità maggiore più p.p.c.c. in base alla regola n. 141 paragrafo VII del Regol. Uff. di gioco per aver continuato un alterco (con reciproco scambio di pugni) con un giocatore avversario (Pace Nicolò) nonostante l' ingiunzione del direttore di gara a desistere da tale proposito.
Edoardo Filippo Filipello : dal rapporto arbitrale emerge che caricava un giocatore avversario all' altezza della testa. Il fatto va correttamente inquadrato nella fattispecie di cui alla regola n. 124 paragrafo II del Regol. Uff. di gioco e in applicazione dell' Art.12.1.3 del Codice delle Penalità. Attesa la pericolosità del gesto e, viste le precedenti decisioni di questo Giudice adottate per fatti analoghi, si ritiene congrua la sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate.
Spese di procedura addebitate:
€ 120.00 () alla squadra HC Real Torino.
€ 120.00 () alla squadra Torino Bulls 2011.
Il Giudice Sportivo
Giuseppe
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