Under 16
Anno Sportivo 2015-2016

1° Turno - Palagorà - Milano (MI)

5556
17/01/2016
12:30
4 - 2
Ora d'inizio: 12:30
Ora di fine: 14:54
Team T1T2T3OTSO Finale
Milano Rossoblu 11200 4
HC Aosta Gladiators U16 11000 2
  • Foglio gara
  • Arbitri


  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP15123

    Data: 2016-01-20

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 18/01/2016 relativo all'incontro (5556) di Campionato Nazionale Maschile Under 16 disputatosi a Palagorà (MI) il 17/01/2016 tra HC Milano Rossoblu (604) e Aosta Gladiator (612).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    Squalifica per 3 giornate inflitte al giocatore Nicolò Pellegrini per Pellegrini al minuto 48.30, dopo essere stato punito con una penalità minore per trattenuta, protestava animatamente e platealmente avverso la decisione arbitrale rivolgendosi al direttore di gara con la seguente irriverente e offensiva frase: "Scemo, figlio di pu...na". Veniva cosi punito con p.p.c.c. in base alla regola n. 116 paragrafo IV punto 1 del Regol. Uff. di gioco.
    Si fa luogo, inoltre, all' aumento della pena ai sensi dell' Art. 51 del Regol. di Giustizia essendo contestabile la recidiva in relazione al precedente disciplinare di cui alla decisione GSP15020 del 13.10.2015.
    Squalifica per 1 giornate inflitte al giocatore Roberto Biccu per Biccu al minuto 55.03, durante lo svolgimento del gioco, iniziava un alterco con un giocatore avversario e pertanto veniva punito con Penalità di Partita in base alla regola n. 141 paragrafo I del Regol. Uff. di gioco.
    Squalifica per 1 giornate inflitte al giocatore Tommaso Rossi per Rossi al minuto 55.03, durante lo svolgimento del gioco, iniziava un alterco con un giocatore avversario e pertanto veniva punito con Penalità di Partita in base alla regola n. 141 paragrafo I del Regol. Uff. di gioco.
    Motivazione:
    Nicolò Pellegrini al minuto 48.30, dopo essere stato punito con una penalità minore per trattenuta, protestava animatamente e platealmente avverso la decisione arbitrale rivolgendosi al direttore di gara con la seguente irriverente e offensiva frase: "Scemo, figlio di pu...na". Veniva cosi punito con p.p.c.c. in base alla regola n. 116 paragrafo IV punto 1 del Regol. Uff. di gioco.
    Si fa luogo, inoltre, all' aumento della pena ai sensi dell' Art. 51 del Regol. di Giustizia essendo contestabile la recidiva in relazione al precedente disciplinare di cui alla decisione GSP15020 del 13.10.2015.
    Roberto Biccu al minuto 55.03, durante lo svolgimento del gioco, iniziava un alterco con un giocatore avversario e pertanto veniva punito con Penalità di Partita in base alla regola n. 141 paragrafo I del Regol. Uff. di gioco.
    Tommaso Rossi al minuto 55.03, durante lo svolgimento del gioco, iniziava un alterco con un giocatore avversario e pertanto veniva punito con Penalità di Partita in base alla regola n. 141 paragrafo I del Regol. Uff. di gioco.


    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra Milano Rossoblu.
    € 52.00 () alla squadra HC Aosta Gladiators U16.


    Il Giudice Sportivo
    Giuseppe
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