Serie B
Anno Sportivo 2015-2016

2° Turno - Stadio del Ghiaccio di Cavalese - Cavalese (TN)

5716
11/03/2016
20:30
6 - 5
Ora d'inizio: 20:30
Ora di fine: 23:14
Team T1T2T3OTSO Finale
Valdifiemme HC 02310 6
HC Merano Pircher 13100 5
  • Arbitri



  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP15199

    Data: 2016-03-12

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 12/03/2016 relativo all'incontro (5716) di Campionato Nazionale Maschile Serie B disputatosi a Cavalese (TN) il 11/03/2016 tra Nuovo Fiemme Hockey Club 97a.s.d. (418) e Hc Merano Junior (522).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    Squalifica per 1 giornate inflitte al giocatore Lorenzo Valgoi per Valgoi : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 45.54 il giocatore Valgoi Lorenzo della squadra Nuovo Fiemme Hockey Club 97 a.s.d. e il giocatore Kobler Stefan della squadra Hc Merano Junior prendevano parte ad una rissa nella quale veniva coinvolto pure il team leader della squadra Nuovo Fiemme Hockey Club 97 a.s.d., Liberatore Sergio, tessera n.202898. Il direttore di gara infliggeva ai primi due la penalità di 5 minuti oltre alla penalità partita per "cattiva condotta" e al dirigente della squadra Liberatore Sergio la penalità partita per "cattiva condotta".
    Durante la rissa alcuni tifosi si sono introdotti a bordo campo nei pressi della panchina della squadra ospite.
    Nel rapporto arbitrale si lamenta anche il fatto che nonostante gli arbitri abbiano più volte richiesto mediante lo speaker ufficiale la presenza delle forze dell'ordine per presidiare gli spazi intorno alle panchine, questi non siano intervenuti.
    Nel rapporto arbitrale si legge ancora che durante il primo tempo il capo arbitro veniva investito dal lancio di birra proveniente dalla tribuna centrale sopra alla cabina dei cronometristi. Anche al minuto 59.59 alcuni tifosi lanciavano birra addosso agli arbitri e ai giocatori della squadra ospite.
    Ciò premesso, questo Giudice, in applicazione dell'articolo 4.2 del Codice delle penalità infligge a: Valgoi Lorenzo e a Kobler Stefan la squalifica per la durata di 1 (una) giornata;
    Liberatore Sergio, secondo i criteri per la determinazione delle sanzioni indicati all'articolo 44 del Regolamento di giustizia, in considerazione della carica ricoperta e in conformità a quanto prescritto all'articolo 4.3 del Codice delle penalità, applica nei confronti di Liberatore Sergio la sanzione della inibizione per la durata di 4 (quattro) mesi.
    I fatti descritti nel rapporto arbitrale inducono questo Giudice a ritenere che la società ospitante, Nuovo Fiemme Hockey Club 97, abbia violato le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del Regolamento di giustizia e le Norme Comuni 2015/2016, approvate con delibera del Presidente nr. 124 del 15 settembre 2015 e ratificate dal Consiglio Federale del 19 settembre 2015, punto 5N) "Ordine pubblico nell'impianto di gara", lettere a) e d), che prevedono la responsabilità delle società organizzatrici in ordine al mantenimento dell'ordine pubblico nei campi di gioco e della tutela degli arbitri prima, durante e dopo la gara. Inoltre, a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori, la violazione dell'articolo 2, comma 1, del Regolamento di giustizia.
    Ciò premesso, questo Giudice, in applicazione dell'articolo 19, comma 3, parte seconda lettera b) delle sanzioni previste per le violazioni commesse dalle società, commina alla squadra Nuovo Fiemme Hockey Club 97 a.s.d. l'ammenda di € 500,00.- (cinquecento/00) oltre all'ammenda di € 1.000,00.- (mille/00) secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 3, parte seconda, lettera b) delle sanzioni previste per le violazioni commesse da parte del pubblico, stante la reiterazione dei fatti contestati e la recidiva specifica.
    Squalifica per 1 giornate inflitte al giocatore Stefan Kobler per Kobler : vedi motivazione per Valgoi Lorenzo.
    Inibizione ad attività federale per 0 giornate inflitte al giocatore Sergio Liberatore per Liberatore : vedi motivazione per Valgoi Lorenzo.
    Motivazione:
    Lorenzo Valgoi : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 45.54 il giocatore Valgoi Lorenzo della squadra Nuovo Fiemme Hockey Club 97 a.s.d. e il giocatore Kobler Stefan della squadra Hc Merano Junior prendevano parte ad una rissa nella quale veniva coinvolto pure il team leader della squadra Nuovo Fiemme Hockey Club 97 a.s.d., Liberatore Sergio, tessera n.202898. Il direttore di gara infliggeva ai primi due la penalità di 5 minuti oltre alla penalità partita per "cattiva condotta" e al dirigente della squadra Liberatore Sergio la penalità partita per "cattiva condotta".
    Durante la rissa alcuni tifosi si sono introdotti a bordo campo nei pressi della panchina della squadra ospite.
    Nel rapporto arbitrale si lamenta anche il fatto che nonostante gli arbitri abbiano più volte richiesto mediante lo speaker ufficiale la presenza delle forze dell'ordine per presidiare gli spazi intorno alle panchine, questi non siano intervenuti.
    Nel rapporto arbitrale si legge ancora che durante il primo tempo il capo arbitro veniva investito dal lancio di birra proveniente dalla tribuna centrale sopra alla cabina dei cronometristi. Anche al minuto 59.59 alcuni tifosi lanciavano birra addosso agli arbitri e ai giocatori della squadra ospite.
    Ciò premesso, questo Giudice, in applicazione dell'articolo 4.2 del Codice delle penalità infligge a: Valgoi Lorenzo e a Kobler Stefan la squalifica per la durata di 1 (una) giornata;
    Liberatore Sergio, secondo i criteri per la determinazione delle sanzioni indicati all'articolo 44 del Regolamento di giustizia, in considerazione della carica ricoperta e in conformità a quanto prescritto all'articolo 4.3 del Codice delle penalità, applica nei confronti di Liberatore Sergio la sanzione della inibizione per la durata di 4 (quattro) mesi.
    I fatti descritti nel rapporto arbitrale inducono questo Giudice a ritenere che la società ospitante, Nuovo Fiemme Hockey Club 97, abbia violato le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del Regolamento di giustizia e le Norme Comuni 2015/2016, approvate con delibera del Presidente nr. 124 del 15 settembre 2015 e ratificate dal Consiglio Federale del 19 settembre 2015, punto 5N) "Ordine pubblico nell'impianto di gara", lettere a) e d), che prevedono la responsabilità delle società organizzatrici in ordine al mantenimento dell'ordine pubblico nei campi di gioco e della tutela degli arbitri prima, durante e dopo la gara. Inoltre, a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori, la violazione dell'articolo 2, comma 1, del Regolamento di giustizia.
    Ciò premesso, questo Giudice, in applicazione dell'articolo 19, comma 3, parte seconda lettera b) delle sanzioni previste per le violazioni commesse dalle società, commina alla squadra Nuovo Fiemme Hockey Club 97 a.s.d. l'ammenda di € 500,00.- (cinquecento/00) oltre all'ammenda di € 1.000,00.- (mille/00) secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 3, parte seconda, lettera b) delle sanzioni previste per le violazioni commesse da parte del pubblico, stante la reiterazione dei fatti contestati e la recidiva specifica.
    Stefan Kobler : vedi motivazione per Valgoi Lorenzo.
    Sergio Liberatore : vedi motivazione per Valgoi Lorenzo.


    Spese di procedura addebitate:
    € 200.00 () alla squadra Valdifiemme HC.
    € 200.00 () alla squadra HC Merano Pircher.


    Il Giudice Sportivo
    Giuseppe
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