Decisione n.GSP16051
Data: 2016-11-16
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 13/11/2016 relativo all'incontro (6140) di Campionato Nazionale Maschile Under 16 disputatosi a Palasesto (MI) il 12/11/2016 tra HC Diavoli Sesto U16 (645) e HC Aosta Gladiators U16 (612).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
Ammonizione con diffida per 0 giornate inflitte al giocatore
Nicolò Alberti per Alberti al minuto 21.47, dopo la segnatura di un goal da parte della squadra avversaria. iniziava a protestare perchè secondo lui il goal non era regolare, invitato dai direttori di gara a smettere, si rivolgeva a loro con la seguente frase: "Anche mia nonna cieca ha visto che non era valido!!!". Invitato nuovamente a smettere con tale comportamento continuava nelle sue proteste e, pertanto, gli venivano inflitti 10 minuti di p.c.c.
Squalifica per 3 giornate inflitte al giocatore
Daniele Demichelis per Demichelis : dal rapporto arbitrale emerge che caricava con il bastone impugnato a due mani un giocatore avversario all' altezza della testa. Il fatto va correttamente inquadrato nella fattispecie di cui alla regola n. 124 paragrafo II del Regol. Uff. di gioco e in applicazione dell' Art.12.1.3 del Codice delle Penalità. Attesa la pericolosità del gesto e viste le precedenti decisioni di questo Giudice adottate per fatti analoghi si ritiene congrua la sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate.
Motivazione:
Nicolò Alberti al minuto 21.47, dopo la segnatura di un goal da parte della squadra avversaria. iniziava a protestare perchè secondo lui il goal non era regolare, invitato dai direttori di gara a smettere, si rivolgeva a loro con la seguente frase: "Anche mia nonna cieca ha visto che non era valido!!!". Invitato nuovamente a smettere con tale comportamento continuava nelle sue proteste e, pertanto, gli venivano inflitti 10 minuti di p.c.c.
Daniele Demichelis : dal rapporto arbitrale emerge che caricava con il bastone impugnato a due mani un giocatore avversario all' altezza della testa. Il fatto va correttamente inquadrato nella fattispecie di cui alla regola n. 124 paragrafo II del Regol. Uff. di gioco e in applicazione dell' Art.12.1.3 del Codice delle Penalità. Attesa la pericolosità del gesto e viste le precedenti decisioni di questo Giudice adottate per fatti analoghi si ritiene congrua la sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra Diavoli Sesto U16.
€ 52.00 () alla squadra HC Aosta Gladiators U16.
Il Giudice Sportivo
Umberto
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