Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 12/12/2016 relativo all'incontro (6162) di Campionato Nazionale Maschile Under 16 disputatosi a Pergine (TN) il 11/12/2016 tra Hockey Pergine Sapiens U16 (162) e HC Aosta Gladiators U16 (612). Precedenti: Sanzione inflitta:
Squalifica per 3 giornate inflitte al giocatore Filippo Bonato per Bonato : dal rapporto arbitrale emerge che caricava una giocatrice avversaria all' altezza della testa. Il fatto va correttamente inquadrato nella fattispecie di cui alla regola n. 124 paragrafo II del Regol. Uff. di gioco e in applicazione dell' Art.12.1.3 del Codice delle Penalità. Attesa la pericolosità del gesto e viste le precedenti decisioni di questo Giudice adottate per fatti analoghi si ritiene congrua la sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate. Motivazione: Filippo Bonato : dal rapporto arbitrale emerge che caricava una giocatrice avversaria all' altezza della testa. Il fatto va correttamente inquadrato nella fattispecie di cui alla regola n. 124 paragrafo II del Regol. Uff. di gioco e in applicazione dell' Art.12.1.3 del Codice delle Penalità. Attesa la pericolosità del gesto e viste le precedenti decisioni di questo Giudice adottate per fatti analoghi si ritiene congrua la sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra Hockey Pergine U16.
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 12/12/2016 relativo all'incontro (6162) di Campionato Nazionale Maschile Under 16 disputatosi a Pergine (TN) il 11/12/2016 tra Hockey Pergine Sapiens U16 (162) e HC Aosta Gladiators U16 (612). Precedenti: Sanzione inflitta: Motivazione: Filippo Bonato : dal rapporto arbitrale emerge che caricava una giocatrice avversaria all' altezza della testa. Il fatto va correttamente inquadrato nella fattispecie di cui alla regola n. 124 paragrafo II del Regol. Uff. di gioco e in applicazione dell' Art.12.1.3 del Codice delle Penalità. Attesa la pericolosità del gesto e viste le precedenti decisioni di questo Giudice adottate per fatti analoghi si ritiene congrua la sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate.