Under 16
Anno Sportivo 2016-2017

3° Turno Andata - Centro Sportivo Casate - Como (CO)

6234
01/10/2016
17:30
7 - 8
Ora d'inizio: 00:00
Ora di fine: 00:00
Team T1T2T3OTSO Finale
Hockey Como U16 13300 7
Fassa Falcons U16 03500 8
  • Arbitri
  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP16060

    Data: 2016-11-26

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 01/10/2016 relativo all'incontro (6234) di Campionato Nazionale Maschile Under 16 disputatosi a Centro Sportivo Casate (CO) il 01/10/2016 tra Hockey Como U16 (285) e SHC Fassa U16 (020).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    Sospensione per 0 giornate inflitte al giocatore Mattia Macciachini per Macciachini : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 59.12, durante un’interruzione di gioco, per protestare avverso una decisione arbitrale, il giocatore Macciachini tirava intenzionalmente il disco, con il proprio bastone, verso l’arbitro, senza fortunatamente colpirlo, essendo passato il disco a circa 50 cm di distanza dal direttore di gara. Il giocatore predetto veniva quindi punito con penalità di partita, con conseguente ritiro del cartellino.
    Ciò premesso, il comportamento del Macciachini deve qualificarsi come “tentativo di ferimento” e per l’effetto essere sanzionato ai sensi dell’art. 10.2 del codice delle penalità. In particolare non possono sorgere dubbi sulla inequivocità del gesto, posto che il disco è stato scagliato in direzione dell’arbitro, essendo da escludere che esso abbia assunto quella precisa traiettoria per un caso fortuito. Inoltre risulta provata l’intenzionalità del gesto, dal momento che il lancio del disco avveniva nonostante il gioco fosse stato interrotto e dopo che il predetto giocatore si era rifiutato di consegnare il disco all’arbitro, impedendo così a quest’ultimo di recuperarlo. Peraltro anche il motivo di tale riprovevole comportamento, ovvero il disappunto per una decisione arbitrale non condivisa, avvalora pienamente la tesi ivi sostenuta della volontà del giocatore di colpire ed arrecare ferimento all’arbitro.

    Accertata, dunque, la responsabilità disciplinare di Macciachini Mattia per il fatto a lui contestato, questo Giudice ritiene di poter applicare, a parziale riduzione della sanzione, la circostanza attenuante dell’incensuratezza del giocatore, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 47, n.2 e 48, n.2 del Regolamento di Giustizia. Considerata, pertanto, quale pena base la sanzione di anni 1 (uno) di sospensione da ogni attività federale, minimo edittale previsto dalla norma incriminatrice applicata (art.10.2 cod. pen.) e concessa nella misura massima di un terzo la diminuzione per l’effetto della circostanza attenuante relativa all’incensuratezza, ne consegue una pena finale di mesi 8 (otto) di sospensione da ogni attività federale.
    Motivazione:
    Mattia Macciachini : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 59.12, durante un’interruzione di gioco, per protestare avverso una decisione arbitrale, il giocatore Macciachini tirava intenzionalmente il disco, con il proprio bastone, verso l’arbitro, senza fortunatamente colpirlo, essendo passato il disco a circa 50 cm di distanza dal direttore di gara. Il giocatore predetto veniva quindi punito con penalità di partita, con conseguente ritiro del cartellino.
    Ciò premesso, il comportamento del Macciachini deve qualificarsi come “tentativo di ferimento” e per l’effetto essere sanzionato ai sensi dell’art. 10.2 del codice delle penalità. In particolare non possono sorgere dubbi sulla inequivocità del gesto, posto che il disco è stato scagliato in direzione dell’arbitro, essendo da escludere che esso abbia assunto quella precisa traiettoria per un caso fortuito. Inoltre risulta provata l’intenzionalità del gesto, dal momento che il lancio del disco avveniva nonostante il gioco fosse stato interrotto e dopo che il predetto giocatore si era rifiutato di consegnare il disco all’arbitro, impedendo così a quest’ultimo di recuperarlo. Peraltro anche il motivo di tale riprovevole comportamento, ovvero il disappunto per una decisione arbitrale non condivisa, avvalora pienamente la tesi ivi sostenuta della volontà del giocatore di colpire ed arrecare ferimento all’arbitro.

    Accertata, dunque, la responsabilità disciplinare di Macciachini Mattia per il fatto a lui contestato, questo Giudice ritiene di poter applicare, a parziale riduzione della sanzione, la circostanza attenuante dell’incensuratezza del giocatore, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 47, n.2 e 48, n.2 del Regolamento di Giustizia. Considerata, pertanto, quale pena base la sanzione di anni 1 (uno) di sospensione da ogni attività federale, minimo edittale previsto dalla norma incriminatrice applicata (art.10.2 cod. pen.) e concessa nella misura massima di un terzo la diminuzione per l’effetto della circostanza attenuante relativa all’incensuratezza, ne consegue una pena finale di mesi 8 (otto) di sospensione da ogni attività federale.


    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra Hockey Como U16.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
    [STAMPA PROVVEDIMENTO IN FORMATO PDF]