Under 19
Anno Sportivo 2016-2017

1° Turno - Spirito Reale Arena - Cotta Morandini - Torre Pellice (TO)

8106
22/01/2017
17:30
5 - 0
Ora d'inizio: 17:34
Ora di fine: 19:45
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Valpellice U19 20300 5
HC Merano Junior U19 00000 0
  • Arbitri


  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP16123

    Data: 2017-01-25

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 23/01/2017 relativo all'incontro (8106) di Campionato Nazionale Maschile Junior L. U19 disputatosi a Cotta Morandini (TO) il 22/01/2017 tra HC Valpellice U19 (070) e HC Merano Junior U19 (522).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    Squalifica per 1 giornate inflitte al giocatore Julian Clementi per Clementi dal rapporto arbitrale emerge che al min. 59,00 il predetto giocatore, dopo essersi avvicinato alla panca dei giocatori avversari, afferrava con una mano il casco di un atleta della squadra di casa. Veniva così correttamente punito, in base alla regola n.156, con una penalità maggiore + penalità partita c.c., cui consegue sul piano disciplinare, in assenza di recidiva contestabile, la comminazione della sanzione minima prevista dalla normativa applicabile.
    Successivamente, al termine dell'incontro, lo stesso giocatore si avvicinava con tono aggressivo all'arbitro, pronunciando parole in lingua tedesca all'indirizzo del direttore di gara e da questi ritenute offensive. Veniva così nuovamente punito con una P.P.C.C.
    A tale ultimo proposito si fa presente che, non avendo l'arbitro indicate le esatte parole pronunciate dal giocatore punito (non avendone evidentemente compreso il significato), non è dato modo a questo Giudice di valutare il carattere offensivo delle stesse e pertanto il comportamento del giocatore va qualificato come protesta vibrata ed eccessiva nei confronti dell'operato del direttore di gara, sanzionabile, in assenza di precedenti specifici conte= stabili, con la sanzione dell'ammonizione con diffida.
    Inibizione ad attività federale per 0 giornate inflitte al giocatore Pietro Norcia per Norcia Nella sua qualità di accompagnatore della squadra dell'H.C. Merano Junior, si rifiutava di sotto= scrivere il modulo federale di ritiro del cartellino del giocatore Clementi Julian, adducendo il fatto di non essere a conoscenza dell'esistenza di detto modulo.
    Il comportamento sopra descritto evidenzia un'inescusabile ignoranza della normativa federale di riferimento, cui è conseguita l'ingiustificata opposizione ad una legittima e doverosa richiesta da parte degli ufficili di gara.
    Motivazione:
    Julian Clementi dal rapporto arbitrale emerge che al min. 59,00 il predetto giocatore, dopo essersi avvicinato alla panca dei giocatori avversari, afferrava con una mano il casco di un atleta della squadra di casa. Veniva così correttamente punito, in base alla regola n.156, con una penalità maggiore + penalità partita c.c., cui consegue sul piano disciplinare, in assenza di recidiva contestabile, la comminazione della sanzione minima prevista dalla normativa applicabile.
    Successivamente, al termine dell'incontro, lo stesso giocatore si avvicinava con tono aggressivo all'arbitro, pronunciando parole in lingua tedesca all'indirizzo del direttore di gara e da questi ritenute offensive. Veniva così nuovamente punito con una P.P.C.C.
    A tale ultimo proposito si fa presente che, non avendo l'arbitro indicate le esatte parole pronunciate dal giocatore punito (non avendone evidentemente compreso il significato), non è dato modo a questo Giudice di valutare il carattere offensivo delle stesse e pertanto il comportamento del giocatore va qualificato come protesta vibrata ed eccessiva nei confronti dell'operato del direttore di gara, sanzionabile, in assenza di precedenti specifici conte= stabili, con la sanzione dell'ammonizione con diffida.
    Pietro Norcia Nella sua qualità di accompagnatore della squadra dell'H.C. Merano Junior, si rifiutava di sotto= scrivere il modulo federale di ritiro del cartellino del giocatore Clementi Julian, adducendo il fatto di non essere a conoscenza dell'esistenza di detto modulo.
    Il comportamento sopra descritto evidenzia un'inescusabile ignoranza della normativa federale di riferimento, cui è conseguita l'ingiustificata opposizione ad una legittima e doverosa richiesta da parte degli ufficili di gara.


    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra HC Merano Junior U19.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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