Decisione n.GSP16166
Data: 2017-03-03
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 26/02/2017 relativo all'incontro (8117) di Campionato Nazionale Maschile Junior L. U19 disputatosi a Palagorà (MI) il 26/02/2017 tra Milano Rossoblu U19 (604) e Valdifiemme JTH U19 (418).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
Squalifica per 2 giornate inflitte al giocatore
Andrea Dallapiccola per Dallapiccola
dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 27.12 veniva punito con una penalità maggiore più p.p.c.c. ai sensi dell'art. 159, paragrafo III del Regol. Uff. di Gioco per aver colpito, con il bastone impugnato a due mani, un giocatore avversario all' altezza della testa.
Squalifica per 1 giornate inflitte al giocatore
Daniel Nicholas Belloni per Belloni
al minuto 27.12 veniva punito con una penalità maggiore più p.p.c.c. in base alla regola n. 141 paragrafo VII del Regol. Uff. di gioco per aver continuato un alterco con giocatori avversari nonostante l' ingiunzione degli Ufficiali di gara a desistere da tale proposito.
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Motivazione:
Andrea Dallapiccola dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 27.12 veniva punito con una penalità maggiore più p.p.c.c. ai sensi dell'art. 159, paragrafo III del Regol. Uff. di Gioco per aver colpito, con il bastone impugnato a due mani, un giocatore avversario all' altezza della testa.
Daniel Nicholas Belloni al minuto 27.12 veniva punito con una penalità maggiore più p.p.c.c. in base alla regola n. 141 paragrafo VII del Regol. Uff. di gioco per aver continuato un alterco con giocatori avversari nonostante l' ingiunzione degli Ufficiali di gara a desistere da tale proposito.
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Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra Milano Rossoblu U19.
€ 52.00 () alla squadra Valdifiemme JTH U19.
Il Giudice Sportivo
Franco
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