Under 16
Anno Sportivo 2016-2017

Triangolare - Stadio Appiano - Appiano sulla strada del vino (BZ)

8410
18/03/2017
18:00
5 - 6
Ora d'inizio: 17:57
Ora di fine: 19:40
Team T1T2T3OTSO Finale
Fiemme / Fassa U16 40100 5
Hockey Como U16 12300 6
  • Arbitri


  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP16184

    Data: 2017-03-21

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 19/03/2017 relativo all'incontro (8410) di Campionato Nazionale Maschile Under 16 disputatosi a Stadio Appiano (BZ) il 18/03/2017 tra Valdifiemme JTH U16 (418) e Hockey Como U16 (285).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    Squalifica per 1 giornate inflitte al giocatore Nicola Defrancesco per Defrancesco : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 14,37 il giocatore Defrancesco Nicola caricava con il proprio avambraccio un avversario all’altezza del collo. Veniva così punito con con 2’ + 10’ di penalità di cattiva condotta ai sensi dell’art. 124 Reg. Ufficiale di gioco
    Il direttore di gara  fa presente che il giocatore che ha subito il fallo ha regolarmente ripreso il gioco.
    Ciò premesso, stante l’assenza di conseguenze lesive a danno del giocatore che ha subito la carica ed altresì considerato che il fallo è stato commesso con il braccio e non con il bastone,  (strumento di offesa ben più pericoloso per l’altrui incolumità), ritiene questo Giudice, in applicazione dei criteri di determinazione della pena di cui all’art. 49, n.1 Reg. di Giustizia, di potere contenere nel minimo edittale l’irroganda sanzione della squalifica.

    Motivazione:
    Nicola Defrancesco : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 14,37 il giocatore Defrancesco Nicola caricava con il proprio avambraccio un avversario all’altezza del collo. Veniva così punito con con 2’ + 10’ di penalità di cattiva condotta ai sensi dell’art. 124 Reg. Ufficiale di gioco
    Il direttore di gara  fa presente che il giocatore che ha subito il fallo ha regolarmente ripreso il gioco.
    Ciò premesso, stante l’assenza di conseguenze lesive a danno del giocatore che ha subito la carica ed altresì considerato che il fallo è stato commesso con il braccio e non con il bastone,  (strumento di offesa ben più pericoloso per l’altrui incolumità), ritiene questo Giudice, in applicazione dei criteri di determinazione della pena di cui all’art. 49, n.1 Reg. di Giustizia, di potere contenere nel minimo edittale l’irroganda sanzione della squalifica.



    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra Fiemme / Fassa U16.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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