Decisione n.GSP16201
Data: 2017-04-11
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 01/04/2017 relativo all'incontro (8451) di Campionato Nazionale Maschile Serie B disputatosi a Palagorà (MI) il 31/03/2017 tra Milano Rossoblu (604) e HC Merano Pircher (522).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
Squalifica per 3 giornate inflitte al giocatore
Luca Ansoldi per Ansoldi : dal rapporto arbitrale risulta che al minuto 59.58 il giocatore Ansoldi Luca si rivolgeva al capo arbitro nel seguente modo: “figlio di puttana, sei un uomo di merda, scrivi che tanto non me ne frega un cazzo, bastardo fai schifo”. Facendo anche presente che l’Ansoldi Luca ricopriva il ruolo di assistente al capitano (A) della propria squadra, il direttore di gara gli comminava una penalità di 10’ di cattiva condotta, ai sensi della regola n. 116, paragrafo III punto 4 del Regol. Uff. di gioco.
Ciò premesso, non essendo in discussione il carattere ingiurioso degli epiteti pronunciati dal giocatore Ansoldi Luca, resta soltanto da quantificare la comminanda sanzione disciplinare.
Quest’ultima non può certamente contenersi nel minimo edittale previsto dalla norma applicabile (due giornate di squalifica), nonostante l’assenza di precedenti specifici contestabili.
La reiterazione di termini così gravemente offensivi, infatti, non può trovare giustificazione alcuna, neppure nel clima di forte tensione agonistica che ha caratterizzato l’intera serie di semifinale tra le due compagini, circo= stanza, quest’ultima, che può valere soltanto ad evitare l’inflizione di una sanzione più severa di quella adottata.
Si fa presente che, ai sensi dell’art. 48, n.5 Regol. di Giustizia, la sanzione inflitta, se non scontata, in tutto od in parte, nel corso del presente campionato, dovrà essere scontata per intero o nella parte residua nella prossima stagione sportiva, in incontri di campionato, anche se l’atleta avrà cambiato società e/o categoria Motivazione:
Luca Ansoldi : dal rapporto arbitrale risulta che al minuto 59.58 il giocatore Ansoldi Luca si rivolgeva al capo arbitro nel seguente modo: “figlio di puttana, sei un uomo di merda, scrivi che tanto non me ne frega un cazzo, bastardo fai schifo”. Facendo anche presente che l’Ansoldi Luca ricopriva il ruolo di assistente al capitano (A) della propria squadra, il direttore di gara gli comminava una penalità di 10’ di cattiva condotta, ai sensi della regola n. 116, paragrafo III punto 4 del Regol. Uff. di gioco.
Ciò premesso, non essendo in discussione il carattere ingiurioso degli epiteti pronunciati dal giocatore Ansoldi Luca, resta soltanto da quantificare la comminanda sanzione disciplinare.
Quest’ultima non può certamente contenersi nel minimo edittale previsto dalla norma applicabile (due giornate di squalifica), nonostante l’assenza di precedenti specifici contestabili.
La reiterazione di termini così gravemente offensivi, infatti, non può trovare giustificazione alcuna, neppure nel clima di forte tensione agonistica che ha caratterizzato l’intera serie di semifinale tra le due compagini, circo= stanza, quest’ultima, che può valere soltanto ad evitare l’inflizione di una sanzione più severa di quella adottata.
Si fa presente che, ai sensi dell’art. 48, n.5 Regol. di Giustizia, la sanzione inflitta, se non scontata, in tutto od in parte, nel corso del presente campionato, dovrà essere scontata per intero o nella parte residua nella prossima stagione sportiva, in incontri di campionato, anche se l’atleta avrà cambiato società e/o categoria
Spese di procedura addebitate:
€ 200.00 () alla squadra HC Merano Pircher.
Il Giudice Sportivo
Franco
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