Under 19
Anno Sportivo 2016-2017

3° Turno - Stadio del ghiaccio Pranives - Selva di Val Gardena (BZ)

8493
01/04/2017
18:00
6 - 3
Ora d'inizio: 18:00
Ora di fine: 20:10
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Gherdeina U19 12300 6
HC Pustertal Junior U19 11100 3
  • Arbitri



  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP16196

    Data: 2017-04-03

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 02/04/2017 relativo all'incontro (8493) di Campionato Nazionale Maschile Junior L. U19 disputatosi a Selva Gardena (BZ) il 01/04/2017 tra HC Gherdeina U19 (466) e HC Pustertal Junior U19 (620).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    Squalifica per 2 giornate inflitte al giocatore Jonas Thum per Thum : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 31.22 il giocatore Thum Jonas veniva punito con una penalità maggiore e automatica penalità di partita per cattiva condotta, per avere caricato un avversario all’al= tezza della testa. L’arbitro fa presente che il giocatore colpito riprendeva regolarmente il gioco. Ciò premesso, pur in assenza di conseguenze lesive a carico del giocatore colpito, si ritiene equa una sanzione di due giornate di squalifica, superiore al minimo edittale, a fronte della pericolosità del gesto. Si fa presente che, ai sensi dell’art. 48, n.5 del Regol. di Giustizia, la sanzione inflitta, se non scontata, in tutto od in parte, nel corso del presente campionato, dovrà essere scontata per intero o nella parte residua nella prossima stagione sportiva, in incontri di campionato, anche se l’atleta avrà cambiato società e/o categoria.
    Squalifica per 1 giornate inflitte al giocatore Alex De Lorenzo Meo per De Lorenzo Meo : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 49.21 il giocatore De Lorenzo Meo Alex ve= niva sanzionato con una penalità minore e automatica penalità di cattiva condotta (10’) ai sensi della regola n. 123 del Regol. Uff. di gioco, per avere caricato da tergo un giocatore avversario. L’arbitro precisa che il giocatore che ha subito il fallo riprendeva regolarmente il gioco. Si fa presente che, ai sensi dell’art. 48, n.5 del Regol. di Giustizia., la sanzione inflitta, se non scontata, in tutto od in parte, nel corso del presente campionato, dovrà es= sere scontata per intero o nella parte residua nella prossima stagione sportiva, in incontri di campionato, anche se l’atleta avrà cambiato società e/o categoria.


    Squalifica per 2 giornate inflitte al giocatore Ruben Tomasini per Tomasini : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 54.32 il giocatore Tomasini Ruben caricava con il bastone un avversario all’altezza della schiena. Veniva così punito, in base alla regola n. 127 del Regol. Uff. di Gioco, con una penalità maggiore e automatica penalità di partita per cattiva condotta. Anche in questo caso il direttore di gara fa presente che il giocatore che ha subito il fallo riprendeva regolarmente il gioco. Ciò premesso, considerata l’assenza di conseguenze lesive a carico del giocatore che ha subito il fallo, nonché lo stato di in= censuratezza del Tomasini Ruben, questo Giudice Sportivo, visti gli artt. 51, n.2 e 52, n.2 del Regol. di Giustizia, concede la diminuzione nella misura di un terzo della pena base, prevista, nel minimo edittale, in 3 (tre) giornate di squalifica, e per l’effetto infligge una sanzione finale pari a 2 (due) giornate di squalifica.
    Si fa presente che, ai sensi dell’art. 48, n.5 Regol. di Giustizia, la sanzione inflitta, se non scontata, in tutto od in parte, nel corso del presente campionato, dovrà essere scontata per intero o nella parte residua nella prossima stagione sportiva, in incontri di campionato, anche se l’atleta avrà cambiato società e/o categoria.

    Motivazione:
    Jonas Thum : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 31.22 il giocatore Thum Jonas veniva punito con una penalità maggiore e automatica penalità di partita per cattiva condotta, per avere caricato un avversario all’al= tezza della testa. L’arbitro fa presente che il giocatore colpito riprendeva regolarmente il gioco. Ciò premesso, pur in assenza di conseguenze lesive a carico del giocatore colpito, si ritiene equa una sanzione di due giornate di squalifica, superiore al minimo edittale, a fronte della pericolosità del gesto. Si fa presente che, ai sensi dell’art. 48, n.5 del Regol. di Giustizia, la sanzione inflitta, se non scontata, in tutto od in parte, nel corso del presente campionato, dovrà essere scontata per intero o nella parte residua nella prossima stagione sportiva, in incontri di campionato, anche se l’atleta avrà cambiato società e/o categoria.
    Alex De Lorenzo Meo : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 49.21 il giocatore De Lorenzo Meo Alex ve= niva sanzionato con una penalità minore e automatica penalità di cattiva condotta (10’) ai sensi della regola n. 123 del Regol. Uff. di gioco, per avere caricato da tergo un giocatore avversario. L’arbitro precisa che il giocatore che ha subito il fallo riprendeva regolarmente il gioco. Si fa presente che, ai sensi dell’art. 48, n.5 del Regol. di Giustizia., la sanzione inflitta, se non scontata, in tutto od in parte, nel corso del presente campionato, dovrà es= sere scontata per intero o nella parte residua nella prossima stagione sportiva, in incontri di campionato, anche se l’atleta avrà cambiato società e/o categoria.


    Ruben Tomasini : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 54.32 il giocatore Tomasini Ruben caricava con il bastone un avversario all’altezza della schiena. Veniva così punito, in base alla regola n. 127 del Regol. Uff. di Gioco, con una penalità maggiore e automatica penalità di partita per cattiva condotta. Anche in questo caso il direttore di gara fa presente che il giocatore che ha subito il fallo riprendeva regolarmente il gioco. Ciò premesso, considerata l’assenza di conseguenze lesive a carico del giocatore che ha subito il fallo, nonché lo stato di in= censuratezza del Tomasini Ruben, questo Giudice Sportivo, visti gli artt. 51, n.2 e 52, n.2 del Regol. di Giustizia, concede la diminuzione nella misura di un terzo della pena base, prevista, nel minimo edittale, in 3 (tre) giornate di squalifica, e per l’effetto infligge una sanzione finale pari a 2 (due) giornate di squalifica.
    Si fa presente che, ai sensi dell’art. 48, n.5 Regol. di Giustizia, la sanzione inflitta, se non scontata, in tutto od in parte, nel corso del presente campionato, dovrà essere scontata per intero o nella parte residua nella prossima stagione sportiva, in incontri di campionato, anche se l’atleta avrà cambiato società e/o categoria.



    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra HC Pustertal Junior U19.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
    [STAMPA PROVVEDIMENTO IN FORMATO PDF]