Under 19
Anno Sportivo 2016-2017

2° Turno - Meranarena - Merano (BZ)

8502
30/03/2017
17:45
5 - 0
Ora d'inizio: 00:00
Ora di fine: 00:00
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Merano Junior U19 5
Hockey Pergine U19 0
  • Arbitri



  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP16195

    Data: 2017-03-31

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 31/03/2017 relativo all'incontro (8502) di Campionato Nazionale Maschile Junior L. U19 disputatosi a Meranarena (BZ) il 30/03/2017 tra HC Merano Junior U19 (522) e Hockey Pergine Sapiens U19 (162).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    Squalifica per 1 giornate inflitte al giocatore Luca Biasioni per Biasioni : dal rapporto arbitrale risulta che al minuto 44.39, il giocatore Biasioni Luca, afferrata la griglia di protezione del viso di un avversario, trascinava quest’ultimo sul ghiaccio, sfilandogli il casco e procurandogli una ferita al labbro. Veniva così punito con una penalità maggiore più automaticamente P.P.C.C. in base alla regola 156, punto I del Reg. Uff. di gioco.
    Squalifica per 6 giornate inflitte al giocatore Jaromir Korotvicka per Korotvicka nella sua qualità di allenatore della squadra H.C. Pergine, in concorso con il giocatore Pertoldi, capitano della stessa squadra, ha imposto il ritiro della propria compagine dalla competizione sportiva, determinando, da parte dell’arbitro, la decretazione della fine della partita. L’illecito comportamento, di estrema gravità, non trova scusante alcuna e rappresenta un esempio di rilevante antisportività, aggravata dal ruolo di responsabilità ricoperto dall’incolpato, anche a livello educativo, considerata la giovane età degli atleti sottoposti al suo comando.
    Squalifica per 4 giornate inflitte al giocatore Francesco Pertoldi per Pertoldi nella sua qualità di capitano della squadra H.C. Pergine, in concorso con l’allenatore, ha imposto il ritiro della propria compagine dalla competizione sportiva, determinando, da parte dell’arbitro, la de= cretazione della fine della partita.L’illecito comportamento, pur di estrema gravità, va sanzionato con una pena inferiore rispetto a quella inflitta all’allenatore, in quanto appare evidente che il giocatore si sia uniformato alla decisione di ritirare la squadra, in precedenza assunta dal suo allenatore, senza peraltro opporre alcuna re= sistenza a tale sconsiderata scelta, ma, al contrario, dimostrando di condividerla pienamente. Con l’aggravante derivante dal ruolo di responsabilità ricoperto in seno alla squadra.
    Ammonizione con diffida per 0 giornate inflitte al giocatore Luca Marano per Marano in occasione dell’uscita dal campo della propria squadra, avvenuta in seguito alla decisione di ri= tirarsi dall’incontro, applaudiva ironicamente all’indirizzo degli ufficiali di gara e della squadra avversaria.
    Motivazione:
    Luca Biasioni : dal rapporto arbitrale risulta che al minuto 44.39, il giocatore Biasioni Luca, afferrata la griglia di protezione del viso di un avversario, trascinava quest’ultimo sul ghiaccio, sfilandogli il casco e procurandogli una ferita al labbro. Veniva così punito con una penalità maggiore più automaticamente P.P.C.C. in base alla regola 156, punto I del Reg. Uff. di gioco.
    Jaromir Korotvicka nella sua qualità di allenatore della squadra H.C. Pergine, in concorso con il giocatore Pertoldi, capitano della stessa squadra, ha imposto il ritiro della propria compagine dalla competizione sportiva, determinando, da parte dell’arbitro, la decretazione della fine della partita. L’illecito comportamento, di estrema gravità, non trova scusante alcuna e rappresenta un esempio di rilevante antisportività, aggravata dal ruolo di responsabilità ricoperto dall’incolpato, anche a livello educativo, considerata la giovane età degli atleti sottoposti al suo comando.
    Francesco Pertoldi nella sua qualità di capitano della squadra H.C. Pergine, in concorso con l’allenatore, ha imposto il ritiro della propria compagine dalla competizione sportiva, determinando, da parte dell’arbitro, la de= cretazione della fine della partita.L’illecito comportamento, pur di estrema gravità, va sanzionato con una pena inferiore rispetto a quella inflitta all’allenatore, in quanto appare evidente che il giocatore si sia uniformato alla decisione di ritirare la squadra, in precedenza assunta dal suo allenatore, senza peraltro opporre alcuna re= sistenza a tale sconsiderata scelta, ma, al contrario, dimostrando di condividerla pienamente. Con l’aggravante derivante dal ruolo di responsabilità ricoperto in seno alla squadra.
    Luca Marano in occasione dell’uscita dal campo della propria squadra, avvenuta in seguito alla decisione di ri= tirarsi dall’incontro, applaudiva ironicamente all’indirizzo degli ufficiali di gara e della squadra avversaria.


    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra Hockey Pergine U19.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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