Italian HL
Anno Sportivo 2017-2018

6° Turno Andata - Stadio Appiano - Appiano sulla strada del vino (BZ)

8761
14/10/2017
19:30
6 - 2
Ora d'inizio: 19:30
Ora di fine: 21:39
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Eppan Appiano ANet 21300 6
Hockey Pergine Sapiens 10100 2
  • Arbitri




  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP17039

    Data: 2017-10-19

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 18/10/2017 relativo all'incontro (8761) di Campionato Nazionale Maschile Italian HL disputatosi a Stadio Appiano (BZ) il 14/10/2017 tra HC Eppan Appiano (150) e Hockey Pergine Sapiens (162).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 3 giornate inflitte al giocatore Andrea Meneghini per Meneghini : dal rapporto arbitrale risulta che al minuto 23,27 il giocatore Meneghini Andrea, dopo essere stato sanzionato con una penalità minore per un fallo di “colpo di bastone”, protestava animatamente avverso detta decisione arbitrale, cosicché gli venivano ulteriormente inflitti 2 minuti di penalità per comportamento anti= sportivo.
    A questo punto, persistendo nell’insubordinazione, si rivolgeva al capo arbitro, pronunciando le seguenti fra= si: “figlio di puttana, testa di cazzo, sei una merda”.
    Veniva così punito con una penalità maggiore di 10 minuti per cattiva condotta, ai sensi della regola n. 168, III paragrafo del Regol. Uff. di gioco.
    Ciò premesso, non essendo in discussione il carattere ingiurioso degli epiteti pronunciati dal giocatore in que= stione, resta soltanto da quantificare la comminanda sanzione disciplinare.
    Va preliminarmente considerato che la rilevata reiterazione di termini così gravemente offensivi, appare violare contemporaneamente due distinte norme, ovvero, oltre a quella specifica di riferimento (art. 9.2.1 del Codice delle Penalità), che sanziona il comportamento ingiurioso nei confronti del direttore di gara, anche il principio fon= damentale dell’ ordinamento sportivo (art.1, n.2 del Regolamento di Giustizia) che, tra le varie condotte vietate, punisce anche la violenza verbale, quando essa, come nel nostro caso, diviene espressione di slealtà sportiva.
    Alla luce di quanto esposto, si ritiene equa la sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica.
    Motivazione:
    Andrea Meneghini : dal rapporto arbitrale risulta che al minuto 23,27 il giocatore Meneghini Andrea, dopo essere stato sanzionato con una penalità minore per un fallo di “colpo di bastone”, protestava animatamente avverso detta decisione arbitrale, cosicché gli venivano ulteriormente inflitti 2 minuti di penalità per comportamento anti= sportivo.
    A questo punto, persistendo nell’insubordinazione, si rivolgeva al capo arbitro, pronunciando le seguenti fra= si: “figlio di puttana, testa di cazzo, sei una merda”.
    Veniva così punito con una penalità maggiore di 10 minuti per cattiva condotta, ai sensi della regola n. 168, III paragrafo del Regol. Uff. di gioco.
    Ciò premesso, non essendo in discussione il carattere ingiurioso degli epiteti pronunciati dal giocatore in que= stione, resta soltanto da quantificare la comminanda sanzione disciplinare.
    Va preliminarmente considerato che la rilevata reiterazione di termini così gravemente offensivi, appare violare contemporaneamente due distinte norme, ovvero, oltre a quella specifica di riferimento (art. 9.2.1 del Codice delle Penalità), che sanziona il comportamento ingiurioso nei confronti del direttore di gara, anche il principio fon= damentale dell’ ordinamento sportivo (art.1, n.2 del Regolamento di Giustizia) che, tra le varie condotte vietate, punisce anche la violenza verbale, quando essa, come nel nostro caso, diviene espressione di slealtà sportiva.
    Alla luce di quanto esposto, si ritiene equa la sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica.


    Spese di procedura addebitate:
    € 200.00 () alla squadra Hockey Pergine Sapiens.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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